AS 2006 3087
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di realizzazione della prima fase del ramo «est» della linea ad alta velocità Reno-Rodano
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di realizzazione della prima fase del ramo «est» della linea ad alta velocità Reno-Rodano
Concluso il 25 agosto 2005 Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 maggio 2006
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, denominati qui di seguito: le parti contraenti vista la convenzione del 5 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della repubblica francese relativa al raccordo della Svizzera alla rete ferro- viaria francese ed in particolare alle linee ad alta velocità2, entrata in vigore il 28 marzo 2003, denominata qui di seguito: la convenzione bilaterale del 5 novembre 1999, visto il decreto federale svizzero del 4 ottobre 19913 sul transito alpino, vista la modifica del 20 marzo 19984 del decreto federale svizzero concernente la costruzione di una ferrovia transalpina, visto il decreto federale svizzero dell’8 marzo 20055 concernente il credito d’im- pegno per la prima fase del raccordo alla rete ad alta velocità, vista la legge federale del 18 marzo 20056 sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità, vista la legge francese n. 97-135 del 13 febbraio 1997 «Loi portant création de l’établissement public Réseau Ferré de France (RFF) en vue du renouveau du trans- port ferroviaire», visto il decreto francese n. 97-444 del 5 maggio 1997 «Décret relatif aux missions et aux statuts de RFF», vista la legge francese n. 85-704 del 12 luglio 1985 «Loi sur la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée», desiderosi di migliorare i collegamenti ferroviari tra la Svizzera e la Francia e di sviluppare così condizioni propizie a un aumento del traffico ferroviario,
RS 0.742.140.334.971
1 Dal testo originale francese (RO 2006 3087).
2 RS 0.742.140.334.97 3 RS 742.104 4 RU 1999 769 5 FF 2005 4637 6 RS 742.140.3
2005-2263 3087
Partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di realizzazione RU 2006 della prima fase del ramo «est» della linea ad alta velocità Reno-Rodano. Acc. con la Francia
desiderosi di agevolare il trasporto di viaggiatori tra i grandi agglomerati urbani della Svizzera, da un lato, e della Francia, dall’altro, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 L’obiettivo del presente accordo è di definire gli impegni reciproci delle parti contraenti per quanto concerne le modalità di finanziamento dei lavori di realizzazi- one della prima fase del ramo«est» della linea ad alta velocità tra Villers-les-Pots (Côte d’Or) e Petit-Croix (Territoire de Belfort), detta «linea ad alta velocità Reno- Rodano, ramo est», in vista del miglioramento del collegamento ferroviario tra Parigi e Mulhouse.
Art. 2 1. Il programma il cui finanziamento è disciplinato dal presente accordo comprende in particolare la realizzazione di una nuova linea di 140 km, due nuove stazioni per gli agglomerati di Besançon, Belfort e Montbéliard, raccordi alla rete ferroviaria tradizionale. Il progetto sarà descritto in dettaglio in una convenzione di finanzia- mento e di realizzazione tra RFF, SNCF e i diversi cofinanziatori del programma previsto. 2. I tracciati risultanti dalla realizzazione del programma menzionato al capoverso 1 permetteranno di prevedere, sulle relazioni tra Parigi, nord della Francia e Basilea, nord della Svizzera, un guadagno di tempo complessivo di 30 minuti. Per quanto concerne le relazioni con la valle del Rodano e il Mediterraneo, il ramo «est» della linea ad alta velocità Reno-Rodano permetterà di creare nuovi collegamenti diretti.
3. Réseau ferré de France (RFF) e SNCF sono i committenti per le prestazioni e i
lavori concernenti gli impianti di loro proprietà. 4. L’attuazione delle misure previste al capoverso 1 sottostà alla legislazione fran- cese.
Art. 3 1. Il costo dei lavori è stimato dai committenti a 2 053 milioni di euro (tasse esclu- se), in base alla situazione economica del gennaio 2004, per la parte di cui è commit- tente RFF, e a 154 milioni di euro (tasse escluse), in base alla situazione economica del gennaio 2002, per la parte di cui è committente SNCF. 2. Considerata l’utilità socio-economica del progetto per la Svizzera, la parte sviz- zera si impegna ad accordare un contributo unico forfetario di 100 milioni di franchi svizzeri valido per l’intero ramo «est». 3. L’importo restante è ripartito tra i diversi cofinanziatori secondo le modalità illustrate nella convenzione di finanziamento e di realizzazione.
Partecipazione della Svizzera al finanziamento dei lavori di realizzazione RU 2006 della prima fase del ramo «est» della linea ad alta velocità Reno-Rodano. Acc. con la Francia
4. Tuttavia, nel caso in cui si verifichino eventi eccezionali, il presente accordo non è applicato e deve essere rinegoziato.
Art. 4 1. Il Comitato direttivo del progetto della nuova linea ad alta velocità Reno-Rodano è incaricato di sorvegliare l’avanzamento dei lavori. Tale comitato è composto in particolare di rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti della convenzione di finanziamento e di realizzazione. 2. Il Comitato direttivo istituito dalla convenzione bilaterale del 5 novembre 1999 è informato regolarmente sull’avanzamento dei lavori dal Comitato direttivo del progetto e dai committenti.
Art. 5 1. Ogni controversia tra le parti contraenti in merito all’applicazione o all’inter- pretazione del presente accordo è sottoposta al Comitato direttivo istituito dalla convenzione bilaterale del 5 novembre 1999. Quest’ultimo si adopera per comporre la controversia. 2. Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato, la controversia è deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle parti contraenti. 3. Il tribunale arbitrale è composto da tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale. 4. Se il tribunale non è debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna parte contraente può chiedere al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato dell’Aia di procedere alle nomine necessarie. 5. Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le parti contraenti.
Art. 6 1. Il presente accordo entra in vigore non appena le parti contraenti hanno recipro- camente notificato l’adempimento delle procedure interne richieste a questo scopo.
2. Il presente accordo decade al momento del saldo dei versamenti dovuti.
Fatto a Parigi, il 25 agosto 2005, in due esemplari originali, in lingua francese.
Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica francese: Moritz Leuenberger Dominique Perben
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