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AS 2005 2223

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan

del 25 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1556 (2004) e 1591 (2005)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietati la fornitura, la vendita, il transito e la mediazione di materiale d’arma- mento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio, a destinazione del Sudan. 2 Sono vietate l’offerta, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, istruzione o assistenza connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione o l’utilizza- zione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1, a destinazione del Sudan. 3 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. l’esclusiva utilizzazione da parte della Missione delle Nazioni Unite nel Sudan (UNMIS); b. l’esclusiva utilizzazione da parte di organizzazioni regionali in operazioni di osservazione, di verifica o di promovimento della pace; c. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione; d. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) desti- nati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario; e. il sostegno all’accordo globale di pace firmato a Nairobi il 9 gennaio 2005.

RS 946.231.18 1 RS 946.231

2 http://www.un.org./french/documents/scres.htm

2005-1186 2223

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Sudan RU 2005

4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche. 3 Per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore, il Seco, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, può eccezio- nalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti moneta- ri, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolariz- zazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumen- to di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

3 RS 946.202 4 RS 514.51

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Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

2 L’Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle

decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 Il Seco sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2 L’Ufficio federale della migrazione sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su ordine del Seco, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a

conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’appli- cazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1 li dichiarano senza indugio al Seco. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

1 Chiunque viola l’articolo 1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri e confische.

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Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore il 26 maggio 2005.

25 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette ai provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

Al momento il presente allegato non contiene iscrizioni poiché il comitato compe- tente per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.

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