AS 2004 4599
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e la CE
Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’AELS e la CE (Ordinanza sul libero scambio)
Modifica del 18 agosto 2004
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 marzo 20021 sul libero scambio è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 1 Sezione 1: Oggetto
Art. 1 rubrica e frase introduttiva rubrica abrogata La presente ordinanza si applica alle merci che, importate da Paesi membri dell’As- sociazione di libero scambio e dell’Unione europea, fruiscono di un trattamento doganale preferenziale, segnatamente ai sensi dei seguenti scambi di lettere, accordi e protocolli addizionali (merci con trattamento preferenziale): …
Art. 3 Contingenti doganali 1 Le merci il cui quantitativo annuo importato con trattamento preferenziale è limita- to (contingenti doganali) sono indicate all’allegato 2.
2 La proposta di sdoganamento di merci che fanno parte di contingenti doganali
conformemente all’allegato 2 deve essere effettuata per via elettronica. Fanno ecce- zione le merci dei contingenti 117 e 118. 3 D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Amministrazione federale delle dogane può concedere deroghe allo sdoganamento elettronico, ad esempio nel caso di piccoli invii e importazioni occasionali.
Art. 4 Attribuzione delle quote di contingente doganale
1 Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali riportati
all’allegato 2, le aliquote di dazio preferenziale di cui all’allegato 1 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni da parte dell’Amministrazione federa-
1 RS 632.421.0
2004-1322 4599
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
le delle dogane, fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Fanno eccezione le merci dei contingenti 117 e 118.
2 Le quote dei contingenti doganali 101, 102, 104–112, 115, 116, 119–124, 126,
129, 132–135 e 140–142 sono attribuite soltanto se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazio- ni agricole (OIAgr) e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura.
3 All’esaurimento di un contingente doganale di cui all’allegato 4 dell’OIAgr,
l’Ufficio federale dell’agricoltura può autorizzare le importazioni alle aliquote di dazio preferenziali previste all’allegato 1 per le merci di un contingente doganale dell’allegato 2, fino all’esaurimento di tale contingente.
Art. 5 cpv. 1 e 4 1 Per l’importazione di merci dei contingenti doganali 117 e 118, i dazi sono riscossi in base all’allegato 1 alla legge sulla tariffa doganale. 4 Le domande devono essere inoltrate per scritto all’Amministrazione federale delle dogane, corredate dei certificati di sdoganamento in originale e dei giustificativi necessari al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di contingentamento. Le domande presentate oltre il termine non saranno prese in considerazione.
Art. 5a Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni dell’articolo 40 dell’ordinanza del 10 luglio
19263 alla legge sulle dogane.
Art. 6 Pubblicazione dell’esaurimento dei contingenti doganali In caso di modifica, la Direzione generale delle dogane pubblica quotidianamente per via elettronica a titolo informativo le variazioni dello stato di esaurimento dei contingenti doganali 101, 102, 105–112, 119–153 e 201.
Art. 10 Esecuzione L’esecuzione della presente ordinanza spetta all’Amministrazione federale delle dogane.
II
1 Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo le versioni qui annesse.
2 L’ordinanza è completata dall’allegato 4 qui annesso.
2 RS 916.01 3 RS 631.01
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III
Modifica del diritto in vigore Le ordinanze sotto elencate sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 27 giugno 19954 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) Art. 4a Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni dell’articolo 40 dell’ordinanza del 10 luglio
19265 alla legge sulle dogane.
2. Ordinanza del 7 dicembre 19986 concernente l’importazione e l’esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF) Art. 12 cpv. 4 Abrogato
IV
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 18 agosto 2004 1 I quantitativi dei contingenti doganali 119–153 per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 sono stabiliti nell’allegato 4. 2 Per le merci dei contingenti doganali di cui all’allegato 4 importate dal 1° maggio al 31 dicembre 2004, l’Amministrazione federale delle dogane accorda le aliquote di dazio preferenziale secondo l’ordine di ricezione delle domande e sotto forma di restituzione dei dazi doganali versati.
3 Dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 le quote dei contingenti doganali 119–124,
126, 129, 132–135 e 140–142 sono attribuite se una quota del contingente è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle regolamentazioni di mercato ai sensi della legislazione in materia di agricoltura. 4 Le domande di restituzione dei dazi versati sulle merci importate dal 1° maggio al 31 dicembre 2004 devono essere inoltrate per scritto al più tardi entro il 31 marzo 2005 all’Amministrazione federale delle dogane, corredate dei certificati di sdoga- namento in originale, delle prove d’origine e di una copia della decisione di attribu- zione delle quote dei contingenti doganali di cui al capoverso 3. Le domande presen- tate oltre il termine non saranno prese in considerazione. 5 Il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento, la quantità rimanente viene attribuita proporzionalmente alle domande inoltrate il giorno stesso.
4 RS 632.319 5 RS 631.01 6 RS 916.121.10
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1 Fatti salvi i capoversi 2–4, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2 La cifra II capoverso 1 allegato 1 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio 2004. 3 La cifra II capoverso 2 allegato 4 entra retroattivamente in vigore il 1° maggio
2004 con effetto sino al 31 dicembre 2004.
4 La cifra IV entra in vigore il 15 novembre 2004.
18 agosto 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 12 novembre 2004.
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Allegato 1 (art. 1)
Voce di tariffa8 Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
0101. 1011 esente
9091 10.—
9095 cd9 119: esente esente
0106. ex 1900[1] esente
0204. 1010 10.— 2210 10.— 2310 10.— 3010 10.— 4110 10.— 4210 10.— 4310 10.— 0205. 0010 9.—
0207. 1481 cd 120: 15.–
1491 cd 121: 15.–
2781 cd 122: 15.–
2791 cd 123: 15.–
3311 cd 124: 15.–
3400 cd 125: 9.50
3691 cd 126: 15.–
0208. 1000 cd 127: 11.–
ex 4000[2] esente
9010 cd 128: esente
0210. ex 1191[3] cd 101: esente
ex 1991[4] cd 101: esente ex 2010[5] cd 102: esente 0301. 1000/
0307. 9900 esente
1020 100.— 100.—
0406. 1010/9099 cd 201: esente[6]
0407. ex 0010[7] cd 129: 47.–
[1] animali da pelliccia [2] carne di balena [3] prosciutti e loro pezzi, non disossati [4] prosciutti e loro pezzi, disossati [5] secche [6] attualmente senza provvedimenti di gestione [7] uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, conservate o cotte
8 Per i testi concernenti le voci elencate nella colonna «Voce di tariffa» vedasi RS 632.10 allegato, rispettivamente la Tariffa generale svizzera (pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch) oppure la Tariffa doganale svizzera D 3 (ottenibile presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna). 9 cd = contingente doganale: aliquota preferenziale nell’ambito di una quantità annua fissata nel contingente doganale come da numerazione giusta l’allegato 2 risp. l’allegato 4.
10 em = elemento mobile
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
0409. ex 0000[8] cd 130: 8.–
ex 0000[9] cd 131: 26.– 0501. 0000/
0503. 0090 esente
0504. 0031 esente
0039/0090 esente
0505. 1010 esente
1090 cd 103: esente esente
9019/
0508. 0010 esente
0508. 0099/
0510. 0000 esente
0602. 1000 esente esente
2011/2049 cd 104: esente 2051/2059 esente esente 2071/2072 cd 104: esente
2079 esente esente
2081/2082 cd 104: esente
2089 esente esente
3000/4099 esente 9011/9099 esente esente
0603. 1031 cd 105: esente esente
1041 cd 105: esente esente
1051/1059 cd 105: esente
1071 esente
1091/1099 esente
0604. 1010 esente
9111/9910 esente
0702. 0010 cd 106: esente esente
0020 cd 106: esente esente
0030 cd 106: esente esente
0090 cd 106: esente esente
0703. 1011 esente
1013 esente
1020 esente
1021 esente
1030 esente
1031 esente
1040 esente
1041 esente
1050 esente
1051 esente
1060 esente
1061 esente
1070 esente
1071 esente
1080 esente
2000 esente
[8] miele d’acacia [9] altro miele naturale, diverso da quello d’acacia
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
0705. 1111 cd 107: esente esente
1120 esente
1191 esente
2110 cd 108: esente
0707. 0010 esente
0020 esente
0030 cd 132: 5.– esente
0031 cd 133: 5.–
0050 cd 134: 3.50
0709. 3010 cd 109: esente
5100 esente
5900 esente
6011 2.50 esente
6012 cd 135: 5.–
9050 cd 110: esente
0710. 4000 em em
ex 8090[10] esente
0711. ex 2000[11] esente
9000 cd 136: esente
ex 9000[12] 3.– 3.–
0712. 2000 cd 137: esente
ex 9081/ esente 9089[14]
0713. 1011 cd 138: 0.90
1019 cd 139: esente
2019 esente
0802. 2190 esente
2290 esente
5000 esente
ex 9090[15] esente esente
0805. 1000/2000 esente
5000 esente
0807. 1100/1900 esente esente
0809. 1011 cd 111: esente
1091 cd 111: esente
4013 cd 140: esente
0810. 1010 cd 112: esente
1011 cd 141: esente
2011 cd 142: esente
5000 esente
[10] funghi [11] nere [12] granoturco dolce [14] aglio non mescolato [15] pinoli
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
0811. ex 1000[16] cd 143: 10.–
ex 2090[17] cd 144: 10.–
9010 cd 145: esente
9090 cd 146: esente
0904. 1100 esente
1200 esente
2010 esente
2090 cd 147: esente esente
0910. 2000 esente
1001. 9040 cd 148: 0.60
1005. 9030 cd 149: 0.50
1207. 5091/5099 esente
1209. 1090 esente
2100/2600 esente
2919 esente
2980/9100 esente
9999 esente
1212. 2090 esente
9919 esente
9998 esente
1301. 1000/
1302. 1400 esente
ex 1900[18] esente 2011/2090 esente ex 3100/ esente esente 3900[19] 1401. 1000/
1404. 1000 esente
2010/2090 esente esente
9090 esente
1501. ex 0018/ esente
0019[20] ex 0028/ esente 0029[20]
1502. ex 0091/ esente
0099[20]
1504. 1010 esente
1098/1099 esente 2091/2099 esente 3091/3099 esente
1505. 0019 esente
0099 esente
[16] senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione [17] senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione [18] oleoresina di vaniglia [19] merci di queste voci, modificate chimicamente [20] merci per usi tecnici
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
1506. ex 0091/ esente
0099[20] 1509. 1091 54.55 1099 77.75 9091 54.55 9099 77.75
1510. 0091/ esente
0099[21] 1515. 9021 12.—
9028 esente
9029 esente
1516. ex 1010[22] 35.–
ex 1091/ esente 1099[22] ex 2010[23] esente esente ex 2091[23] esente esente ex 2099[23] esente esente 1518. 0081 5.—
0089 esente
0098 40.— ex 0098[24] esente
0099 esente
ex 0099[24] esente
1520. 0000 esente
1521. 1010/
1522. 0000 esente
1602. 2010 esente
1603. ex 0000[25] esente
1604. 1100/
1605. 9000 esente
1702. 5000 esente esente
9024 esente esente
1704. 1010/1030 em em
9010/9031 em em
9032 esente
9041/9093 em em 1803. 1000/
1805. 0000 esente
1806. 1010/1020 em em
2011/2019 em 2091/9029 em em [20] merci per usi tecnici [21] oli estratti da residui di olive mediante prodotti chimici, per usi tecnici [22] fabbricati esclusivamente con pesci o mammiferi marini [23] olio di ricino idrogenato («opal-wax») [24] linossina [25] estratti di carne di balena, estratti e sughi di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici, sughi di pesci
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
1901. 1011/1022 em em
2081/2082 em ex 2081/ em 2082[26]
2083 em em
2091/2092 em ex 2091/ em 2092[26] 2093/2099 em em 9021/9022 em em 9031/9037 em 9041/9047 em em 9081/9082 em ex 9081/ em 9082[26]
9089 em em
9091/9092 em ex 9091/ em 9092[26] 9093/9096 em em
9099 esente esente
1902. 1100/4090 em em
1903. 0000 1.80 1.80
1904. 1010 em em
1090 18.— esente
2000 em em
3000 110.— 110.—
9020 esente esente
ex 9090[27] 4.80 4.80 ex 9090[28] em em
1905. 1010/4029 em em
9025/9039 em em
9040 esente esente
1905. 9091/9095 em em
2001. 9020 em em
2002. 1010 2.50 1020 4.50
9010 esente
ex 9010[29] esente
9021 esente esente
9029 esente
[26] prodotti di queste voci in recipienti non eccedenti 2 kg [27] cereali, frantumati e preparati, per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili [28] altri [29] polpe, puré e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, il cui tenore in estratto secco è di 25 % in peso o più, composti di pomodori e acqua, anche con aggiunta di sale o di altre sostanze di conservazione o di condimento; polpe, puré o concentrati di pomodori, in recipienti non ermeticamente chiusi
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
2003. 1000 cd 150: esente
2004. 9013 em em
ex 9018[30] 17.50
9043 em em
ex 9049[30] 24.50
2005. 2011/2012 em em
6010/6090 esente 7010/7090 esente
8000 esente esente
ex 9011[31] 17.50 ex 9040[31] 24.50
2008. 1110 em em
3090 esente
5010 10.— 5090 15.— 7010/7090 esente
9100 esente
9998 em em
2009. ex 3119[32] 6.–
ex 3919[32] 6.– ex 3120[32] 14.– ex 3920[32] 14.– 2101. 1100/1210 170.—
1290 em em
2010 esente
2090 em em
ex 3000[33] esente ex 3000[34] 1.60 esente ex 3000[35] 29.– 29.–
2102. 1099 esente
2019 4.— esente
3000 esente
2103. 1000 esente esente
2000 esente esente
3011 esente
3018 esente
3019 esente
9000 esente esente
2104. 1000 esente esente
ex 2000[36] esente [30] carciofi [31] capperi e carciofi [32] concentrati [33] cicoria torrefatta, suoi estratti, essenze e concentrati [34] prodotti di questa voce, esclusa la cicoria torrefatta, i suoi estratti, essenze e concentrati: interi o spezzettati [35] altri [36] prodotti di questa voce tranne quelli contenenti carne o frattaglie
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
2105. ex 0000[37] 47.50 47.50
ex 0000[38] 10.–
2106. 1011 em em
1019 esente esente
9010 esente
9021/9023 em em
9024 esente esente
9029 esente
9030 20.— esente
9040 em esente
9081/9096 em em
9099 esente esente
2201. 1000/9000 esente
2202. 1000 cd 113: esente, esente
altri: 2.– ex 9031[39] 4.– ex 9032[39] 7.–
9090 cd 114: esente, esente
altri: 2.–
2203. 0010 6.— esente
0020 3.50 esente
0031 6.— esente
0039 8.— esente
2204. ex 2121[40] cd 116: esente
ex 2150[41] cd 115: esente ex 2150[42] 8.50 ex 2921/ cd 116: esente 2922[40] ex 2950[43] 8.50
2205. 1010/9020 esente esente
2207. 1000 cd 151: esente esente
2000 cd 152: esente esente
[37] contenenti cacao [38] altri, senza materie grasse [39] succo di pesche, di mirtilli, di more e di ribes, diluiti con acqua, aventi tenore in succo naturale del 60 % o meno, nonché il succo di ribes nero diluito con acqua, con tenore in succo naturale di 35 % o meno [40] Retsina (vino bianco greco), secondo la descrizione e nell’ambito del’Allegato 2 [41] Porto, secondo la descrizione e nell’ambito del’Allegato 2 [42] altri vini dolci, specialità e mistelle (riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo) [43] riguarda solo i prodotti ai sensi dell’Allegato 7 dell’accordo
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Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
2208. 2011 esente
2021 esente
4010 esente
4020 esente
5019 esente
5029 esente
6020 cd 153: esente
7000 esente
ex 7000[44] 45.– 9021/9022 esente
9099 esente
ex 9099[45] 45.–
2301. 1090 esente
2010 esente
2090 esente
2307. 0000 esente
2309. 1010 esente
1021/1029 cd 32: esente esente
9049 esente
2402. 1000/2010 esente
2020 cd 117: esente esente
9000 esente
2403. 1000 cd 118: esente esente
9100/9930 esente 2501. 0010/
2905. 4200 esente esente
4300/4400 em em
4500 esente
4910/5990 esente esente 2906. 1110/
3301. 9010 esente esente
9090 esente
ex 9090[46] esente
3302. 1000 esente
ex 1000[47] esente
9000 esente esente
3303. 0000/
3407. 0000 esente esente
3501. ex 9010/ esente
9090[48] [44] zuccherati o contenenti uova [45] liquori ed altre bevande spiritose zuccherate, e contenenti uova [46] diversi dalle oleoresine di estrazione della liquirizia e del luppolo [47] altre preparazioni, diverse da quelle utilizzate nell’industria delle bevande aventi tutte le sostanze aromatiche caratteristiche di una bevanda e un tenore alcolico eccedente 0,5 % vol. [48] Colle di caseina
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Voce di tariffa Aliquota di dazio preferenziale in fr. per 100 kg lordi
Per gli Stati CE Per gli Stati AELS
applicabile Tariffa normale applicabile Tariffa normale meno meno
3502. 1110 80.— 1190 80.— 1910 80.— 1990 80.—
2000 esente
9000 esente esente
3503. 0000/
3504. 0000 esente esente
3505. ex 1010[49] 6.— 6.—
ex 1010[50] 1.20 1.20
1090 esente esente
2010 1.20 1.20
2090 esente esente
3506. 1000/9190 esente esente
9910 6.— 6.—
9990 esente esente
3507. 1010/
3808. 9000 esente esente
3809. 1010 4.50 4.50 1090/
3822. 0000 esente esente
3823. 1110 5.—
1190 esente
1210 –.50
1290 esente
1300 esente esente
1910 –.50 1990/7000 esente 3824. 1010 1.50 1.50 1090/9030 esente esente 9091 2.— 2.—
9098 esente esente
3825. 1000/6900 esente esente
9090 esente esente
3901. 1000/
4421. 9000 esente esente
4501. 1000/9090 esente
4502. 0000/
5212. 2500 esente esente
5301. 1000/3000 esente
5302. 1000/9000 esente
5303. 1000/
9706. 0000 esente esente
[49] amidi esterificati o eterificati [50] altri
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Allegato 2 (art. 2)
Numero del Voce di tariffa Designazione della merce Contingente contingente doganale, doganale tonnellate nette
32 2309.1021/ Alimenti per cani o gatti condizionati per la 6000 t
1029 vendita al minuto, in recipienti ermeticamente (tonnellate lorde)
chiusi
101 ex 0210.1191 Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali 1000 t
della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati ex 0210.1991 Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati
102 ex 0210.2010 Carni di animali della specie bovina, secche 200 t
103 0505.1090 Piume e penne delle specie utilizzate per 13,2 t
l’imbottitura; calugine, non gregge, lavate
104 Portinnesto di frutta a granella (ottenuto con 60 000 pezzi
semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602.2011 – innestato, con radici nude
0602.2019 – innestato, con piote
0602.2021 – non innestato, con radici nude
0602.2029 – non innestato, con piote
Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuto con semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602.2031 – innestato, con radici nude
0602.2039 – innestato, con piote
0602.2041 – non innestato, con radici nude
0602.2049 – non innestato, con piote
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:
0602.2071 – di frutta a granella
0602.2072 – di frutta a nocciolo
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:
0602.2081 – di frutta a granella
0602.2082 – di frutta a nocciolo
105 0603.1031 Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, 1 000 t
freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1041 Rose, recise, per mazzi o per ornamento,
fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre
0603.1051 – legnosi
0603.1059 – altri
106 Pomodori, freschi o refrigerati 10 000 t
0702.0010 – pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al
30 aprile
0702.0020 – pomodori peretti (di forma allungata):
dal 21 ottobre al 30 aprile
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Numero del Voce di tariffa Designazione della merce Contingente contingente doganale, doganale tonnellate nette
0702.0030 – altri pomodori con diametro di 80 mm o più
(pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0090 – altri: dal 21 ottobre al 30 aprile
107 0705.1111 Lattuga iceberg, senza corona: dal 1° gennaio a 2 000 t
fine febbraio
108 0705.2110 Witloof, fresca o refrigerata: dal 21 maggio al 2 000 t
30 settembre
109 0709.3010 Melanzane, fresche o refrigerate: dal 16 ottobre 1 000 t
al 31 maggio
110 0709.9050 Zucchine (incluse le zucchine con fiore), 2 000 t
fresche o refrigerate: dal 31 ottobre al 19 aprile
111 Albicocche, fresche 2 000 t
0809.1011 – in imballaggio aperto: dal 1° settembre
al 30 giugno
0809.1091 – in altro imballaggio: dal 1° settembre
al 30 giugno
112 0810.1010 Fragole, fresche: dal 1° settembre al 14 maggio 10 000 t
113 2202.1000 Acque comprese le acque minerali e le acque 38,5 mio litri
gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate
114 2202.9090 Altre bevande non alcoliche 14,3 mio litri
115 2204.2150 Porto (secondo designazione [1]), in recipienti 100 000 litri
di capacità non eccedente 2 l
116 Retsina (secondo designazione[2]), in recipienti 50 000 litri
di capacità: ex 2204.2121 – non eccedente 2 l – eccedente 2 l ex 2204.2921 – eccedente 13 % vol ex 2204.2922 – non eccedente 13 % vol
117 2402.2020 Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario 266,2 t
non eccedente 1,35 g
118 2403.1000 Tabacco da fumo, anche contenente succedanei 108,9 t
del tabacco in qualsiasi porzione
119 0101.9095 Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura 100 capi
e quelli da macello)
120 0207.1481 Petti di galli e galline, congelati 2 000 t
121 0207.1491 Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati 1 200 t
compresi, all’esclusione dei petti, congelati
122 0207.2781 Petti di tacchini e tacchine, congelati 800 t
123 0207.2791 Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati 600 t
compresi, all’esclusione dei petti, congelati
124 0207.3311 Anatre, non tagliate in pezzi, congelate 700 t
125 0207.3400 Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, 20 t
freschi o refrigerati
126 0207.3691 Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, 100 t
esclusi i fegati grassi, congelati
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Numero del Voce di tariffa Designazione della merce Contingente contingente doganale, doganale tonnellate nette
127 0208.1000 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di 1 700 t
lepri, fresche, refrigerate o congelate
128 0208.9010 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, 100 t
escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate
129 ex 0407.0010 Uova di volatili, in guscio, per il consumo, 150 t
fresche, conservate o cotte
130 ex 0409.0000 Miele d’acacia 200 t
131 ex 0409.0000 Altro miele naturale, diverso da quello d’acacia 50 t
132 0707.0030 Cetrioli per conserva, di una lunghezza supe- 100 t
riore a 6 ma non eccedente 12 cm, dal 21 ottobre al 14 aprile
133 0707.0031 Cetrioli per conserva, di una lunghezza supe- 100 t
riore a 6 ma non eccedente 12 cm, dal 15 aprile al 20 ottobre
134 0707.0050 Cetriolini, freschi o refrigerati 300 t
135 0709.6012 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 1 300 t
31 ottobre
136 0711.9000 Ortaggi o legumi e loro miscele, temporanea- 150 t
mente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
137 0712.2000 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette 100 t
oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
138 0713.1011 Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, non 1 000 t
lavorati, per l’alimentazione di animali
139 0713.1019 Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, non 1 000 t
lavorati, diversi da quelli per l’alimentazione di animali o per fabbricare la birra
140 0809.4013 Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, dal 600 t
1° luglio al 30 settembre
141 0810.1011 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 200 t
142 0810.2011 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre 250 t
143 ex 0811.1000 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 1 000 t
congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione
144 ex 0811.2090 Lamponi, more di rovo o di gelso, more- 1 000 t
lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione
145 0811.9010 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, 200 t
congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Numero del Voce di tariffa Designazione della merce Contingente contingente doganale, doganale tonnellate nette
146 0811.9090 Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o 1 000 t
di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
147 0904.2090 Pimenti (del genere Capsicum o del genere 150 t
Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati
148 1001.9040 Frumento (grano) e frumento segalato 50 000 t
(escluso il frumento duro), denaturati, per l’alimentazione di animali
149 1005.9030 Granoturco, per l’alimentazione di animali 13 000 t
150 2003.1000 Funghi del genere Agaricus, preparati o con- 1 700 t
servati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico
151 2207.1000 Alcole etilico non denaturato con titolo 5 000 t
alcolometrico volumico di 80 % vol o più
152 2207.2000 Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di 2 000 t
qualsiasi titolo
153 2208.6020 Vodka, in recipienti di capacità non eccedente 500 t
201 0406.1010/ Formaggi e latticini, importati nei limiti del 60 t
0406.9099 contingente doganale AELS esente da dazio
[1] Designazione: Per «Porto» s’intende un vino di qualità proveniente dalla zona geografica di produzione di Porto in Portogallo secondo l’ordinanza (CEE) n. 823/87. [2] Designazione: Per «Retsina» si intende un vino da tavola secondo le prescrizioni di norma comuni (art. 17 e allegato I dell’ordinanza (CEE) n. 822/87).
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Allegato 4
Numero del Voce di tariffa Designazione della merce Contingente contingente doganale, doganale tonnellate nette
119 0101.9095 Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura 67 capi
e quelli da macello)
120 0207.1481 Petti di galli e galline, congelati 1 333 t
121 0207.1491 Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, 800 t
all’esclusione dei petti, congelati
122 0207.2781 Petti di tacchini e tacchine, congelati 533 t
123 0207.2791 Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati 400 t
compresi, all’esclusione dei petti, congelati
124 0207.3311 Anatre, non tagliate in pezzi, congelate 467 t
125 0207.3400 Fegati grassi di anatre, oche o di faraone, freschi o 13 t
refrigerati
126 0207.3691 Pezzi e frattaglie di anatre, oche o di faraone, 67 t
esclusi i fegati grassi, congelati
127 0208.1000 Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, 1 133 t
fresche, refrigerate o congelate
128 0208.9010 Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, 67 t
escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate
129 ex 0407.0010 Uova di volatili, in guscio, per il consumo, fresche, 100 t
conservate o cotte
130 ex 0409.0000 Miele d’acacia 133 t
131 ex 0409.0000 Altro miele naturale, diverso da quello d’acacia 33 t
132 0707.0030 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 100 t
6 ma non eccedente 12 cm, dal 21 ottobre al
14 aprile
133 0707.0031 Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 92 t
6 ma non eccedente 12 cm, dal 15 aprile al
20 ottobre
134 0707.0050 Cetriolini, freschi o refrigerati 200 t
135 0709.6012 Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 1 118 t
31 ottobre
136 0711.9000 Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente 100 t
conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati
137 0712.2000 Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette 67 t
oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
138 0713.1011 Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, non lavora- 667 t
ti, per l’alimentazione di animali
139 0713.1019 Piselli (Pisum sativum), in grani intieri, 667 t
non lavorati, diversi da quelli per l’alimentazione di animali o per fabbricare la birra
Ordinanza sul libero scambio RU 2004
Numero del Voce di tariffa Designazione della merce Contingente contingente doganale, doganale tonnellate nette
140 0809.4013 Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, 600 t
dal 1° luglio al 30 settembre
141 0810.1011 Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto 200 t
142 0810.2011 Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre 250 t
143 ex 0811.1000 Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, 667 t
congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione
144 ex 0811.2090 Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, 667 t
ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione
145 0811.9010 Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, 133 t
anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
146 0811.9090 Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di 667 t
gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
147 0904.2090 Pimenti (del genere Capsicum o del genere 100 t
Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati
148 1001.9040 Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il 33 333 t
frumento duro), denaturati, per l’alimentazione di animali
149 1005.9030 Granoturco, per l’alimentazione di animali 8 667 t
150 2003.1000 Funghi del genere Agaricus, preparati o conservati, 1 133 t
ma non nell’aceto o nell’acido acetico
151 2207.1000 Alcole etilico non denaturato con titolo 3 333 t
alcolometrico volumico di 80 % vol o più
152 2207.2000 Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi 1 333 t
titolo
153 2208.6020 Vodka, in recipienti di capacità non eccedente 2 l 333 t
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