AS 2004 4497
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell'Università di Friburgo
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi due anni di studio presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell’Università di Friburgo
del 21 ottobre 2004
Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame
(modulo speciale) applicato presso il Dipartimento di medicina della facoltà di scienze dell’Università di Friburgo (Dipartimento di medicina) durante i primi due anni di studio di medicina umana e di medicina dentaria. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed e dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami medici.
Sezione 2: Obiettivi dell’insegnamento e struttura degli studi
Art. 2 Obiettivi dell’insegnamento 1 Al termine del secondo anno di studi lo studente deve possedere le conoscenze, le tecniche e le attitudini relative ai seguenti ambiti: a. strutture e funzioni del corpo umano in buona salute e principi derivanti dal- le scienze naturali necessari alla loro comprensione; b. introduzione ai principi della psiche umana, dell’interazione tra individui, della gestione della malattia e della dimensione comunitaria della medicina. 2 Allo studente è data l’opportunità di familiarizzarsi con l’attività professionale.
RS 811.112.245
2004-1097 4497
Sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per RU 2004
Art. 3 Struttura di base
1 L’insegnamento è organizzato in moduli definiti dal Dipartimento di medicina.
2 I moduli sono raccolti in due pacchetti di convalida per ogni anno di studio.
Art. 4 Studio di base e studio complementare
1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare.
2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti
gli studenti.
3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del
quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi (materie obbligatorie a scelta).
Sezione 3: Ordinamento degli esami
Art. 5 Informazione agli studenti All’inizio di ogni anno di studio, il Dipartimento di medicina comunica per scritto agli studenti: a. gli obiettivi, i contenuti e la composizione degli studi, compresi i moduli, i gruppi di moduli nonché la loro ponderazione; b. i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori dal Dipartimento di medicina e gli eventuali test di verifica intermedi; c. l’offerta di materie obbligatorie a scelta; d. i criteri di ammissione al secondo anno di studio e agli esami; e. la composizione delle prove d’esame e degli esami parziali, compresa la ponderazione degli esami parziali di cui è costituita ogni singola prova d’esame; f. le date d’inizio e della fine delle sessioni d’esame; g. le modalità seguite per gli esami parziali; h. le modalità di valutazione delle prove d’esame e degli esami parziali; i. i criteri secondo cui una prova d’esame e un esame parziale sono considerati superati.
Art. 6 Condizioni d’ammissione agli esami
1 È ammesso agli esami lo studente che:
a. ha seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare;
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b. ha partecipato ad eventuali test di verifica intermedi, e c. si è iscritto agli esami secondo la procedura prevista dall’OPMed.
2 Per essere ammesso agli esami del secondo anno, lo studente deve inoltre:
a. avere ottenuto almeno 60 punti di credito durante il primo anno di studio e b. aver svolto il corso pratico di cure sanitarie previsto dall’articolo 11 dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici o esserne stato dispensato dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni me- diche (Giunta direttiva);
3 Il Dipartimento di medicina comunica alla Giunta direttiva i nominativi degli
studenti che non soddisfano i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione agli esami di un candidato o alla revoca di un’ammissione precedentemente concessa.
Art. 7 Verifica del lavoro degli studenti 1 Il lavoro degli studenti è verificato mediante una prova d’esame per ogni pacchetto di convalida.
2 Ogni singola prova d’esame può comprendere al massimo quattro esami parziali,
compensabili tra loro.
Art. 8 Sistema di crediti formativi Ogni prova è valutata secondo un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).
Art. 9 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che partecipano al programma d’insegna- mento nell’ambito del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta del Dipartimento di medicina. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami orali e pratici sono condotti e valutati da due esaminatori, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti. 3 Agli esami orali è presente il presidente locale o un supplente. Gli esami pratici sono sorvegliati per campione dal presidente locale o da un supplente.
Art. 10 Sessioni d’esame 1 Ognuna delle due prove d’esame del primo e del secondo anno di studio è organiz- zata nel modo seguente:
3 RS 811.112.2
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a. prima prova d’esame:
1. una sessione nel corso dell’anno di studio e una al termine dello stesso;
2. una sessione prima dell’inizio dell’anno di studio successivo.
b. seconda prova d’esame:
1. una sessione alla fine dell’anno di studio;
2. una sessione prima dell’inizio dell’anno di studio successivo.
2 Per ognuna delle due prove d’esame gli studenti possono scegliere liberamente tra le due sessioni d’esami.
Art. 11 Comunicazione dei risultati 1 Il Dipartimento di medicina comunica i risultati degli esami al presidente locale.
2 Il presidente locale comunica agli studenti l’esito degli esami allo loro conclusione mediante decisione formale.
Art. 12 Ripetizioni degli esami
1 Lo studente deve ripetere unicamente le prove d’esame non superate.
2 Una prova d’esame può essere ripetuta una sola volta.
Art. 13 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame nelle professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà), che sia sostanzialmente simile all’esame che il candidato non ha superato.
Sezione 4: Procedure speciali d’esame
Art. 14 Tipologie di procedure Nell’ambito del modulo speciale, oltre alle procedure d’esame ai sensi dell’OPMed e dell’ordinanza del 30 giugno 19834 che disciplina le particolarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche, il Dipartimento di medicina può applicare le seguenti procedure speciali: a. rapporto sull’apprendimento (rapporto); b. esame preclinico oggettivo strutturato (EPOS).
4 RS 811.112.18
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Art. 15 Rapporto 1 Lo studente stila, da solo o in piccoli gruppi, un rapporto strutturato sulle riflessio- ni vertenti sulla propria esperienza formativa nel quadro di un modulo definito dal Dipartimento di medicina.
2 Il rapporto è valutato indipendentemente da due esaminatori.
Art. 16 Esame preclinico oggettivo strutturato (EPOS) 1 L’EPOS serve a valutare le dimensioni più complesse delle conoscenze, le tecniche e le attitudini degli studenti.
2 Comprende numerose stazioni successive e non dura di più di quattro ore.
3 Un solo esaminatore è globalmente responsabile per ogni EPOS.
4 Le prestazioni degli studenti in una singola stazione sono valutate da un esaminato- re in base a criteri stabiliti dal diritto cantonale.
Sezione 5: Tasse e indennità
Art. 17 Tasse
1 Per gli esami, sono prelevate le seguenti tasse:
a. 95 franchi per ogni prova d’esame sostenuta il primo anno, ossia in totale
190 franchi per il primo anno di studio;
b. 210 franchi per ogni prova d’esame sostenuta il secondo anno, ossia in totale
420 franchi per il secondo anno di studi.
2 Se una prova d’esame è ripetuta, è prelevata solo la relativa tassa.
Art. 18 Indennità per medici liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato sulle indennità fissate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19845 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.
5 RS 811.112.11
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Sezione 6: Valutazione del modulo e rendiconto
Art. 19 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue veri- fiche. 2 Il Dipartimento di medicina presenta annualmente alla Giunta direttiva un rapporto sulle esperienze acquisite con il modulo speciale.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 20 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del primo anno di studio a partire dall’anno accademico 2004/2005 e a quelli del secondo anno di studio a partire dall’anno accademico 2005/2006. 2 Gli studenti del primo anno di studio che fino all’autunno 2004 non hanno superato il primo esame propedeutico secondo il diritto anteriore ma che non sono stati esclu- si definitivamente, entrano nel nuovo ciclo e hanno a disposizione, secondo la pre- sente ordinanza, due tentativi.
3 Gli studenti del secondo anno di studio che fino all’autunno 2005 non hanno
superato il secondo esame propedeutico secondo il diritto anteriore ma che non sono stati esclusi definitivamente, entrano nel nuovo ciclo e hanno a disposizione, secon- do la presente ordinanza, due tentativi. 4 La decisione concernente il computo di esami sostenuti secondo il diritto anteriore e di esami e valutazioni sostenuti secondo moduli speciali di studio o cicli di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà spetta alla Giunta direttiva su proposta del Dipartimento di medicina. 5 Le modifiche del programma di studio e dell’ordinamento d’esame susseguenti alla presente ordinanza sono comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studio.
Art. 21 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2004.
21 ottobre 2004 Dipartimento federale dell’interno Pascal Couchepin
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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