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AS 2005 2289

Ordinanza sull'approntamento delle prove d'origine

Ordinanza sull’approntamento delle prove d’origine

Modifica dell’11 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 maggio 19971 sull’approntamento delle prove d’origine è modi- ficata come segue:

Art. 1 cpv. 1

1 Sul territorio svizzero, le prove d’origine devono essere approntate secondo

le disposizioni degli accordi internazionali citati nell’articolo 1 dell’ordinanza dell’8 marzo 20022 sul libero scambio, nell’allegato 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l’AELS e la CE) e nell’ordinanza del 17 aprile

19964 sulle regole d’origine.

II L’allegato è abrogato.

III La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2005.5

11 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz