AS 2005 4525
Ordinanza del DATEC concernente l'abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)
Ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie (OVF)
Modifica del 25 agosto 2005
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del 30 ottobre 20031 concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie è modificata come segue:
Art. 3 lett. c, 5 cpv. 2, 7 cpv. 2, 8 cpv. 2, 9 cpv. 2, 10 cpv. 1 e 2, 12 rubrica, 13 rubri- ca, 15 cpv. 2, 16 lett. c, 17 rubrica, 18 rubrica e frase introduttiva, 19 cpv. 3, 22 cpv. 1, 23 cpv. 3, 24 cpv. 7, 25 cpv. 2, 29 cpv. 3, 33 cpv. 3, 6 e 7, 35 cpv. 3, 36 cpv. 3, 41 cpv. 2, 42, titolo che precede l’art. 43, 43 cpv. 1 e 2, 44 cpv. 2, 45 cpv. 1, 48 cpv. 2 e 4, 50 cpv. 4, 57, 58 cpv. 2–4, 59, 61 cpv. 4, 63 cpv. 3, 64, 66, 69, 70 cpv. 1 lett. b, 83 frase introduttiva, 93 cpv. 2, 94, 95 cpv. 2 e 3. Concerne solo il testo francese.
Art. 19 cpv. 2 2 Su ferrovie con condizioni di esercizio semplici di cui all’allegato 3, i conducenti di veicoli motore, ad eccezione dei periti esaminatori, sono dispensati dall’obbligo di licenza se possiedono conoscenze sufficienti delle Prescrizioni svizzere sulla circo- lazione dei treni2, tali da consentire loro di guidare il veicolo in modo sicuro.
Art. 27 cpv. 2 e 3 2 L’impresa rilascia il certificato di formazione e lo aggiorna. Ne invia copia all’Ufficio federale. 3 L’Ufficio federale approva o respinge il certificato e, entro 30 giorni, comunica all’impresa la sua decisione.
Art. 46 Pratica di guida minima 1 La pratica di guida minima è di 160 ore nell’arco di dodici mesi per i macchinisti della categoria D su ferrovie a scartamento normale e ridotto.
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Abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie. O del DATEC RU 2005
2 È di 80 ore nell’arco di dodici mesi per:
a. macchinisti della categoria C; b. conducenti di tram con trasporto di viaggiatori.
3 È di 40 ore nell’arco di dodici mesi per:
a. macchinisti delle categorie A e B, esclusi i macchinisti di ferrovie a crema- gliera; b. conducenti di tram senza trasporto di viaggiatori; c. accompagnatori di treni o di manovre. d. conducenti di veicoli motore di ferrovie con condizioni d’esercizio semplici ai sensi dell’allegato 3; e. i macchinisti di ferrovie a cremagliera della categoria D; 4 È di 20 ore nell’arco di dodici mesi per macchinisti di ferrovie a cremagliera della categoria A. 5 La metà della pratica di guida minima di cui ai capoversi 1–4 è acquisita entro i primi due mesi successivi al superamento dell’esame di capacità. 6 In singoli casi motivati, l’Ufficio federale può autorizzare una pratica di guida minima ridotta se non vi è pericolo per la sicurezza. 7 I macchinisti che operano in ambito transfrontaliero assolvono la metà della pratica di guida minima su tratte e in stazioni conformemente alle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni3. Per quanto concerne l’altra metà della pratica possono essere computate le ore di guida effettuate all’estero.
Art. 63 cpv. 2 2 Per le corse lungo le tratte e nelle stazioni di cui all’allegato 4 numero 3, i periti esaminatori possono rilasciare un permesso di guida anziché una licenza, se i condu- centi di veicoli motore possiedono conoscenze delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni4 sufficienti a garantire una guida sicura del veicolo motore. L’impresa responsabile istruisce queste persone e le sottopone a un esame. Essa compila un elenco delle persone autorizzate. Tale elenco è da presentare all’Ufficio federale su richiesta.
Art. 76 Presupposti 1 Possono diventare medico di fiducia i medici riconosciuti in Svizzera titolari del diploma di «Medico specialista in medicina del lavoro». 2 I medici riconosciuti in Svizzera con un diploma di «Medico specialista in medici- na generale o interna» possono diventare medici di fiducia se:
3 RS 742.173.001 4 RS 742.173.001
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a. hanno lavorato per almeno sei mesi in un servizio riconosciuto di medicina dei trasporti; oppure se b. negli ultimi cinque anni, hanno effettuato almeno 100 controlli medici nell’ambito dei trasporti.
Art. 79 cpv. 1 1 I medici di fiducia si impegnano ad effettuare un minimo di 30 controlli all’anno nell’ambito della medicina dei trasporti, di cui almeno 15 su conducenti di veicoli motore.
Art. 83 lett. a Possono diventare psicologi di fiducia gli psicologi: a. titolari di un diploma universitario in psicologia riconosciuto in Svizzera o di un titolo di scuola universitaria professionale cui l’Ufficio federale riconosce valore equivalente per lo svolgimento di tale attività;
Art. 90 Ricorsi Contro le decisioni dell’Ufficio federale può essere interposto ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia d’infrastrutture e ambiente del DATEC.
II Gli allegati 3 e 4 della presente ordinanza sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 15 settembre 2005.
25 agosto 2005 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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Allegato 3 (art. 19 cpv. 2)
Ferrovie con condizioni di esercizio semplici BC Blonay-Chamby LO Lausanne-Ouchy BLM Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren TRN Le Locle–Les Brenets MIB Meiringen–Innertkirchen RhW Rheineck–Walzenhausen-Bahn Db Dolderbahn MG Monte Generoso JB Jungfraubahn BRB Brienz-Rothorn-Bahn MVR Montreux-Glion-Rochers-de-Naye PB Pilatusbahn RB Rigibahnen SPB Schynige Platte-Bahn GGB Gornergrat-Bahn WAB Wengernalpbahn
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Allegato 4 (art. 62 e 63)
Corse lungo tratte e in stazioni internazionali
1. Tratte e stazioni con prescrizioni estere sulla circolazione dei treni
Eaux-Vives–(Annemasse) Genève–La Plaine (corse conformi alla segnalazione) Basel Bad Bhf–(Weil/-Lörrach/-Grenzach) Erzingen–(Schaffhausen)–Thayngen
2. Tratte e stazioni con prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni
Genève–La Plaine (movimenti di manovra) (Morteau)–Le Locle Col-des-Roches –La Chaux-de-Fonds (St. Louis)–St. Johann–Basel SBB–Basel RB (Basel Bad Bhf)–Basel FFS–/Basel RB-(Basel Bad Bhf) (Erzingen)–Schaffhausen–(Singen) (Konstanz)–Kreuzlingen/Kreuzlingen Hafen-(Konstanz) (Bregenz)–St. Margrethen (Feldkirch)–Buchs (Pontarlier)–Les Verrières (Baudienste) (Domodossola)–Locarno
3. Stazioni con prescrizioni svizzere ed estere sulla circolazione dei treni
(Frasne)–Vallorbe (Como)–Chiasso Genève-La Praille Genève-Cornavin (Vallorcine)–Châtelard-Frontière
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
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