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AS 2005 3337

Ordinanza sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA)

Ordinanza sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA)

Modifica del 22 giugno 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 dicembre 20041 sui profili del DNA è modificata come segue:

Art. 2 Laboratori di analisi e loro riconoscimento 1 Le analisi forensi del DNA sono effettuate unicamente da laboratori di genetica forense (laboratori) riconosciuti.

2 Su richiesta, il Dipartimento può riconoscere i laboratori se:

a. sono accreditati nel settore della genetica forense dal Servizio d’accredita- mento svizzero (SAS) in base all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accre- ditamento e sulla designazione (OAccD); b. adempiono in ogni momento le esigenze di prestazione e di qualità; c. nel corso degli ultimi dodici mesi hanno partecipato con successo ad almeno quattro esami d’idoneità (esperimenti collettivi); il Dipartimento definisce le condizioni per il riconoscimento di questi esperimenti collettivi; d. dispongono, nella direzione tecnica del laboratorio, di uno specialista che abbia acquisito il titolo di «genetista forense SSML» della Società svizzera di medicina legale o che possa dimostrare di possedere una qualifica equiva- lente; e. i membri della direzione del laboratorio hanno una buona reputazione e offrono la garanzia di un’attività irreprensibile; e f. i membri della direzione del laboratorio possono esercitarne la gestione effettiva e responsabile presso la rispettiva sede. 3 Il Dipartimento definisce le esigenze di prestazione e di qualità di cui al capover- so 2 lettera b.

2005-1154 3337

Ordinanza sui profili del DNA RU 2005

Art. 2a Documenti da allegare alla richiesta di riconoscimento Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati i documenti seguenti: a. l’accreditamento secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera a; b. l’attestato che certifica la partecipazione con esito positivo ad almeno quat- tro esami d’idoneità secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera c; c. la prova della qualifica secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d; d. l’estratto del casellario giudiziale centrale e dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti concernente i membri della direzione; e. l’elenco completo delle inchieste penali nonché delle cause penali e civili degli ultimi dieci anni concernenti i membri della direzione; f. l’estratto del registro di commercio; g. il rapporto d’attività o il rapporto di gestione dell’anno precedente; h. la conferma che tutte le persone occupate nel settore della genetica forense hanno preso atto dell’obbligo di serbare il segreto; i. le indicazioni sull’organico del laboratorio, incluse le competenze professio- nali e i certificati di prestazioni dei collaboratori; j. le indicazioni sulle risorse tecniche disponibili in permanenza per l’analisi dei campioni forensi del DNA; k. la prova che la sicurezza dei dati è garantita.

Art. 3 Controllo 1 L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) verifica se i lavoratori rispettano le prescrizioni sulle analisi forensi del DNA e quelle sulla protezione e la sicurezza dei dati. A tal fine può effettuare sul posto controlli e ispezioni con o senza preavviso. 2 Può richiedere gratuitamente al laboratorio le informazioni e i documenti di cui ha bisogno e sollecitare tutta l’assistenza necessaria. In particolare può esigere che gli vengano comunicati gli eventuali oneri ai quali sono vincolate le verifiche dell’accreditamento e quelle successive, nonché le motivazioni dell’eventuale revoca dell’accreditamento. 3 Per adempiere i suoi compiti può accedere ai terreni, alle imprese e ai locali.

4 Verifica almeno ogni tre anni il rispetto delle esigenze di prestazione e di qualità e ne fa rapporto al Dipartimento.

Art. 4 Revoca del riconoscimento Il Dipartimento può revocare il riconoscimento in ogni momento se il laboratorio non possiede più i requisiti necessari.

Ordinanza sui profili del DNA RU 2005

Art. 6 cpv. 2 2 I laboratori rispediscono immediatamente all’autorità committente il materiale di base di una traccia non utilizzato per l’allestimento di un profilo del DNA a scopi forensi (profilo). Essi conservano come materiale probatorio per cinque anni il DNA estratto dalla traccia che non è stato utilizzato nell’analisi, a meno che l’autorità giudiziaria competente non abbia stabilito una durata di conservazione maggiore.

Art. 10 cpv. 3 3 Il laboratorio allestisce il profilo e lo trasmette con il numero di controllo esclusi- vamente all’Ufficio di coordinamento, affinché sia inserito nel sistema d’informa- zione e confrontato.

Art. 14 Decorrenza dei termini Il termine di cancellazione previsto dall’articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA inizia a decorrere dal momento della registrazione dei dati nell’IPAS.

Art. 17 rubrica e cpv. 3 Protezione dei dati e segreto d’ufficio 3 I collaboratori dei laboratori sono tenuti al segreto conformemente all’articolo 35 della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati. Se occupano una funzione ufficiale, sono inoltre soggetti al segreto d’ufficio ai sensi dell’articolo 320 del Codice penale4.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.

22 giugno 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 235.1 4 RS 311.0

Ordinanza sui profili del DNA RU 2005

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