AS 2006 2683
Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)
Ordinanza sugli emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata del lavoro conformemente alla legge sul lavoro (OEm-LL)
del 16 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 49 capoverso 3 della legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio, ordina:
Art. 1 Principio Il Segretariato di Stato dell’economia (SECO) riscuote emolumenti per il rilascio dei permessi concernenti la durata del lavoro.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizio- ni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 3 Calcolo degli emolumenti
1 Il SECO fissa l’importo dell’emolumento in funzione del dispendio di tempo.
2 Le aliquote degli emolumenti sono le seguenti:
a. rilascio di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore fr. 150.– rilascio di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore fr. 300.– b. modifica di un permesso con un dispendio di tempo fino a un massimo di 3 ore fr. 50.– modifica di un permesso con un dispendio di tempo superiore a 3 ore fr. 100.– 3 Il Dipartimento federale dell’economia può adeguare le aliquote degli emolumenti al rincaro.
RS 822.117
2005-2869 2683
Emolumenti per il rilascio di permessi concernenti la durata RU 2006 del lavoro conformemente alla legge sul lavoro
Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2006.
16 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz