AS 2004 3525
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 30 giugno 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:
Art. 95 cpv. 1 lett. g–k, nonché cpv. 2 lett. g–i
1 Fatti
salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso ammonta a: Tonnellate
g. autoveicoli con quattro assi 32,00 h. autoveicoli con più di quattro assi 40,00 i. autoveicoli con più di quattro assi nel trasporto combinato non ac- 44,00 compagnato j. autobus snodati a tre assi 28,00 k. trattori agricoli 14,00 2I carichi sull’asse (senza tenere conto di un dispositivo d’avviamento giusta l’art. 57 cpv. 2) non devono superare per gli: Tonnellate
g. assi tripli con passi di 1,30 m al massimo 21,00 h. assi tripli con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo 24,00 i. assi tripli con un passo superiore a 1,40 m 27,00
Art. 103 cpv. 1bis 1bis Gli autoveicoli pesanti delle classi M e N con più di quattro assi devono essere equipaggiati con dispositivi antibloccaggio automatici della categoria 1 conforme- mente al numero 3.1.1 dell’allegato X della direttiva n. 71/320/CEE.
1 RS 741.41
2004-0706 3525
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2004
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.
30 giugno 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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