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AS 2006 3731

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Repubblica di Corea

Traduzione1

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea

Concluso a Hong Kong il 15 dicembre 2005 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 20062 Ratificato dalla Svizzera con strumenti depositati il 30 giugno 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2006

Preambolo La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera (denominati di seguito «gli Stati dell’AELS») e la Repubblica di Corea (denominata di seguito «la Corea»), denominati collettivamente di seguito «le Parti», considerata l’importanza dei legami esistenti tra la Corea e gli Stati dell’AELS; animati dal desiderio di consolidare detti legami mediante l’istituzione di una zona di libero scambio, stabilendo tra di essi relazioni strette e durature; convinti che la zona di libero scambio sui loro territori costituirà un mercato più esteso e sicuro per i beni e i servizi e produrrà un ambiente stabile e sicuro per gli investimenti, migliorando la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali; riaffermata la loro adesione allo Statuto delle Nazioni Unite3 e alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; decisi, eliminando gli ostacoli al commercio mediante l’istituzione di una zona di libero scambio, a contribuire all’espansione e allo sviluppo armoniosi del commer- cio mondiale e a promuovere una più stretta cooperazione internazionale, in partico- lare fra l’Europa e l’Asia; con l’obiettivo di creare nuovi impieghi, migliorare il livello di vita e garantire un incremento elevato e costante del reddito reale nei rispettivi territori mediante l’espansione del commercio e degli investimenti; convinti che il presente Accordo creerà le condizioni favorevoli allo sviluppo delle loro relazioni economiche, commerciali e finanziarie; fondandosi sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio4 e da altri accordi negoziati in

RS 0.632.312.811

1 Dal testo originale inglese.

2 RU 2006 3729 3 RS 0.120 4 RS 0.632.20

2005-3255 3731

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea RU 2006

questo ambito (denominato di seguito «Accordo dell’OMC») nonché da altri stru- menti di cooperazione multilaterali e bilaterali di cui sono Parti; e riconoscendo che la liberalizzazione del commercio dovrebbe permettere un’utiliz- zazione ottimale delle risorse mondiali conformemente all’obiettivo dello sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l’ambiente; hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, quanto segue:

I. Disposizioni generali

Art. 1.1 Obiettivi 1. Gli Stati dell’AELS e la Corea istituiscono una zona di libero scambio confor- memente alle disposizioni del presente Accordo. 2. Il presente Accordo, fondato su relazioni commerciali fra economie di mercato, si prefigge di: (a) liberalizzare e agevolare gli scambi di merci, conformemente all’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio5 (deno- minato qui di seguito «GATT 1994»); (b) liberalizzare gli scambi di servizi, conformemente all’articolo V dell’Ac- cordo generale sugli scambi di servizi6 (denominato qui di seguito «GATS»); (c) promuovere la concorrenza sui loro mercati, in particolare nell’ambito delle relazioni economiche fra le Parti; (d) liberalizzare maggiormente, su base reciproca, i mercati degli appalti pub- blici; (e) garantire una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellet- tuale, conformemente alle norme internazionali in vigore; e (f) contribuire in tal modo, eliminando gli ostacoli al commercio e creando un ambiente favorevole agli investimenti, all’espansione e allo sviluppo armo- niosi del commercio mondiale.

Art. 1.2 Campo d’applicazione territoriale

1. Fatto salvo l’Allegato I, il presente Accordo si applica:

(a) al territorio terrestre, alle acque interne e alle acque territoriali di ciascuna Parte nonché al suo spazio aereo territoriale, conformemente al diritto inter- nazionale; e

5 RS 0.632.20 Allegato 1A.1

6 RS 0.632.20 Allegato 1B

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(b) al di là delle acque territoriali, per quanto riguarda le misure prese da una Parte nell’esercizio della sua sovranità o della sua giurisdizione, conforme- mente al diritto internazionale.

2. L’Allegato II del presente Accordo si applica alla Norvegia.

Art. 1.3 Relazioni economiche e commerciali disciplinate dal presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle relazioni economiche e

commerciali tra gli Stati dell’AELS, da un lato, e la Corea, dall’altro, ma non alle relazioni commerciali fra i diversi Stati dell’AELS, fatte salve le disposizioni contra- rie previste dal presente Accordo. 2. In virtù dell’unione doganale stabilita tra la Confederazione Svizzera e il Princi- pato del Liechtenstein dal Trattato del 29 marzo 19237, la Confederazione Svizzera rappresenta il Principato del Liechtenstein in tutte le questioni contemplate da tale Trattato.

Art. 1.4 Investimenti Per quanto concerne gli investimenti, si rinvia all’Accordo sugli investimenti con- cluso separatamente tra l’Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera, da un lato, e la Corea, dall’altro. Per le sue Parti, l’Accordo sugli investimenti8 costituisce parte integrante degli strumenti istitutivi della zona di libero scambio.

Art. 1.5 Relazione con altri accordi Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dall’Accordo dell’OMC e da qualsiasi altro accordo internazionale di cui sono Parti.

Art. 1.6 Governi regionali e locali Ciascuna Parte provvede sul suo territorio affinché i rispettivi governi e autorità regionali e locali nonché gli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri delegati loro dai governi e dalle autorità centrali, regionali e locali, assicurino il rispetto di tutti gli obblighi e impegni derivanti dal presente Accordo.

Art. 1.7 Accordi preferenziali Il presente Accordo non deve impedire il mantenimento o l’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio, accordi sul commercio frontaliero e altri accordi preferenziali per quanto non pregiudichino il regime commerciale previsto dal presente Accordo.

7 RS 0.631.112.514 8 RS 0.975.228.1; RU 2006 3829

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II. Scambi di merci

Art. 2.1 Campo d’applicazione 1. Tranne nel caso in cui i diritti e gli obblighi delle Parti sono disciplinati dal GATT 1994, il presente capitolo si applica ai prodotti elencati qui di seguito, i quali devono essere originari di uno Stato dell’AELS o della Corea: (a) tutti i prodotti compresi nei capitoli 25–97 del Sistema armonizzato di desi- gnazione e di codificazione delle merci9 (denominato qui di seguito «SA»), ad eccezione dei prodotti elencati nell’Allegato III; (b) i prodotti agricoli trasformati menzionati nell’Allegato IV; e (c) i pesci e gli altri prodotti del mare menzionati nell’Allegato V.

2. La Corea ha concluso con ciascuno Stato dell’AELS un accordo bilaterale sul

commercio dei prodotti agricoli. Detti accordi sono parte degli strumenti istitutivi della zona di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Corea.

Art. 2.2 Regole in materia di origine e procedure doganali Le disposizioni relative alle regole in materia di origine e alle procedure doganali sono contenute nell’Allegato I.

Art. 2.3 Dazi 1. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati dell’AELS e la Corea eliminano tutti i dazi e altri oneri doganali o tasse all’importazione e all’esportazione dei prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Corea, fatte salve le disposizioni contrarie dell’Allegato VI. 2. Non vengono introdotti nuovi dazi e altri oneri doganali o tasse all’importazione e all’esportazione di prodotti originari di uno Stato dell’AELS o della Corea. 3. Sono considerati «dazi e altri oneri doganali o tasse all’importazione e all’espor- tazione» tutti gli oneri doganali e le tasse di qualsiasi tipo imposti in relazione all’importazione o all’esportazione di un prodotto, comprese tutte le forme di soprat- tassa legate all’importazione o all’esportazione, ad eccezione delle tasse imposte conformemente agli articoli III e VIII del GATT 1994.

Art. 2.4 Dazi di base 1. Per ciascun prodotto il dazio di base cui si applicano le riduzioni successive previste negli Allegati IV, V e VI corrisponde all’aliquota di dazio applicata alla nazione più favorita (denominata qui di seguito «NPF») il 1° gennaio 2005. 2. Se, in qualsiasi momento, una Parte riduce l’aliquota di dazio applicata alla NPF per una o più merci contemplate dal presente Accordo, tale aliquota si applica nella misura in cui è inferiore all’aliquota di dazio calcolata conformemente al calendario

9 RS 0.632.11

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per l’eliminazione dei dazi doganali previsto negli Allegati IV, V e VI. Durante il periodo di applicazione dell’aliquota ridotta applicata alla NPF, le Parti si consul- tano, su richiesta, al fine di continuare le riduzioni successive dei dazi doganali sulla base dell’aliquota ridotta della NPF.

3. Le aliquote di dazio ridotte calcolate conformemente alle disposizioni degli

Allegati IV, V e VI sono arrotondate alla prima decimale.

Art. 2.5 Restrizioni all’importazione e all’esportazione 1. A partire dall’entrata in vigore del presente Accordo, tutti i divieti o le restrizioni all’importazione o all’esportazione di merci tra le Parti applicati mediante contin- genti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, esclusi i dazi e le tasse, sono soppressi per tutti i prodotti delle Parti, fatte salve le eccezioni previste nell’Allegato V.

2. Non vengono introdotte nuove misure conformemente al paragrafo 1.

Art. 2.6 Trattamento nazionale Le Parti applicano il trattamento nazionale conformemente all’articolo III del GATT 1994, comprese le note interpretative di detto articolo, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 2.7 Misure sanitarie e fitosanitarie 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure sanitarie e fitosanitarie sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie10. 2. Le Parti si scambiano i nomi e gli indirizzi degli organi di contatto per le perizie sanitarie e fitosanitarie al fine di facilitare le consultazioni tecniche e lo scambio di informazioni.

Art. 2.8 Regolamenti tecnici 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i regolamenti tecnici, le norme e la valutazione della conformità sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi11 (denominato qui di seguito «Accordo sugli OTS»), il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante. 2. Le Parti rafforzano la loro cooperazione in materia di regolamenti tecnici, norme e valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di facilitare l’accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo cooperano in particolare a: (a) rafforzare il ruolo delle norme internazionali che servono da base per i rego- lamenti tecnici, comprese le procedure di valutazione della conformità;

10 RS 0.632.20 Allegato 1A.4

11 RS 0.632.20 Allegato 1A.6

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(b) promuovere l’accreditamento degli organismi preposti alla valutazione della conformità sulla base delle pertinenti norme e direttive dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO)/Commissione elettrotecnica internazionale (IEC); e (c) promuovere il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità ottenuti dagli organismi di cui al paragrafo 2 lettera b che sono stati riconosciuti nel quadro di un accordo multilaterale appropriato fra i rispettivi sistemi o organi di accreditamento.

3. Nel quadro del presente articolo, le Parti si impegnano a intensificare senza

indugio lo scambio di informazioni e a considerare favorevolmente qualsiasi domanda scritta di consultazione. 4. Le Parti riconoscono l’esistenza di una vasta gamma di misure per facilitare, nel territorio di una Parte, il riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte nel territorio di un’altra Parte, segnatamente: (a) gli accordi per il riconoscimento reciproco dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardo a regolamenti specifici svolte da orga- nismi situati nel territorio di un’altra Parte; (b) le procedure di accreditamento per qualificare gli organismi di valutazione della conformità; (c) la designazione da parte del governo degli organismi di valutazione della conformità; (d) il riconoscimento di una delle Parti dei risultati delle valutazioni della con- formità svolte nel territorio di un’altra Parte; (e) gli accordi volontari tra gli organismi di valutazione della conformità nel ter- ritorio di ciascuna Parte; e (f) l’accettazione della Parte importatrice della dichiarazione di conformità di un fornitore. Al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti valutano, in seno al Comitato misto di cui all’articolo 8.1 (denominato qui di seguito «Comita- to misto»), i progressi effettuati riguardo al riconoscimento dei risultati delle valuta- zioni della conformità e, ove necessario, convengono misure supplementari. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti convengono di scambiare informazioni e tenere consultazioni di esperti al fine di trovare una soluzione adeguata, conformemente all’Accordo sugli OTS, a qualsiasi questione che potrebbe sorgere dall’applicazione di regolamenti tecnici specifici, norme o procedure di valutazione della conformità e che, secondo la Corea o uno o più Stati dell’AELS, ha creato o potrebbe creare un ostacolo al commercio tra le Parti. Il Comitato misto è informato in merito a simili consultazioni.

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Art. 2.9 Sovvenzioni e misure compensative 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le sovvenzioni e le misure compen- sative sono disciplinati dagli articoli VI e XVI del GATT 1994 e dall’Accordo del- l’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative12, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2. 2. Prima di avviare un’inchiesta intesa a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di una sovvenzione adottata in uno Stato dell’AELS o in Corea conformemente all’articolo 11 dell’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensati- ve, la Parte intenzionata ad avviare l’inchiesta informa per scritto la Parte le cui merci sono oggetto di inchiesta e le accorda un termine di 30 giorni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Le consultazioni si svolgono in seno al Comi- tato misto su richiesta di una delle Parti entro dieci giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Art. 2.10 Misure antidumping 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti l’applicazione delle misure anti- dumping sono disciplinati dall’articolo VI del GATT 1994 e dall’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199413 (denominato qui di seguito «Accordo antidumping dell’OMC») alle seguenti condizioni: (a) le Parti si adoperano per rinunciare ad avviare procedure antidumping l’una contro l’altra. A tal fine, prima di avviare un’inchiesta in virtù dell’Accordo antidumping dell’OMC, la Parte che riceve una domanda correttamente documentata informa per scritto la Parte le cui merci sono sospettate di esse- re state oggetto di dumping e permette l’organizzazione di consultazioni per trovare una soluzione reciprocamente accettabile. Il risultato delle consulta- zioni è comunicato alle altre Parti; (b) se una Parte decide di imporre un dazio antidumping conformemente all’ar- ticolo 9.1 dell’Accordo antidumping dell’OMC, detta Parte applica la regola del «minor importo» introducendo un dazio inferiore al margine di dumping se tale dazio è comunque sufficiente a eliminare il pregiudizio per l’industria nazionale. 2. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure antidumping tra di esse. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possi- bilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.11 Misure bilaterali di salvaguardia 1. Se, in seguito alla riduzione o all’eliminazione di dazi in virtù del presente Accordo, un prodotto originario di una Parte è importato nel territorio di un’altra Parte in quantità talmente elevate, in termini assoluti o in relazione alla produzione

12 RS 0.632.20 Allegato 1A.13

13 RS 0.632.20 Allegato 1A.8

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nazionale, e in condizioni tali da provocare o rischiare di provocare un danno grave all’industria nazionale che produce prodotti simili o in concorrenza diretta nel terri- torio della Parte importatrice, quest’ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per prevenire o porre rimedio al pregiudizio conformemente alle disposizioni previste nei seguenti paragrafi del presente Articolo. 2. Le misure di salvaguardia sono adottate soltanto se, in seguito a un’inchiesta condotta conformemente alle procedure stabilite dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia14, è dimostrato chiaramente che l’aumento delle importazioni ha provocato o rischia di provocare un pregiudizio grave. 3. La Parte intenzionata ad adottare una misura di salvaguardia in virtù del presente articolo informa immediatamente, in ogni caso prima di adottare una misura, le altre Parti e il Comitato misto. La notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, segna- tamente le prove del grave pregiudizio o di un rischio corrispondente causato dall’aumento delle importazioni, una descrizione precisa del prodotto interessato e della misura di salvaguardia proposta, la data prevista per l’introduzione della misu- ra, la durata probabile della misura e il calendario che ne contempli la progressiva eliminazione. Alla Parte suscettibile di essere colpita dalla misura è offerta una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi sostanzialmente equivalente per quanto riguarda le importazioni provenienti da detta Parte. 4. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute, la Parte importatrice può: (a) sospendere l’ulteriore riduzione di un’aliquota di dazio sul prodotto prevista dal presente Accordo; o (b) aumentare l’aliquota di dazio applicabile a tale prodotto, tenuto conto che l’onere doganale non deve superare il valore inferiore tra: (i) l’aliquota di dazio applicata alla NPF nel momento in cui la misura è adottata, o (ii) l’aliquota di dazio applicata alla NPF il giorno precedente l’entrata in vigore del presente Accordo. 5. La durata delle misure di salvaguardia è di un anno al massimo. In circostanze del tutto eccezionali e dopo un esame del Comitato misto, la durata può essere estesa a tre anni al massimo. Le misure di salvaguardia non si applicano alle importazioni

di un prodotto già assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dalla scadenza della misura precedente. 6. Entro 30 giorni dalla data di notifica, il Comitato misto esamina le informazioni fornite conformemente al paragrafo 3 al fine di facilitare la ricerca di una soluzione reciprocamente accettabile. Se non si trova una soluzione soddisfacente, la Parte importatrice può prendere le misure necessarie conformemente al paragrafo 4 per ovviare al problema e, in caso di mancato accordo sulla compensazione, la Parte di cui è originario il prodotto oggetto della misura può adottare misure compensative. Le misure di salvaguardia e le misure compensative sono comunicate immediata- mente alle altre Parti e al Comitato misto. Nello scegliere le misure di salvaguardia e le misure compensative, si privilegiano quelle che perturbano meno l’esecuzione del

14 RS 0.632.20 Allegato 1A.14

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presente Accordo. Le misure compensative consistono in genere nella sospensione di concessioni che hanno ripercussioni commerciali sostanzialmente equivalenti o che hanno un valore equivalente a quello dei dazi supplementari previsti in virtù della misura di salvaguardia. La Parte adotta una simile misura compensativa soltan- to per il periodo minimo necessario a conseguire ripercussioni commerciali sostan- zialmente equivalenti e, in ogni caso, soltanto per il periodo in cui si applica la misura di cui al paragrafo 4. 7. Alla cessazione della misura, si applica l’aliquota di dazio che sarebbe stata applicata se la misura non fosse stata adottata. 8. In circostanze critiche, nelle quali ogni ritardo comporterebbe un pregiudizio difficilmente riparabile, una Parte può adottare una misura di salvaguardia provviso- ria dopo aver constatato chiaramente che un aumento delle importazioni provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio all’industria nazionale. La Parte intenzio- nata ad adottare una simile misura ne informa immediatamente le altre Parti e il Comitato misto. Entro 30 giorni dalla data di notifica, sono avviate le adeguate procedure previste nei paragrafi 2–6, comprese quelle relative alle misure compensa- tive. La compensazione è calcolata sulla base dell’intero periodo di applicazione della misura di salvaguardia provvisoria e della misura di salvaguardia. 9. Le misure provvisorie terminano al massimo entro 200 giorni. La durata di vali- dità di tali misure di salvaguardia provvisorie è computata sulla durata della misura prevista nel paragrafo 4 e su ogni proroga. Gli aumenti tariffari sono immediatamen- te rimborsati se dall’inchiesta descritta al paragrafo 2 non emerge che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono adempiute. 10. Cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti esaminano in seno al Comitato misto se è necessario mantenere la possibilità di adottare misure di salvaguardia tra di esse. Se, dopo il primo esame, decidono di mantenere tale possi- bilità, le Parti riesaminano successivamente la questione ogni due anni in seno al Comitato misto.

Art. 2.12 Difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si adoperano per evitare l’applicazione di misure restrittive adottate per motivi inerenti alla bilancia dei pagamenti. 2. Se si trova o corre un pericolo imminente di trovarsi in gravi difficoltà in materia di bilancia dei pagamenti una Parte può, conformemente alle condizioni stabilite nel GATT 1994 e nell’Intesa dell’OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 199415, adottare misure commerciali restrittive, a condizione che siano di durata limitata, non siano discriminatorie e abbiano una portata non superiore a quanto necessario per ovviare alle difficoltà inerenti alla bilancia dei pagamenti. Le corrispondenti disposizioni del GATT 1994 e dell’Intesa dell’OMC sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994 sono inserite nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante.

15 RS 0.632.20 Allegato 1A.1.c

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3. La Parte che adotta misure conformemente al presente articolo ne informa imme- diatamente le altri Parti e il Comitato misto.

Art. 2.13 Eccezioni e altri diritti e obblighi I seguenti diritti e obblighi delle Parti sono disciplinati dai corrispondenti articoli del GATT 1994, i quali sono inseriti nel presente Accordo e ne costituiscono parte integrante: (a) per quanto riguarda le imprese commerciali di Stato, l’articolo XVII e l’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII; (b) per quanto riguarda le eccezioni generali, l’articolo XX; e (c) per quanto riguarda le eccezioni concernenti la sicurezza, l’articolo XXI.

III. Scambi di servizi

Art. 3.1 Campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle misure che incidono sugli scambi di servizi adottate dai governi e dalle autorità centrali, regionali o locali nonché dagli organi- smi non governativi nell’esercizio dei poteri delegati dai governi o dalle autorità centrali, regionali o locali. Si applica alle misure in tutti i settori di servizi, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 4.1. Non si applica alle misure concernenti i diritti del traffico aereo o alle misure concernenti i servizi direttamente connessi all’esercizio dei diritti del traffico aereo, fatte salve le disposizioni di cui al paragra- fo 3 dell’Allegato del GATS sui servizi di trasporto aereo. 2. Gli articoli 3.4, 3.5 e 3.6 non si applicano alle leggi, ai regolamenti o alle prescri- zioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo com- merciale.

Art. 3.2 Integrazione delle disposizioni del GATS Se nel presente capitolo si prevede che una disposizione del GATS sia inserita nel presente capitolo e ne costituisca parte integrante, i termini utilizzati nella disposi- zione del GATS sono intesi nel seguente modo: (a) «Membro» significa «Parte», ad eccezione di «nei confronti dei Membri», che significa «nei confronti dei Membri dell’OMC»; (b) «elenchi» indica gli elenchi secondo l’articolo 3.16 e l’Allegato VII; e (c) «impegno specifico» indica un impegno specifico in un elenco ai sensi del- l’articolo 3.16.

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Art. 3.3 Definizioni Ai fini del presente capitolo: 1. Le seguenti definizioni dell’articolo I del GATS sono inserite nel presente capito- lo e ne costituiscono parte integrante: (a) «scambi di servizi»; (b) «servizi»; e (c) «un servizio fornito nell’esercizio dei poteri governativi». 2. Per «prestatore di servizi» si intende qualsiasi persona che fornisce o intende fornire un servizio.16 3. Per «persona fisica di una Parte» si intende, a norma delle leggi di tale Parte, un cittadino di tale Parte o una persona con il diritto di residenza permanente in tale Parte che gode sostanzialmente dello stesso trattamento accordato ai cittadini nazio- nali in materia di misure concernenti gli scambi di servizi.

4. Per «persona giuridica di una Parte» si intende una persona giuridica:

(a) costituita o comunque organizzata ai sensi delle leggi di tale Parte: e (i) che svolge un’importante attività commerciale nel territorio di una delle Parti, o (ii) che svolge un’importante attività commerciale nel territorio di un mem- bro dell’OMC ed è posseduta o controllata da persone fisiche di tale Parte oppure è posseduta o controllata da persone giuridiche che adem- piono le condizioni di cui al paragrafo 4 lettera a punto i; oppure (b) nel caso della fornitura di un servizio attraverso una presenza commerciale, posseduta o controllata da: (i) persone fisiche di tale Parte, o (ii) persone giuridiche che adempiono le condizioni di cui al paragrafo 4 lettera a. 5. Le seguenti definizioni dell’articolo XXVIII del GATS sono inserite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante: (a) «misura»; (b) «fornitura di servizi»; (c) «misure adottate da Membri che incidono sugli scambi di servizi»; (d) «presenza commerciale»;

16 Se il servizio non è fornito direttamente da una persona giuridica bensì attraverso altre forme di presenza commerciale, quali una filiale o un ufficio di rappresentanza, al fornitore di servizi (ossia alla persona giuridica) è comunque accordato, in virtù di tale presenza, il trattamento previsto per i fornitori di servizi a norma del presente capitolo. Tale trattamento è esteso all’ente attraverso il quale il servizio viene fornito e non necessariamente ad altre parti facenti capo al fornitore al di fuori del territorio dove ha luogo la fornitura del servizio.

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(e) «settore» di un servizio; (f) «servizio fornito da un altro Membro» (g) «prestatore monopolista di un servizio»; (h) «consumatore di servizi»; (i) «persona»; (j) «persona giuridica» (k) «posseduta», «controllata» e «affiliata»; e (l) «imposte dirette».

Art. 3.4 Trattamento della nazione più favorita (NPF)

1. Fatte salve le misure adottate conformemente all’articolo VII del GATS e le

disposizioni previste nel proprio elenco di esenzioni applicate alla NPF di cui all’Allegato VIII, per quanto concerne tutte le misure concernenti la fornitura di servizi una Parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai servizi e ai prestatori di servizi di un’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai trattamenti accordati in virtù di altri accordi con- clusi da una delle Parti e notificati conformemente alle disposizioni dell’articolo V o dell’articolo Vbis del GATS. 3. La Parte che conclude un accordo ai sensi del paragrafo 2 offre alla Parte che lo desidera un’adeguata opportunità di negoziare i vantaggi garantiti nell’ambito di tale accordo. 4. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i vantaggi accordati ai Paesi limitrofi sono disciplinati dall’articolo II paragrafo 3 del GATS, il quale è inserito nel presen- te capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.5 Accesso al mercato Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall’articolo XVI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.6 Trattamento nazionale Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall’articolo XVII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.7 Impegni aggiuntivi Gli impegni aggiuntivi sono disciplinati dall’articolo XVIII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

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Art. 3.8 Regolamentazione interna I diritti e gli obblighi delle parti concernenti la regolamentazione interna sono disci- plinati dall’articolo VI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costi- tuisce parte integrante.

Art. 3.9 Riconoscimento reciproco 1. Se una Parte riconosce, in un accordo o in un’intesa, la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati ottenuti nel territorio di un Paese terzo, tale Parte offre a un’altra Parte adeguate opportunità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa, esistente o futuro, o di negoziare accordi o intese analoghi. Se il riconoscimento è accordato autonomamente da una Parte, quest’ultima offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che la formazione o l’esperienza acquisita, i requisiti soddisfatti oppure le licenze o i certificati ottenuti nel suo territorio debbano altresì essere riconosciuti.

2. Ogni accordo, intesa o riconoscimento autonomo di questo tipo è conforme alle

corrispondenti disposizioni dell’Accordo dell’OMC e, in particolare, all’articolo VII del GATS. 3. L’Allegato IX si applica al riconoscimento reciproco segnatamente della forma- zione o dell’esperienza, delle qualifiche, delle licenze, dei certificati o dell’accredita- mento dei prestatori di servizi.

Art. 3.10 Circolazione delle persone fisiche I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi sono disciplinati dall’Allegato del GATS sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dai paragrafi 1, 2 e 5 dell’articolo VIII del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.12 Prassi commerciali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le prassi commerciali sono disciplinati dall’articolo IX del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 3.13 Pagamenti e trasferimenti

1. Fatti salvi gli impegni specifici e ad eccezione delle circostanze previste

nell’articolo 3.14, una Parte si astiene dall’applicare restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative alla fornitura di un servizio con un’altra Parte.

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2. Nessuna disposizione del presente capitolo influisce sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti dagli articoli degli accordi statutari del Fondo monetario inter- nazionale (FMI), ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformità degli accordi statutari del FMI, purché le Parti si astengano dall’imporre restrizioni a transazioni in capitale incompatibili con i rispettivi impegni specifici, salvo per quanto disposto dall’articolo 3.14 o su richiesta del FMI.

Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti 1. Le Parti si adoperano per evitare l’imposizione di restrizioni destinate a salva- guardare la bilancia dei pagamenti. 2. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti tali restrizioni sono disciplinati dai paragrafi 1–3 dell’articolo XII del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

3. La Parte che adotta o mantiene tali restrizioni ne informa immediatamente il

Comitato misto.

Art. 3.15 Eccezioni I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dagli articoli XIV e XIVbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.16 Elenchi degli impegni specifici 1. Ciascuna Parte indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi degli articoli 3.5, 3.6 e 3.7. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun elenco specifica gli elementi di cui all’articolo XX paragrafo 1 lettere a–d del GATS. 2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 3.5 e 3.6 sono disciplinate con- formemente alle disposizioni di cui all’articolo XX paragrafo 2 del GATS. 3. Gli elenchi degli impegni specifici delle Parti sono contenuti nell’Allegato VII. 4. Gli aspetti particolari dell’accesso al mercato, del trattamento nazionale e degli impegni aggiuntivi applicabili ai servizi di telecomunicazione e alla coproduzione di programmi audiovisivi sono disciplinati dagli Allegati X e XI.

Art. 3.17 Modifica degli elenchi Su richiesta scritta di una Parte, le Parti tengono consultazioni per valutare la modi- fica o la revoca di un impegno specifico contenuto nel suo elenco degli impegni specifici. Le consultazioni hanno luogo entro tre mesi dalla presentazione della richiesta della Parte. Nel corso delle consultazioni, le Parti si impegnano a mante- nere un livello generale degli impegni assunti a reciproco vantaggio non meno favorevole agli scambi rispetto a quanto previsto nell’Elenco degli impegni specifici prima dei negoziati. La modifica degli elenchi sottostà alle procedure descritte nell’articolo 8.1.

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Art. 3.18 Trasparenza I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dai paragrafi 1 e 2 dell’articolo III e dall’articolo IIIbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3.19 Riesame Nell’intento di liberalizzare ulteriormente il commercio di servizi tra di esse, le Parti si impegnano a riesaminare ogni due anni i rispettivi elenchi degli impegni specifici ed elenchi delle esenzioni applicate alla NPF. Il primo esame avrà luogo al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 3.20 Allegati I seguenti allegati al presente Accordo sono parte integrante del presente capitolo: – Allegato VII (Elenchi degli impegni specifici); – Allegato VIII (Elenchi delle esenzioni applicate alla NPF); – Allegato IX (Riconoscimento reciproco); – Allegato X (Servizi di telecomunicazione); e – Allegato XI (Coproduzione di programmi audiovisivi).

IV. Servizi finanziari

Art. 4.1 Campo d’applicazione 1. Il presente capitolo si applica alle misure concernenti gli scambi di servizi finan- ziari adottate dai governi e dalle autorità centrali, regionali o locali nonché dagli organismi non governativi nell’esercizio dei poteri delegati dai governi o dalle autorità centrali, regionali o locali. 2. Gli articoli 4.4, 4.5 e 4.6 non si applicano alle leggi, ai regolamenti o alle prescri- zioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo com- merciale. 3. Il capitolo 3 si applica alle misure descritte nel paragrafo 1 nel caso in cui sia specificatamente previsto dal presente capitolo.

Art. 4.2 Integrazione delle disposizioni del GATS L’articolo 3.2 si applica al presente capitolo.

Art. 4.3 Definizioni 1. Ad eccezione del paragrafo 1 lettera c, l’articolo 3.3 si applica al presente capi- tolo.

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2. Le seguenti definizioni dell’Allegato del GATS sui servizi finanziari sono inse- rite nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante: (a) «servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi» (par. 1 lett. b e c dell’Allegato); (b) «servizio finanziario» (par. 5 lett. a dell’Allegato); (c) «prestatore di servizi finanziari» (par. 5 lett. b dell’Allegato); e (d) «ente pubblico» (par. 5 lett. c dell’Allegato).

Art. 4.4 Trattamento della nazione più favorita L’articolo 3.4 si applica al presente capitolo.

Art. 4.5 Accesso al mercato Gli impegni in materia di accesso al mercato sono disciplinati dall’articolo XVI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.6 Trattamento nazionale

1. Gli impegni in materia di trattamento nazionale sono disciplinati dall’arti-

colo XVII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante. 2. Inoltre, a norma delle disposizioni e delle condizioni che garantiscono il tratta- mento nazionale, ciascuna Parte accorda ai prestatori di servizi finanziari di un’altra Parte stabiliti sul proprio territorio l’accesso ai sistemi di pagamento e di compensa- zione utilizzati dagli enti pubblici nonché alle possibilità di finanziamento e di rifinanziamento disponibili nel corso di transazioni commerciali ordinarie. Il presen- te paragrafo non prevede di conferire l’accesso alle possibilità di finanziamento offerte in caso di difficoltà (lender of last resort) da una Parte. 3. Se una Parte richiede l’appartenenza, la partecipazione o l’accesso a un organi- smo di regolamentazione autonoma, a una borsa valori o al mercato dei futures, a un istituto di compensazione o a qualsiasi altra organizzazione o associazione, affinché i prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte forniscano servizi finanziari su una base di eguaglianza con i propri prestatori di servizi finanziari, e se questa Parte accorda direttamente o indirettamente a queste entità privilegi o vantaggi per la fornitura di servizi finanziari, essa si assicura che queste entità accordino a loro volta il trattamento nazionale ai prestatori di servizi finanziari di qualsiasi altra Parte stabiliti sul suo territorio.

Art. 4.7 Impegni aggiuntivi Gli impegni aggiuntivi sono disciplinati dall’articolo XVIII del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

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Art. 4.8 Regolamentazione interna 1. I diritti e gli obblighi delle parti concernenti la regolamentazione interna sono disciplinati dall’articolo VI del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante. 2. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo tale da impe- dire a una Parte di adottare o mantenere misure prudenziali ragionevoli quali: (a) la protezione degli investitori, dei depositanti, dei titolari o richiedenti di polizze, dei creditori fiduciari di un fornitore di servizi finanziari o di qual- siasi altro attore simile sui mercati finanziari; oppure (b) la garanzia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario di una Parte. Se tali misure non sono conformi alle disposizioni del presente capitolo, esse non vengono utilizzate come mezzo per eludere gli impegni o gli obblighi della Parte derivanti da tali disposizioni. Tali misure non sono più onerose di quanto necessario per raggiungere il loro scopo. 3. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da imporre a una Parte di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti oppure informazioni confidenziali o esclusive in possesso di enti pubblici

Art. 4.9 Riconoscimento

1. L’articolo 3.9 si applica al presente capitolo.

2. Inoltre, se una Parte riconosce le misure prudenziali di uno Stato terzo nel deter- minare le modalità di applicazione delle proprie misure ai servizi finanziari, tale Parte offre a un’altra Parte adeguate opportunità di negoziare la sua adesione a tale accordo o intesa oppure di negoziare accordi o intese analoghi, a condizioni equiva- lenti di regolamentazione, verifica, esecuzione della regolamentazione e, se del caso, procedure concernenti lo scambio di informazioni tra le parti contraenti. Se una Parte accorda il riconoscimento autonomamente, essa offre adeguate opportunità a qualsivoglia altra Parte di dimostrare che tali condizioni sono adempiute.

Art. 4.10 Circolazione delle persone fisiche I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la circolazione delle persone fisiche di una Parte che forniscono servizi sono disciplinati dall’Allegato del GATS sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.11 Monopoli e prestatori esclusivi di servizi I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti i monopoli e i prestatori esclusivi di servizi sono disciplinati dall’articolo VIII paragrafi 1, 2 e 5 del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

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Art. 4.12 Prassi commerciali I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le prassi commerciali sono disciplinati dall’articolo IX del GATS, il quale è inserito nel presente capitolo e ne costituisce parte integrante.

Art. 4.13 Pagamenti e trasferimenti L’articolo 3.13 si applica al presente capitolo.

Art. 4.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti L’articolo 3.14 si applica al presente capitolo.

Art. 4.15 Eccezioni I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le eccezioni generali e le eccezioni in materia di sicurezza sono disciplinati dagli articoli XIV e XIVbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.16 Elenchi degli impegni specifici Ciascuna Parte indica nel suo elenco menzionato nell’articolo 3.16 gli impegni specifici assunti riguardo ai servizi definiti nell’articolo 4.3 paragrafo 2 lettera b conformemente alle disposizioni dell’articolo 3.16 paragrafi 1–3.

Art. 4.17 Modifica degli elenchi L’articolo 3.17 si applica al presente capitolo.

Art. 4.18 Trasparenza 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti la trasparenza sono disciplinati dal- l’articolo III paragrafi 1 e 2 e dall’articolo IIIbis del GATS, i quali sono inseriti nel presente capitolo e ne costituiscono parte integrante. 2. Inoltre, ciascuna Parte si impegna a promuovere la trasparenza regolamentare nei servizi finanziari. Di conseguenza, le Parti si impegnano a consultarsi, ove opportu- no, nell’intento di promuovere processi regolamentari oggettivi e trasparenti presso ciascuna Parte in considerazione: (a) del lavoro svolto dalle Parti nell’ambito del GATS nonché in altri consessi in relazione con gli scambi di servizi finanziari; e (b) l’importanza della trasparenza regolamentare di obiettivi di politica identifi- cabili e dei processi regolamentari chiari applicati in modo uniforme, comu- nicati al pubblico o resi accessibili in altro modo.

Art. 4.19 Riesame L’articolo 3.19 si applica al presente capitolo.

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Art. 4.20 Sottocomitato per i servizi finanziari 1. È istituito un Sottocomitato per i servizi finanziari (denominato qui di seguito «il Sottocomitato»), il quale sottostà al Comitato misto. Il rappresentante principale di ogni Parte proviene da un’autorità competente in merito al presente Accordo o da un’autorità finanziaria.

2. Il Sottocomitato è incaricato di:

(a) sorvegliare l’esecuzione del presente capitolo, valutare la sua applicazione e seguire il suo sviluppo; e (b) esaminare le questioni relative ai servizi finanziari che gli sono sottoposte da una Parte.

3. Il Sottocomitato si riunisce congiuntamente con il Comitato misto o secondo

quanto disposto tra le Parti.

4. Il Sottocomitato è presieduto congiuntamente dalla Corea e da uno degli Stati

dell’AELS. Esso decide mediante consenso.

Art. 4.21 Composizione delle controversie 1. I pertinenti articoli del capitolo 9 si applicano alla composizione delle controver- sie che dovessero sorgere in merito al presente capitolo in considerazione delle modifiche apportate dal presente articolo. 2. Le consultazioni concernenti i servizi finanziari svolte conformemente al capi- tolo 9 includono i rappresentanti ufficiali di un’autorità competente in merito al presente Accordo o di un’autorità finanziaria. Le Parti presentano al Sottocomitato un rapporto sui risultati delle loro consultazioni.

3. Fatte salve le seguenti modifiche, si applica l’articolo 9.4:

(a) previo consenso delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale è compo- sto interamente da persone che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 4; e (b) negli altri casi: (i) ogni Parte alla controversia può designare delle persone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 9.5 paragrafo 7, e (ii) se la Controparte si appella all’articolo 4.8, il presidente del tribunale arbitrale deve soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 4 nella misura in cui le Parti alla controversia non dispongano altrimenti. 4. Salvo disposizione contraria nel presente capitolo, i membri del tribunale arbitra- le per i servizi finanziari devono: (a) soddisfare i requisiti di cui all’articolo 9.5; e (b) essere esperti o possedere esperienza nel diritto o nella prassi relativa ai ser- vizi finanziari, che può includere la regolamentazione di istituzioni finan- ziarie. 5. Per quanto concerne l’articolo 9.10 paragrafo 5 si applicano, ove possibile, le seguenti disposizioni. Nel caso in cui la misura oggetto della controversia riguarda:

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(a) soltanto il settore dei servizi finanziari, tra i vantaggi da sospendere la Parte instante dà la priorità ai vantaggi concernenti tale settore; (b) il settore dei servizi finanziari e qualsiasi altro settore, tra i vantaggi da sospendere la Parte instante dà la priorità ai vantaggi nei corrispondenti set- tori, in misura equivalente all’effetto della misura oggetto della controversia in ciascun settore; o (c) soltanto un settore che non sia il settore dei servizi finanziari, la Parte instan- te cerca di evitare di sospendere i vantaggi nel settore dei servizi finanziari.

V. Concorrenza

Art. 5.1 Regole della concorrenza relative alle imprese 1. Le Parti riconoscono che le prassi commerciali anticoncorrenziali possono com- promettere i vantaggi risultanti dal presente Accordo. Dette prassi sono pertanto incompatibili con il buon funzionamento del presente Accordo nella misura in cui possono pregiudicare il commercio tra uno Stato dell’AELS e la Corea. 2. Ai sensi del presente Accordo, l’espressione «pratiche commerciali anticoncor- renziali»: (a) include tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese nonché l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante sull’insieme del territorio del- le Parti o in una parte sostanziale di esso, che perseguano lo scopo o abbiano l’effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza; e (b) può sussistere per quanto riguarda gli scambi di merci e servizi. Tali pratiche possono essere attuate da imprese private o pubbliche oppure da imprese con diritti speciali o esclusivi nella misura in cui l’adempimento dei compiti par- ticolari loro attribuiti non sia impedito. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da creare un obbligo diretto per le imprese. 4. Le Parti si impegnano ad applicare le rispettive legislazioni sulla concorrenza al fine di eliminare le pratiche commerciali anticoncorrenziali. A tal fine, si notificano reciprocamente le pertinenti attività esecutive e garantiscono lo scambio di informa- zioni. Nessuna parte è tenuta a divulgare informazioni confidenziali in virtù delle proprie leggi, 5. Su richiesta, le autorità preposte alla concorrenza e/o altre autorità competenti delle Parti avviano consultazioni nell’intento di facilitare l’eliminazione delle prati- che commerciali anticoncorrenziali. La Parte sollecitata accoglie benevolmente tale domanda. 6. Su richiesta, si tengono inoltre consultazioni in seno al Comitato misto se una Parte ritiene che una pratica commerciale anticoncorrenziale condotta nel territorio di un’altra Parte continui a pregiudicare il commercio tra di esse. Le consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le Parti inte-

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ressate forniscono al Comitato misto il sostegno e le informazioni utili affinché possa esaminare il caso e assistere le Parti interessate nell’eliminare la pratica in questione e, ove opportuno, nel ristabilire l’equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

VI. Appalti pubblici

Art. 6.1 Campo d’applicazione 1. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti gli appalti pubblici sono disciplinati dall’Accordo dell’OMC sugli appalti pubblici17 (denominato qui di seguito «l’AAP»). 2. Le Parti si dichiarano disposte a cooperare in seno al Comitato misto al fine di approfondire le mutue conoscenze inerenti ai rispettivi sistemi di appalti pubblici nonché di giungere a una maggiore liberalizzazione e a un’apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici.

Art. 6.2 Scambio di informazioni Per facilitare la comunicazione tra le Parti per quanto riguarda le questioni relative agli appalti pubblici, nell’Allegato XII sono elencati gli organi di contatto incaricati di fornire le informazioni sulle regole e sui disciplinamenti in materia di appalti pubblici.

Art. 6.3 Negoziati successivi 1. Al termine dei negoziati bilaterali tra le Parti in merito a una maggiore liberaliz- zazione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici svolti nell’ambito dei negoziati intesi a emendare l’AAP, tale liberalizzazione è integrata nel presente Accordo, comprese le disposizioni dell’accordo di emendamento della parte principale dell’AAP nella misura in cui riguardano tali liberalizzazioni supplementari. Il Comi- tato misto prende una decisione in merito entro tre mesi dalla conclusione di tali negoziati bilaterali. La decisione è soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. 2. Se, dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una Parte accorda a uno Stato terzo vantaggi supplementari per quanto concerne l’accesso ai propri appalti, tale Parte si impegna ad avviare negoziati con un’altra Parte in merito alla possibilità di estendere detti vantaggi su base reciproca.

17 RS 0.632.231.422

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VII. Proprietà intellettuale

Art. 7.1 Protezione della proprietà intellettuale

1. Le Parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non

discriminatoria dei diritti di proprietà intellettuale e adottano misure per tutelare tali diritti contro qualsiasi violazione, inclusa la contraffazione e la pirateria, conforme- mente alle disposizioni del presente articolo, dell’Allegato XIII del presente Accor- do e degli accordi internazionali ivi menzionati. 2. Le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti un trattamento non meno favore- vole di quello da esse accordato ai propri cittadini. Le eccezioni a quest’obbligo devono essere conformi alle disposizioni materiali degli articoli 3 e 5 dell’Accordo dell’OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio18 (denominato qui di seguito «Accordo TRIPS»). 3. Per quanto concerne la protezione della proprietà intellettuale, le Parti accordano ai cittadini delle altre Parti, conformemente all’Accordo TRIPS, in particolare agli articoli 4 e 5, un trattamento non meno favorevole di quello da esse accordato ai cittadini di qualsiasi Stato terzo. 4. Su richiesta di una Parte al Comitato misto e previo consenso, le Parti convengo- no di riesaminare in modo adeguato le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale previste nel presente Accordo al fine di evitare le distorsioni commerciali derivanti dal livello attuale di protezione dei diritti di proprietà intellet- tuale o di porre rimedio a tali distorsioni nonché di promuovere la proprietà intellet- tuale volta a facilitare relazioni commerciali e finanziarie tra le Parti.

Art. 7.2 Campo d’applicazione della proprietà intellettuale La «proprietà intellettuale» si riferisce in particolare al diritto d’autore, compresi i programmi per computer e le banche dati, ai diritti affini, ai marchi di prodotti e servizi, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, i disegni e modelli industriali, i brevetti, le varietà vegetali, la topografia dei circuiti integrati nonché alle informazioni segrete.

Art. 7.3 Cooperazione in materia di proprietà intellettuale 1. Le Parti, riconoscendo la crescente importanza dei diritti di proprietà intellettuale quale fattore di sviluppo sociale, economico e culturale, promuovono la loro coope- razione in questo ambito. 2. Le Parti convengono, ove possibile, di cooperare ad attività legate alle conven- zioni internazionali esistenti o future sull’armonizzazione, l’amministrazione e l’attuazione dei diritti di proprietà intellettuale e ad attività in seno a organizzazioni internazionali, come l’OMC e l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettua- le (OMPI), nonché di condividere esperienze e di scambiarsi informazioni sulle

18 RS 0.632.20 Allegato 1C

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rispettive relazioni con Paesi terzi riguardo a questioni concernenti la proprietà intellettuale.

3. Conformemente al paragrafo 1, le Parti possono cooperare:

(a) ai programmi per gli scambi di personale tra le Parti, inclusi gli scambi di esaminatori; (b) nel campo dei sistemi d’informazione sulla proprietà intellettuale; (c) alla promozione della comprensione reciproca della politica, delle attività e delle esperienze di ogni Parte nel campo della proprietà intellettuale; e (d) alla promozione della formazione in materia di proprietà intellettuale e della consapevolezza in relazione alle invenzioni.

VIII. Disposizioni istituzionali

Art. 8.1 Comitato misto 1. Le Parti istituiscono il Comitato misto AELS-Corea. Esso si compone di rappre- sentanti delle Parti ed è presieduto da ministri o da alti funzionari incaricati dalle Parti a tal fine.

2. Il Comitato misto:

(a) sorveglia e verifica l’esecuzione del presente Accordo, in particolare esami- nando in modo completo l’applicazione delle sue disposizioni e tenendo in debito conto le clausole specifiche di riesame previste nel presente Accordo; (b) considera qualsiasi possibilità di eliminare altri ostacoli al commercio e altre misure restrittive concernenti gli scambi tra la Corea e gli Stati dell’AELS; (c) segue lo sviluppo del presente Accordo; (d) sorveglia l’attività di tutti i sottocomitati e gruppi di lavoro istituiti confor- memente alle disposizioni del presente Accordo; (e) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo; e (f) esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo. 3. Il Comitato misto può decidere l’istituzione di sottocomitati e di gruppi di lavoro che esso considera necessari ai fini dell’adempimento dei propri compiti. Fatte salve le disposizioni contrarie del presente Accordo, i sottocomitati e i gruppi di lavoro agiscono su mandato del Comitato misto. 4. Il Comitato misto adotta le proprie decisioni in virtù delle disposizioni del pre- sente Accordo e può formulare raccomandazioni su base consensuale.

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5. Il Comitato misto si riunisce entro un anno dall’entrata in vigore del presente Accordo. In seguito, si riunisce in funzione delle esigenze, ma normalmente una volta ogni due anni. Le sedute sono presiedute congiuntamente dalla Corea e da uno degli Stati dell’AELS. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno. 6. Ciascuna Parte può chiedere in qualsiasi momento, mediante notifica scritta alle altre Parti, la convocazione di una seduta straordinaria del Comitato misto. La seduta straordinaria ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, salvo che le Parti convengano altrimenti. 7. Il Comitato misto può decidere di emendare gli allegati e le appendici del presen- te Accordo. Fatto salvo il paragrafo 8, può fissare la data dell’entrata in vigore di tali decisioni.

8. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato misto ha accettato una

decisione che è subordinata all’adempimento di disposizioni costituzionali, la deci- sione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato misto può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che la Corea figuri tra queste. Fatte salve le sue disposizioni costituzionali, una Parte può applicare provvisoria- mente, fino alla sua entrata in vigore, una decisione del Comitato misto.

Art. 8.2 Segreteria 1. Le Parti designano i seguenti organi competenti quali segreterie rispettive ai fini del presente Accordo: (a) per la Corea, il Ministero degli Affari esteri e del commercio; e (b) per gli Stati dell’AELS, il Segretariato dell’AELS. 2. Fatto salvo l’articolo 10.7 e per quanto le Parti non abbiano convenuto diversa- mente o il presente Accordo non preveda altrimenti, tutte le comunicazioni o le notifiche ufficiali di una Parte o ad essa destinate sono trasmesse per il tramite della sua segreteria.

IX. Composizione delle controversie

Art. 9.1 Campo d’applicazione 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano al fine di evitare o risolvere tutte le controversie che dovessero sorgere in merito al presente Accordo, in consi- derazione delle modalità stabilite nell’articolo 4.21 del presente Accordo e nell’arti- colo 25 dell’Allegato I.

2. Le controversie relative a una questione che rientra contemporaneamente nel

campo d’applicazione del presente Accordo e dell’Accordo dell’OMC19 possono essere risolte nel foro scelto a tal fine dalla Parte instante. Il foro scelto è esclusivo.

19 RS 0.632.20 Allegato 2

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3. Ai fini del presente articolo, le procedure di composizione delle controversie nel quadro dell’Accordo dell’OMC o del presente Accordo sono considerate avviate se una Parte ha chiesto l’istituzione di un tribunale arbitrale.

4. Prima di avviare una procedura di composizione delle controversie nel quadro

dell’Accordo dell’OMC contro una o più Parti riguardo a una questione che rientra contemporaneamente nel campo d’applicazione del presente Accordo e del- l’Accordo dell’OMC, la Parte interessata informa tutte le altre Parti in merito alla propria intenzione. 5. Le regole d’arbitrato di cui agli articoli 9.4–9.10 non si applicano agli articoli 2.7, 2.9, 2.10 e al capitolo 5.

Art. 9.2 Buoni uffici, conciliazione o mediazione 1. I buoni uffici, la conciliazione e la mediazione sono procedure volontarie adottate mutuamente dalle Parti. Dette procedure possono essere avviate e possono terminare in qualsiasi momento. 2. Le procedure che implicano buoni uffici, conciliazione e mediazione sono confi- denziali e non pregiudicano i diritti delle Parti in altre procedure.

Art. 9.3 Consultazioni 1. Le Parti si impegnano sempre a interpretare e applicare il presente Accordo in maniera consensuale e fanno di tutto per raggiungere, attraverso la cooperazione e le consultazioni, una soluzione soddisfacente per entrambe le Parti alle questioni che potrebbero pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo.

2. Uno o più Stati dell’AELS possono chiedere per scritto consultazioni con la

Corea e viceversa, allorquando una Parte ritenga che una misura applicata dalla Parte o dalle Parti cui la richiesta è rivolta non sia conforme al presente Accordo o che un vantaggio derivante direttamente o indirettamente dal presente Accordo sia pregiudicato o annullato da tale misura. Le consultazioni si svolgono in seno al Comitato misto purché la Parte o le Parti che ne fanno o ricevono la richiesta non vi si oppongano.

3. Le consultazioni hanno luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della

richiesta di consultazioni. Le consultazioni su questioni urgenti, incluse quelle relative a derrate agricole deperibili, iniziano entro 15 giorni dalla data di ricevimen- to della richiesta di consultazioni. 4. Le Parti che partecipano alle consultazioni forniscono informazioni sufficienti affinché sia possibile chiarire esaustivamente in quale modo la misura o una qualsia- si altra questione possa compromettere l’esecuzione del presente Accordo e trattano le informazioni confidenziali o personali scambiate nel corso delle consultazioni allo stesso modo della Parte che le fornisce. 5. Le consultazioni sono confidenziali e non devono pregiudicare i diritti delle Parti derivanti da qualsiasi altra procedura. 6. Le Parti che partecipano alle consultazioni informano le altre Parti circa ogni soluzione mutuamente convenuta.

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Art. 9.4 Istituzione di un tribunale arbitrale 1. Se entro 60 giorni, o 30 giorni in caso di questioni urgenti, dalla data di ricevi- mento della richiesta di consultazioni, la questione non è stata risolta, una o più Parti alla controversia possono, mediante richiesta scritta alla o alle Controparti, promuo- vere una procedura d’arbitrato. Una copia della richiesta è trasmessa a tutte le Parti affinché ciascuna di esse possa decidere se partecipare alla controversia. 2. Se più di una Parte ricorre a una procedura d’arbitrato sulla medesima questione, quest’ultima è giudicata, se possibile, da un unico tribunale arbitrale20. 3. La richiesta d’arbitrato contiene i motivi dell’istanza, la descrizione della misura interessata e l’indicazione della base legale dell’istanza.

Art. 9.5 Tribunale arbitrale

1. Il tribunale arbitrale di cui all’articolo 9.4 è composto di tre membri.

2. Ciascuna Parte alla controversia nomina un membro del tribunale arbitrale entro

15 giorni dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 9.4.

3. Le Parti alla controversia si intendono sulla nomina del terzo membro del tribu- nale arbitrale entro 30 giorni dalla nomina del secondo membro. Il terzo membro assume la presidenza del tribunale arbitrale. 4. Se, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 9.4, i tre membri del tribunale arbitrale non sono stati ancora designati o nominati, il Segreta- rio generale dell’OMC, su richiesta di una delle Parti alla controversia, procede alle designazioni necessarie entro un termine supplementare di 30 giorni. Se, entro il termine impartito, il Segretario generale dell’OMC non ha designato i membri del tribunale arbitrale, le Parti alla controversia si scambiano, entro i successivi dieci giorni, una lista contenente ciascuna quattro candidati non cittadini delle Parti. I membri del tribunale arbitrale sono successivamente nominati per estrazione in presenza di entrambe le Parti entro dieci giorni dalla data in cui si sono scambiate le rispettive liste. Se una Parte non sottopone la propria lista di quattro candidati, i membri del tribunale arbitrale sono nominati per estrazione a partire dalla lista già sottoposta dall’altra Parte. 5. Il presidente del tribunale arbitrale non è né cittadino di una delle Parti né risiede permanentemente in una delle Parti, non è e non è mai stato impiegato di una delle Parti né si è mai occupato del caso svolgendo qualsivoglia funzione. 6. Se uno dei membri decede, si ritira o è destituito, un suo sostituto è designato entro 15 giorni conformemente alla procedura di selezione adottata per la sua nomi- na. In tal caso, ogni termine applicabile alla procedura d’arbitrato è sospeso per un periodo che inizia dalla data del decesso, del ritiro o della destituzione del membro del tribunale arbitrale e termina alla data in cui è designato il sostituto. 7. Le persone nominate quali membri del tribunale arbitrale sono esperti o dispon- gono di esperienza in diritto, commercio internazionale o qualsiasi altra questione

20 In seguito, i termini «Parte alla controversia», «Parte instante», «Controparte» sono usati a prescindere dal fatto che nella controversia siano coinvolte due o più Parti.

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disciplinata dal presente Accordo o nella composizione delle controversie derivanti in virtù degli accordi commerciali internazionali. Un membro è designato in base a criteri oggettivi e in funzione della sua affidabilità, della sua facoltà di giudizio e della sua indipendenza e agisce conformemente alle suddette caratteristiche durante l’intera procedura d’arbitrato. Se una Parte ritiene che un membro non rispetti i requisiti summenzionati, le Parti si consultano e, in caso di consenso, lo destituisco- no e nominano al suo posto un nuovo membro conformemente al presente articolo e alla procedura descritta nel paragrafo 6. 8. La data dell’istituzione del tribunale arbitrale coincide con quella della nomina del suo presidente.

Art. 9.6 Procedura d’arbitrato 1. Salvo diversa intesa tra le Parti, la procedura d’arbitrato è condotta conforme- mente al modello delle Regole di procedura adottate in occasione della prima seduta del Comitato misto. Nell’attesa che dette regole siano adottate, il tribunale arbitrale definisce le proprie regole di procedura, salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, tutte le procedure del tribunale arbitrale garantiscono che: (a) le Parti alla controversia abbiano il diritto ad almeno un’audizione dinnanzi al tribunale arbitrale e abbiano la possibilità di presentare per scritto comu- nicazioni iniziali e argomentazioni; (b) le Parti alla controversia siano invitate a partecipare a tutte le audizioni tenu- te dal tribunale arbitrale; (c) le Parti alla controversia abbiano accesso a tutte le comunicazioni e a tutti i commenti presentati al tribunale arbitrale, fatte salve le esigenze di riserva- tezza; e (d) le audizioni, le deliberazioni, il rapporto iniziale e tutte le comunicazioni scritte e presentate al tribunale arbitrale restino confidenziali. 3. Salvo che le Parti alla controversia decidano altrimenti entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta d’istituzione del tribunale arbitrale, i termini sono i seguenti: «La questione per la quale è stata richiesta l’istituzione di un tribunale arbitrale in base all’articolo 9.4 deve essere esaminata alla luce delle disposizioni corrispondenti del presente Accordo; occorre, inoltre, trarre conclusioni di diritto e di fatto moti- vandole nonché, all’occorrenza, formulare raccomandazioni per la composizione della controversia.» 4. Su richiesta di una delle Parti alla controversia o di propria iniziativa, il tribunale arbitrale può, qualora lo ritenga opportuno, procurarsi informazioni scientifiche e consigli tecnici di esperti. 5. Il tribunale arbitrale delibera in base alle disposizioni del presente Accordo, applicandole e interpretandole conformemente alle regole d’interpretazione del diritto internazionale pubblico.

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6. Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza dei voti. In assenza di unanimità, i membri del tribunale possono esprimere pareri distinti sulle questioni controverse. Nessun tribunale arbitrale può rivelare quali membri facciano parte della maggioranza e quali della minoranza. 7. Le spese del tribunale arbitrale, inclusa la rimunerazione dei suoi membri, sono assunte dalle Parti alla controversia in parti uguali.

Art. 9.7 Ritiro dell’istanza La Parte instante può ritirare la sua istanza in qualsiasi momento prima della presen- tazione del rapporto iniziale. Il ritiro non pregiudica il suo diritto di promuovere successivamente una nuova istanza sulla stessa questione.

Art. 9.8 Rapporto iniziale 1. Il tribunale arbitrale presenta un rapporto iniziale alle Parti alla controversia entro

90 giorni dalla data della propria istituzione.

2. Il tribunale arbitrale allestisce il suo rapporto sulla base delle comunicazioni e delle argomentazioni delle Parti alla controversia nonché delle informazioni scienti- fiche e dei consigli tecnici ottenuti conformemente all’articolo 9.6 paragrafo 4.

3. Le Parti alla controversia possono sottoporre al tribunale arbitrale commenti

scritti sul rapporto iniziale entro 14 giorni dalla data di presentazione dello stesso. 4. In tal caso, dopo aver preso atto dei commenti scritti, il tribunale arbitrale può, di propria iniziativa o su richiesta di una Parte alla controversia: (a) chiedere il parere di qualsiasi altra Parte alla controversia; (b) riconsiderare il proprio rapporto; e/o (c) procedere a qualsiasi altro esame che ritenga opportuno.

Art. 9.9 Rapporto finale 1. Il tribunale arbitrale presenta il rapporto finale alle Parti alla controversia entro 30 giorni dalla data di presentazione del rapporto iniziale; il rapporto finale contiene i dati menzionati nell’articolo 9.8 paragrafo 2, inclusi i pareri divergenti emessi in assenza di unanimità. 2. Se le Parti alla controversia non decidono altrimenti, il rapporto finale è pubblica- to entro 15 giorni data della sua presentazione alle Parti.

Art. 9.10 Attuazione dei rapporti del tribunale arbitrale 1. Il rapporto finale è definitivo e vincolante per le Parti alla controversia. Ciascuna Parte alla controversia è tenuta a prendere le misure necessarie all’attuazione del rapporto finale. 2. Dopo aver ricevuto il rapporto finale di un tribunale arbitrale, le Parti alla contro- versia convengono:

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(a) i mezzi per risolvere la controversia, normalmente conformi alle decisioni del tribunale arbitrale o alle sue eventuali raccomandazioni; e (b) il termine ragionevole necessario per applicare i mezzi volti a risolvere la controversia. In assenza di un accordo, una Parte alla controversia può chie- dere al tribunale arbitrale originale di fissare detto termine tenuto conto delle circostanze particolari. Il tribunale arbitrale si pronuncia entro 15 giorni dal- la presentazione della richiesta. 3. Se nel suo rapporto finale il tribunale arbitrale stabilisce che una Parte non ha osservato gli obblighi derivanti dal presente Accordo o che una misura adottata da una Parte ne annulla o pregiudica gli effetti, i mezzi per risolvere la controversia consistono, se possibile, nell’eliminazione dell’inosservanza, dell’annullamento o del pregiudizio. 4. Se le Parti alla controversia non si accordano sui mezzi per risolvere la contro- versia di cui al paragrafo 2 lettera a entro 30 giorni dalla presentazione del rapporto finale, oppure hanno deciso i mezzi per risolvere la controversa ma la Controparte non li attua entro 30 giorni dalla scadenza del termine ragionevole stabilito confor- memente al paragrafo 2 lettera b, la Controparte avvia, su richiesta della Parte instante, consultazioni al fine di giungere a un accordo su compensazioni reciproca- mente accettabili. Se non si giunge a un tale accordo entro 20 giorni dalla presenta- zione della richiesta, la Parte instante ha il diritto di sospendere i vantaggi derivanti dalle disposizioni del presente Accordo, ma soltanto nella misura in cui detti vantag- gi corrispondono a quelli che hanno subìto pregiudizio a causa delle misura conside- rata lesiva del presente Accordo. 5. Tra i vantaggi da sospendere, la Parte instante dà la priorità ai vantaggi concer- nenti il medesimo settore o i medesimi settori interessati dalle misura considerata dal tribunale arbitrale come lesiva del presente Accordo. Se ritiene che non sia possibile o opportuno sospendere i vantaggi nel medesimo o nei medesimi settori, la Parte instante può sospendere vantaggi di altri settori. 6. La Parte instante notifica all’altra Parte i vantaggi che intende sospendere al più tardi 60 giorni prima della data in cui la sospensione ha effetto. Entro 15 giorni da tale notifica, ciascuna Parte alla controversia può chiedere al tribunale arbitrale

originale di decidere se i vantaggi che la Parte instante intende sospendere corri- spondono al pregiudizio subìto a causa della misura considerata lesiva del presente Accordo e se la sospensione proposta è conforme ai paragrafi 4 e 5. Il tribunale arbitrale rende la sua decisione entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta. Nessun vantaggio è sospeso fintanto che il tribunale arbitrale non si è pronunciato. 7. La sospensione dei vantaggi è temporanea e applicata dalla Parte instante fino a che la misura considerata lesiva del presente Accordo non sia ritirata o modificata in modo tale da essere resa conforme al presente Accordo o fino a che le Parti alla controversia non siano giunte a un accordo che ne ponga termine.

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8. Su richiesta di una delle Parti alla controversia, il tribunale arbitrale originale decide in merito alla conformità del rapporto finale con le misure esecutive adottate dopo la sospensione dei vantaggi e, in base a questa decisione, stabilisce se sia necessario porre fine alla sospensione dei vantaggi o modificarla. Il tribunale arbi- trale rende la sua decisione entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. 9. Le decisioni rese conformemente ai paragrafi 2 lettera b, 6 e 8 sono vincolanti.

Art. 9.11 Altre disposizioni Ogni termine menzionato nel presente capitolo può essere modificato mediante accordo delle Parti interessate.

X. Disposizioni finali

Art. 10.1 Trasparenza 1. Le Parti pubblicano o rendono altrimenti accessibili le loro leggi, prescrizioni, decisioni amministrative e giudiziarie d’applicazione generale nonché i rispettivi accordi internazionali rilevanti per l’esecuzione del presente Accordo.

2. Le Parti rispondono senza indugio alle domande specifiche e si comunicano

reciprocamente, su richiesta, le informazioni relative alle questioni di cui al para- grafo 1.

3. Nessuna disposizione del presente Accordo costringe una Parte a divulgare

informazioni confidenziali che ostacolino l’attuazione della legge o che siano altri- menti contrarie all’interesse pubblico o, ancora, che pregiudichino gli interessi commerciali legittimi di un operatore economico. 4. In caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente articolo e le disposizioni in materia di trasparenza in altri capitoli, queste ultime prevalgono per quanto riguarda tale incompatibilità.

Art. 10.2 Allegati e appendici21 Gli allegati e le appendici del presente Accordo ne sono parte integrante.

Art. 10.3 Emendamenti

1. Una volta approvati dal Comitato misto, gli emendamenti al presente Accordo

diversi da quelli di cui all’articolo 8.1 paragrafo 7 sono sottoposti alle Parti per ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alla procedura costituzionale prevista da ciascuna Parte.

21 Gli allegati, a eccezione del Protocollo d’intesa tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea, non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: o ottenuti presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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2. Se le Parti non decidono diversamente, gli emendamenti entrano in vigore il

primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 3. Il testo degli emendamenti nonché gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.

Art. 10.4 Adesione 1. Qualsiasi Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio può aderire al presente Accordo, dopo aver ottenuto il consenso del Comitato misto, conforme- mente alle condizioni e modalità stabilite tra lo Stato che aderisce e le Parti già aderenti al presente Accordo. Lo strumento di adesione è depositato presso il Depo- sitario. 2. Per lo Stato che decide di aderire, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento di adesione o approvazione dei termini di adesione dalle Parti esistenti; è determinante la data posteriore.

Art. 10.5 Recesso ed estinzione

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo mediante notifica scritta

indirizzata al Depositario. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Deposita- rio ha ricevuto la notifica. 2. Se la Corea recede dal presente Accordo, lo stesso si estingue alla data di cui al paragrafo 1.

3. Se uno Stato dell’AELS recede dalla Convenzione istitutiva dell’Associazione

europea di libero scambio, tale Stato recede dal presente Accordo conformemente al paragrafo 1.

Art. 10.6 Entrata in vigore 1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli stru- menti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Depositario. 2. Il presente Accordo entra in vigore il 1° luglio 2006 per gli Stati firmatari che avranno ratificato il presente Accordo entro tale data, sempreché abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario almeno un mese prima l’entrata in vigore e che la Corea sia tra gli Stati che hanno depositato i loro strumenti. 3. Se non entra in vigore il 1° luglio 2006, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte della Corea e di almeno uno Stato dell’AELS; in questo caso, tra le due è determinante la data di deposito posteriore.

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4. Se uno Stato dell’AELS deposita il suo strumento di ratifica, accettazione o

approvazione dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, quest’ultimo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito del suo strumento. 5. Nella misura consentita dalla propria Costituzione, ciascuno Stato dell’AELS può applicare il presente Accordo a titolo provvisorio. L’applicazione provvisoria del- l’Accordo, in virtù del presente paragrafo, deve essere notificata al Depositario.

Art. 10.7 Depositario Il Governo di Norvegia è il Depositario del presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Hong Kong, il 15 dicembre 2005, in un esemplare originale in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

Protocollo d’intesa relativo all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea

Capitolo III (Scambi di servizi) e Capitolo IV (Servizi finanziari) Vi è accordo sul fatto che in relazione alle sovvenzioni il campo d’applicazione dei capitoli III e IV è lo stesso che il campo d’applicazione del GATS22. Inoltre, è riconosciuto che, in talune circostanze, le sovvenzioni possono creare distorsioni negli scambi di servizi e le Parti prendono nota dei negoziati in materia del GATS. È inteso in particolare che una Parte che si ritiene colpita negativamente da una sovvenzione di un’altra Parte può chiedere consultazioni.

Art. 3.6 Trattamento nazionale È inteso che rispetto al trattamento accordato da un governo o un’autorità locale di una Parte, la nozione «i propri servizi simili e i propri prestatori di servizi simili» significa i servizi simili e i prestatori di servizi simili di questa Parte, compresa essa stessa.

Art. 3.14 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti È inteso che il paragrafo 2 lettera a dell’articolo XII GATS non si applica a misure restrittive concernenti impegni specifici in settori che vanno al di là dei settori impe- gnati nel GATS, a condizione che tali restrizioni siano applicate in modo non discriminatorio nei confronti di servizi e di prestatori di servizi dei Paesi che benefi- ciano dello stesso accesso al mercato in questi settori.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Proto- collo d’intesa.

Fatto a Hong Kong, il 15 dicembre 2005, in un esemplare originale in lingua inglese, che sarà depositato presso il Governo di Norvegia. Il Depositario trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati firmatari.

(Seguono le firme)

22 RS 0.632.20 Allegato 1B

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Traduzione23

Accordo agricolo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea

Concluso a Hong Kong il 15 dicembre 2005 Approvato dall’Assemblea federale il 19 giugno 200624 Ratificato dalla Svizzera con strumenti depositati il 27 giugno 2006 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° settembre 2006

La Confederazione Svizzera (denominata di seguito «la Svizzera») e la Repubblica di Corea (denominata di seguito «la Corea»), memori che il giorno stesso della firma del presente Accordo è firmato un Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Corea (denominato di seguito «Accor- do di libero scambio»); confermando che il presente Accordo è parte degli strumenti istitutivi di una zona di libero scambio fra gli Stati dell’AELS e la Corea conformemente all’articolo 2.1 paragrafo 2 dell’Accordo di libero scambio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

1 Il presente Accordo contempla il commercio di prodotti:

a. classificati nei capitoli 1-24 del Sistema armonizzato di designazione e codi- ficazione delle merci25 (di seguito denominato «SA») e non figuranti negli Allegati IV e V dell’Accordo di libero scambio; e b. non contemplati dall’Accordo di libero scambio conformemente all’Alle- gato III. 2 Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintanto che è in vigore il Trattato di unione doganale del 29 marzo 192326 tra la Confedera- zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

23 Dal testo originale inglese.

24 RU 2006 3729 25 RS 0.632.11 26 RS 0.631.112.514

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Art. 2 Concessioni doganali 1 La Corea accorda concessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Sviz- zera conformemente all’Allegato I del presente Accordo. La Svizzera accorda con- cessioni doganali per i prodotti agricoli originari della Corea conformemente all’Allegato II del presente Accordo. 2 Per quanto riguarda i prodotti per i quali l’aliquota di dazio preferenziale è desi- gnata con «B4» nell’Allegato I, i dazi saranno progressivamente eliminati in undici tappe equivalenti: la prima tappa coinciderà con il giorno di entrata in vigore del presente Accordo e le tappe successive inizieranno il 1° gennaio di ogni anno suc- cessivo, a partire dal 1° gennaio 2007 fino all’eliminazione completa dei dazi il 1° gennaio 2016.

Art. 3 Regole d’origine e procedure doganali 1 Le regole d’origine e le procedure doganali dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio si applicano al presente Accordo, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. In tale allegato, ogni riferimento agli «Stati dell’AELS» si applica alla Svizzera. 2 L’articolo 3 dell’Allegato I dell’Accordo di libero non si applica ai fini del presen- te Accordo. 3 In deroga all’articolo 2 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scambio, i beni originari dell’altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono ritenuti originari della Parte contraente interessata senza che sia richiesto che tali beni siano stati oggetto di una lavorazione o di una trasformazione sufficiente sul territorio di detta Parte contraente, a condizione tuttavia che la lavorazione o la trasformazione superi la portata prevista dall’articolo 6 dell’Allegato I dell’Accordo di libero scam- bio.

Art. 4 Dialogo Le Parti contraenti esamineranno tutte le difficoltà che potrebbero insorgere nel reciproco scambio di prodotti agricoli e si impegneranno a trovare soluzioni ade- guate.

Art. 5 Ulteriore liberalizzazione degli scambi Le Parti contraenti si adoperano per promuovere una progressiva liberalizzazione dello scambio dei prodotti agricoli, tenendo conto della struttura degli scambi di prodotti agricoli fra di esse, della particolare sensibilità di tali prodotti e dello svi- luppo della politica agricola in entrambe le Parti contraenti. Se una Parte contraente chiede colloqui in merito a un’ulteriore liberarizzazione per taluni prodotti, l’altra Parte contraente le accorderà un’adeguata possibilità di discuterne.

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Art. 6 Disposizioni dell’Accordo di libero scambio Le seguenti disposizioni dell’Accordo di libero scambio si applicano mutatis mutan- dis fra le Parti contraenti al presente Accordo: articoli 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.13, 10.1 nonché il capitolo 9.

Art. 7 Accordo dell’OMC sull’agricoltura Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le Parti contraenti riaffermano i loro diritti e obblighi secondo l’Accordo dell’OMC sull’agricoltura27.

Art. 8 Sovvenzioni all’esportazione Se una Parte contraente introduce o reintroduce una sovvenzione all’esportazione per un prodotto oggetto di scambi con l’altra Parte contraente e di una concessione doga- nale ai sensi dell’articolo 2, l’altra Parte può aumentare il dazio su tali importazioni sino a raggiungere l’aliquota applicabile in quel momento alla nazione più favorita.

Art. 9 Allegati e appendici Gli allegati e le appendici del presente Accordo ne sono parte integrante.

Art. 10 Emendamenti 1 Le Parti contraenti possono convenire di modificare qualsiasi punto del presente Accordo.

2 Sempreché le Parti contraenti non abbiano convenuto diversamente, gli emenda-

menti entrano in vigore il primo giorno del secondo mese che segue il ricevimento dell’ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 11 Entrata in vigore 1 Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Le Parti contraenti si scambiano gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione. 2 Il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Corea.

Art. 12 Relazione fra il presente Accordo e l’Accordo di libero scambio Il presente Accordo rimane in vigore fintanto che le Parti rimarranno Parti all’Ac- cordo di libero scambio.

27 RS 0.632.20 Allegato 1A.3

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Hong Kong, il 15 dicembre 2005, in due esemplari originali in lingua inglese.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica di Corea Joseph Deiss Kim Hyun-chong

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Allegato I

Concessioni doganali della Corea28

Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota Aliquota per doganale coreana di base29 la Svizzera30

0101 Live horses, asses, mules and hinnies:

– Pure-bred breeding animals:

101000 – – Horses 8 6.4
109000 – – Other 8 6.4

– Other: – – Horses:

901010 – – – Horses for racing 8 0
901090 – – – Other 8 4
909000 – – Other 8 4
0102. Live bovine animals:

– Pure-bred breeding animals:

101000 – – Milk cows 89.1 0
102000 – – Beef cattle 89.1 0
109000 – – Other 89.1 0

– Other:

909000 – – Other 0 0
0104. Live sheep and goats:
100000 – Sheep 8 4

– Goats:

201000 – – Milk goats 8 6.4
209000 – – Other 8 6.4
0210. Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or

smoked; edible flours and meals of meat or meat offal: – Other: – – Edible flours and meals of meat or meat offal:

991090 – – – Other 22.5 15.8

– – Other:

999010 – – – Meat of sheep or goats 22.5 15.8
999090 – – – Other 22.5 15.8
0406. Cheese and curd:
900000 – Other cheese 36 B431
0506. Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply

prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products: – Other: – – Bones:

901090 – – – Other 3 0
909000 – – Other 3 0

28 La presente tabella e la sua appendice esistono soltanto nella versione originale inglese.

29 In per cento del valore d’importazione.

30 In per cento del valore d’importazione.

31 Annual tariff quota: 45 tons over a period of 5 years from the date of entry into force of this Agreement, 60 tons from the 6th year, and subject to the provisions of the Appendix to this Annex.

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Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota Aliquota per doganale coreana di base la Svizzera

0511. Animal products not elsewhere specified or

included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption:

100000 – Bovine semen 0 0

– Other: – – Other:

991000 – – – Animal blood 8 6.4

– – – Animal semen, excluding bovine semen:

992090 – – – – Other 0 0

– – – Animal embryos:

993090 – – – – Other 0 0
0705. Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium

spp.) fresh or chilled: – Chicory:

210000 – – Witloof chicory (Cichorium intybus var. 8 6.4

foliosum)

290000 – – Other 8 6.4
0712. Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in

powder, but not further prepared: – Mushrooms, wood ears (Auricularia spp.), jelly fungi (Tremella spp.) and truffles: – – Mushrooms of the genus Agaricus:

311000 – – – Cultivated mushrooms (Agaricus bisporus) 30 27
319000 – – – Other 30 % or 27 % or

kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater

330000 – – Jelly fungi (Tremella spp.) 30 % or 27 % or

kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater – – Other: – – – Mushrooms:

391030 – – – – Ling chiu mushrooms 30 % or 27 % or

kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater

391040 – – – – Oyster mushrooms 30 27
391050 – – – – Winter mushrooms 30 27
392000 – – – Truffles 27 24.3

– Other vegetables; mixtures of vegetables: – – Other vegetables:

902020 – – – Radishes 30 24
902030 – – – Welsh onions 30 % or 24 % or

kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater

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Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota Aliquota per doganale coreana di base la Svizzera

902040 – – – Carrots 30 % or 24 % or

kg, which- kg, which- ever is the ever is the greater greater

902050 – – – Pumpkins 30 24
902060 – – – Cabbages 30 24

– – – Other:

902093 – – – – Potatoes 27 24.3
0811. Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or

boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: – Other:

909000 – – Other 30 27
1001. Wheat and meslin:

– Other: – – Other:

909020 – – – For feeding 1.8 0
909030 – – – For milling 1.8 0
909090 – – – Other 1.8 0
1002. Rye:
009000 – Other 3 0
1004. Oats:
009000 – Other 3 0
1007. Grain sorghum:
009000 – Other 3 0
1101. Wheat or meslin flour:
001000 – Of wheat 4.2 3.8
002000 – Of meslin 5 4
1102. Cereal flours other than of wheat or meslin:
100000 – Rye flour 5 4
200000 – Maize (corn) flour 5 4.5
1106. Flour, meal and powder of the dried leguminous

vegetables of heading 07.13, of sago or of roots or tubers of heading 07.14 or of the products of Chapter 8:

100000 – Of the dried leguminous vegetables of heading 8 6.4

07.13 – Of sago or of roots or tubers of heading 07.14:

201000 – – Of arrow roots 8 6.4
1301. Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleo-

resins (for example, balsams): – Lac:

101000 – – Shellac 3 0
109000 – – Other 3 0
200000 – Gum arabic 3 0

– Other:

901000 – – Olioresins 3 0
909000 – – Other 3 0

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Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota Aliquota per doganale coreana di base la Svizzera

1512. Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and

fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: – Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof: – – Other: – – – Refined oil:

191010 – – – – Sunflower-seed oil 10 8

– – – Other:

199010 – – – – Sunflower-seed oil 10 8
1514. Rape, colza or mustard oil and fractions thereof,

whether or not refined, but not chemically modified: – Other: – – Other: – – – Refined oil:

991010 – – – – Other rape oil or colza oil 30 27
991020 – – – – Mustard oil 30 27
999000 – – – Other 30 27
1516. Animal or vegetable fats and oils and their fractions,

partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified, or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared: – Animal fats and oils and their fractions:

109000 – – Other 8 4
1518. Animal or vegetable fats and oils and their fractions,

boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this Chapter, not elsewhere specified or included:

001000 – Dehydrated castor oil 8 6.4
002000 – Epoxidised soya-bean oil 8 7.2
1701. Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in

solid form: – Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter: – – Beet sugar:

121000 – – – Of a polarization not exceeding 98.5° 3 0
122000 – – – Of a polarization exceeding 98.5° 3 0
1703. Molasses resulting from the extraction or refining of

sugar: – Cane molasses:

101000 – – For use in manufacturing spirits 3 0
109000 – – Other 3 0

– Other:

901000 – – For use in manufacturing spirits 3 0
909000 – – Other 3 0
1802. Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste:
001000 – Cocoa shells, husks and skins 8 0
009000 – Other 8 0

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Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota Aliquota per doganale coreana di base la Svizzera

2006. Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of

plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised).

001000 – Marrons glacés 30 27
003000 – Ginger 30 24
004000 – Lotus roots 30 24
005000 – Peas (Pisum sativum) 20 18

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.):

006010 – – Beans shelled 20 18
006090 – – Other 20 18
007000 – Asparagus 20 16

– Other:

009030 – – Of other vegetable 20 16
009090 – – Other 30 24
2008. Fruit, nuts and other edible parts of plants, other-

wise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included: – Nuts, ground-nuts and other seeds, whether or not mixed together: – – Other, including mixtures:

192000 – – – Coconut 45 22.5
199000 – – – Other 45 27
200000 – Pineapples 45 36
2009. Fruit juices, (including grape must) and vegetable

juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter: – Juice of any other single citrus fruit: – – Of a Brix value not exceeding 20:

311000 – – – Lemon juice 50 30
312000 – – – Lime juice 50 30
319000 – – – Other 54 32.4

– – Other:

391000 – – – Lemon juice 50 30
392000 – – – Lime juice 50 30
399000 – – – Other 54 32.4

– Apple juice:

790000 – – Other 45 40.5

– Juice of any other single fruit or vegetable: – – Juice of fruit:

801010 – – – Peach juice 50 45
901020 – – – Strawberry juice 50 30
801090 – – – Other 50 40
2204. Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape

must other than that of heading 20.09: – Other wine; grape must with fermentation prevented or arrested by the addition of alcohol: – – In containers holding 2 liters or less:

219000 – – – Other 15 B4

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Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota Aliquota per doganale coreana di base la Svizzera

– – Other:

292000 – – – White wine 15 B4
299000 – – – Other 15 B4
2206. Other fermented beverages (for example, cider, perry,

mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included: – Fermented beverages prepared from fruits:

001010 – – Cider 15 B4
001090 – – Other 15 B4

– Fermented beverges prepared form cereals:

002090 – – Other 15 B4

– Other:

009010 – – Wine cooler (added the product of heading 2009 15 B4

or 2202, including being made of grapes)

009090 – – Other 15 B4
2207. Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by

volume of 80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength: – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 80 % vol or higher: – – Other:

109090 – – – Other 30 B4
2306. Oil-cake and other solid residues, whether or not

ground or in the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable fats or oils, other than those of heading 23.04. or 23.05:

700000 – Of maize (corn) germ 5 0

– Other:

902000 – – Of perilla seeds 5 0
909000 – – Other 5 0
2308. Vegetable materials and vegetable waste, vegetable

residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included:

001000 – Acorns 5 4
002000 – Horse-chestnuts 5 4
003000 – Cotton seed hulls 5 0
2309. Preparations of a kind used in animal feeding:
100000 – Dog or cat food, put up for retail sale 5 0

– Other: – – Mixed feeds:

901010 – – – For pigs 4.2 0
901020 – – – For fowls 4.2 0
901030 – – – For fish 5 0
901040 – – – For bovine 4.2 0

– – – Other:

901091 – – – – Of milk replacer 71 56.8
901099 – – – – Other 5 0

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Voce della tariffa Designazione delle merci Aliquota Aliquota per doganale coreana di base la Svizzera

– – Supplementary feeds:

902010 – – – Chiefly on the basis of inorganic substances 50.6 40.5

or minerals (excluding chiefly on the basis of micro-minerals)

902020 – – – Chiefly on the basis of flavourings 50.6 40.5

– – – Other:

902091 – – – – Automatic approval import items as of 5 0

December 31, 1994: @1. Peckmor, sessa- lom, calfnectar and pignectar of FCA Feed flavor starter (conc.) @2. FCA Feed nectars (conc.) @3. FCA Feed protanox @4. FCA Encila (conc.) @5. FCA Sugar mate @6. Poultry, fish, mineral, calf, hy sugar and cheese of FFI Ade (conc.) @7. Pig, hog, cattle, dairy, beef and kanine of FFI Krave (conc.) @8. Pig and fresh of FFI Arome (conc., 2X) @9. Pecuaroma-poultry

902099 – – – – Other 50.6 40.5

– – Feed additives:

903010 – – – Chiefly on the basis of antibiotics 5 0
903020 – – – Chiefly on the basis of vitamins 5 0
903030 – – – Chiefly on the basis of micro-minerals 5 0
903090 – – – Other 5 0
909000 – – Other 50.6 40.5
2402. Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of

tobacco or of tobacco substitutes: – Cigarettes containing tobacco:

209000 – – Other 40 36

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Appendice

Swiss cheese

Preferential treatment is subject to the presentation of a certificate of authenticity attesting that the cheeses correspond exactly to the eligible definition according to the attached model for this certificate. a) Definitions

Shape and aspects: Emmental or Emmentaler is a full fat hard raw milk cheese, processed by propionate acid fermentation. The loaf is round with a hard yellow-brown rind. Cheeses stored in a humid environment may have a brown to black patina. Height: 16–27 cm Diameter: 80–100 cm Weight: 75–120 kg Texture: Flexible, non-adhesive dough with small to medium granulates. Colour of dough: Ivory to yellow. Taste: Slightly sour, sweet, salty, spicy. Characteristics: Fat in dry matter: 45–55 % Water content: max. 38 %

Name: Sbrinz34 Shape and aspects: Sbrinz is a full fat extra hard raw milk cheese. The loaf is round with a hard light yellow to golden colour. Sbrinz ripens during a period of 16 month at minimum. Height: 12–15 cm Diameter: 45–65 cm Weight: 25–45 kg Texture: Slightly flexible dough, slightly crumbling and adhesive, rather dry, with holes; perceptible grained crystals. Colour: Ivory to light yellow. Taste: Fruity, spicy, slightly grilled, salty, slightly sweet, underlined by a touch of fruity grilled chicory, may remind the taste of pineapple. Characteristics: Fat in dry matter: appr. 45 % Water content: appr. 35 %

32 May be followed by «of Switzerland».

33 May be followed by «of Switzerland».

34 May be followed by «of Switzerland».

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea RU 2006

Name: Gruyère35 or Gruyère d’alpage36 Shape and aspects: Gruyère or Gruyère d’alpage is a full fat hard raw milk cheese. The loaf is round with a sound and uniform brownish grained rind. The form is well proportioned. Height: 9–12 cm Diameter: 50–65 cm Weight: 20–40 kg Texture: The surface is tender and slightly humid crubled. Colour: Ivory to light yellow. Taste: More or less salty. Rather fruity taste originating from the combination of the lactic fermentation process and the ripen- ing in the cellars. Characteristics: Fat in dry matter: 49–53 % Water content: 34–38 %

Shape and aspects: Appenzeller full fat and Appenzeller ¼ fat are hard milk cheeses. The loaves are round with a rather flexible surface of yellow-brownish colour originating from the ripening process in the cellars. Height: 6– 9 cm Diameter: 30–33 cm Weight: 6– 8 kg Texture: Appenzeller full fat: Rather low number and regularly spread round wholes, of a matt-finish to slightly shining texture. Appenzeller ¼ fat: Rather high number of small round wholes. Colour: Ivory to light yellow. Taste: Aromatic, becomes stronger depending on period of ripening process. Characteristics: Appenzeller full fat: Fat in dry matter: max. 50 % Water content: max. 42 % Appenzeller ¼ fat: Fat in dry matter: max. 20 % Water content: max. 53 %

b) Certificate of authenticity Certificate of authenticity according to the attached model shall be issued by bodies duly authorized by the Swiss Federal Office for Agriculture. A posteriori verifi- cation requests shall be addressed to the Swiss Federal Office for Agriculture.

35 May be followed by «of Switzerland».

36 May be followed by «of Switzerland».

37 May be followed by «of Switzerland».

38 May be followed by «of Switzerland».

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Allegato II

Concessioni doganali della Svizzera

La Svizzera riduce o elimina i dazi sui beni originari della Corea, secondo le indi- cazioni della seguente tabella per ognuna delle voci di tariffa menzionate. Nei casi in cui la concessione appare nella colonna 3, la Svizzera non applicherà una tariffa doganale superiore a quella specificata in questa colonna. Quando la conces- sione è menzionata nella colonna 4, la Svizzera ridurrà la tariffa doganale applicabi- le al momento dell’importazione fino a concorrenza dell’importo specificato nella colonna. Osservazione generale: le concessioni doganali non escludono la possibilità di decretare divieti o restrizioni d’importazione conformemente alla Convenzione del 3 marzo 197339 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selva- tiche minacciate di estinzione.

Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera40

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

Fr./per capo Fr./per capo

0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

– riproduttori di razza pura: – – cavalli:

10 11 – – – importati nei limiti del contingente esente

doganale (n. cont. 1) – altri: – – altri: – – – da macello:

90 91 – – – – importati nei limiti del contingente 80.–

doganale (n. cont. 5) – – – altri:

90 95 – – – – importati nei limiti del contingente esente

doganale (n. cont. 1)

0102. Animali vivi della specie bovina:

– altri: – – da macello:

90 11 – – – importati nei limiti del contingente 85.–

doganale (n. cont. 5) – – altri:

90 91 – – – importati nei limiti del contingente esente

doganale (n. cont. 2)

0103. Animali vivi della specie suina:

– altri: – – di peso inferiore a 50 kg:

39 RS 0.453

40 RS 632.10 Allegato

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

91 10 – – – importati nei limiti del contingente esente

doganale (n. cont. 3) (altri riproduttori)

91 20 – – – importati nei limiti del contingente doganale 30.–

(n. cont. 6) (da macello) – – di peso uguale o superiore a 50 kg:

92 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 3) (altri riproduttori)

92 20 – – – importati nei limiti del contingente doganale 30.–

(n. cont. 6) (da macello)

0104. Animali vivi della specie ovina o caprina:

– della specie ovina:

10 10 – – importati nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 4) (riproduttori)

10 20 – – importati nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) (da macello) – della specie caprina:

20 10 – – importati nei limiti del contingente doganale 3.–

(n. cont. 4) (riproduttori)

20 20 – – importati nei limiti del contingente doganale 40.–

(n. cont. 5) (da macello) Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo

0105. Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e

faraone, vivi, delle specie domestiche: – di peso non eccedente 185 g:

11 00 – – galli e galline esente

12 00 – – tacchini e tacchine esente

19 00 – – altri esente

– altri:

99 00 – – altri esente

0106. Altri animali vivi:

– mammiferi:

11 00 – – primati esente

19 00 – – altri esente

20 00 – rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine) esente

– uccelli:

31 00 – – uccelli rapaci esente

32 00 – – psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, esente

are e cacatua – – altri:

39 90 – – – altri esente

90 00 – altri esente

0201. Carni di animali della specie bovina, fresche o

refrigerate: – in carcasse o mezzene: – – di vitello:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 85.–

(n. cont. 5) – – altre:

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

10 91 – – – importate nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – altri pezzi non disossati: – – di vitello:

20 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – – altri:

20 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – disossati: – – di vitello:

30 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – – altri:

30 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5)

0202. Carni di animali della specie bovina, congelate:

– in carcasse o mezzene: – – di vitello:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 85.–

(n. cont. 5) – – altre:

10 91 – – – importate nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – altri pezzi non disossati: – – di vitello:

20 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – – altri:

20 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – disossati: – – di vitello:

30 11 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – – altri:

30 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5)

0203. Carni di animali della specie suina, fresche,

refrigerate o congelate: – fresche o refrigerate: – – in carcasse o mezzene:

11 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

11 91 – – – – importate nei limiti del contingente 30.–

doganale (n. cont. 6) – – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

12 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

12 91 – – – – importati nei limiti del contingente 40.–

doganale (n. cont. 6)

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea RU 2006

Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– – altre:

19 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

19 81 – – – – importate nei limiti del contingente 40.–

doganale (n. cont. 6) – congelate: – – in carcasse o mezzene:

21 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

21 91 – – – – importate nei limiti del contingente 30.–

doganale (n. cont. 6) – – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

22 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

22 91 – – – – importati nei limiti del contingente 40.–

doganale (n. cont. 6) – – altri:

29 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

29 81 – – – – importati nei limiti del contingente 40.–

doganale (n. cont. 6)

0204. Carni di animali delle specie ovina o caprina,

fresche, refrigerate o congelate: – carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate:

10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – altre carni di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: – – in carcasse o mezzene:

21 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – – in altri pezzi non disossati:

22 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – – disossati:

23 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – carcasse e mezzene di agnello, congelate:

30 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – altre carni di animali della specie ovina, congelate: – – in carcasse o mezzene:

41 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – – in altri pezzi non disossati:

42 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – – disossati:

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea RU 2006

Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

43 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 20.–

(n. cont. 5) – carni di animali della specie caprina:

50 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 40.–

(n. cont. 5)

0205. Carni di animali delle specie equina, asinina o

mulesca, fresche, refrigerate o congelate:

00 10 – importate nei limiti del contingente doganale 11.–

(n. cont. 5)

0206. Frattaglie commestibili di animali delle specie

bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate: – della specie bovina, fresche o refrigerate: – – lingue:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – – fegati:

10 21 – – – importati nei limiti del contingente doganale 144.–

(n. cont. 5) – – altri:

10 91 – – – importati nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5) – della specie bovina, congelate: – – lingue:

21 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 70.–

(n. cont. 5) – – fegati:

22 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 40.–

(n. cont. 5) – – altre:

29 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 100.–

(n. cont. 5) – della specie suina, fresche o refrigerate:

30 10 – – di cinghiale esente

– – altre:

30 91 – – – importate nei limiti del contingente doganale 40.–

(n. cont. 5) – della specie suina, congelate: – – fegati:

41 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

41 91 – – – – importati nei limiti del contingente doga- 38.–

nale (n. cont. 5) – – altre:

49 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

49 91 – – – – importate nei limiti del contingente 38.–

doganale (n. cont. 5) – altre, fresche o refrigerate:

80 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 9.–

(n. cont. 5)

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea RU 2006

Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– altre, congelate:

90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 10.–

(n. cont. 5)

0207. Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o

congelate, di volatili della voce 0105: – di galli e galline: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

11 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.–

(n. cont. 6) – – non tagliati in pezzi, congelati:

12 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 15.–

(n. cont. 6) – – pezzi e frattaglie, congelati: – – – petti:

14 81 – – – – importati nei limiti del contingente 15.–

doganale (n. cont. 6) – – – altri:

14 91 – – – – importati nei limiti del contingente 15.–

doganale (n. cont. 6) – di tacchini e di tacchine: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati:

24 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.–

(n. cont. 6) – – non tagliati in pezzi, congelati:

25 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 6.–

(n. cont. 6) – – pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati: – – – petti:

27 81 – – – – importati nei limiti del contingente 15.–

doganale (n. cont. 6) – – – altri:

27 91 – – – – importati nei limiti del contingente 30.–

doganale (n. cont. 6) – di anatre, di oche o di faraone: – – non tagliati in pezzi, freschi o refrigerati: – – – anatre:

32 11 – – – – importate nei limiti del contingente 6.–

doganale (n. cont. 6) – – – altri:

32 91 – – – – importati nei limiti del contingente 6.–

doganale (n. cont. 6) – – non tagliati in pezzi, congelati: – – – anatre:

33 11 – – – – importate nei limiti del contingente 15.–

doganale (n. cont. 6) – – – altri:

33 91 – – – – importati nei limiti del contingente 15.–

doganale (n. cont. 6)

34 00 – – fegati grassi, freschi o refrigerati 9.50

– – altri, congelati:

36 10 – – – fegati grassi 36.33

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– – – altri:

36 91 – – – – importati nei limiti del contingente 15.–

doganale (n. cont. 6)

0208. Altre carni e frattaglie commestibili, fresche,

refrigerate o congelate:

10 00 – di conigli o di lepri 11.–

30 00 – di primati esente

– altre:

90 80 – – altre esente

0210. Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia,

secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie: – carni della specie suina: – – prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:

11 10 – – – di cinghiale esente

– – – altri:

11 91 – – – – importati nei limiti del contingente 150.–

doganale (n. cont. 6) – – altre:

19 10 – – – di cinghiale esente

– – – altre:

19 91 – – – – importate nei limiti del contingente 150.–

doganale (n. cont. 6)

0402. Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di

zuccheri o di altri dolcificanti: – in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse eccedente 1,5%: – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – latte:

21 11 – – – – importato nei limiti del contingente 25.–

doganale (n. cont. 7)

0407. Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o

cotte:

00 10 – importate nei limiti del contingente doganale 47.–

(n. cont. 9)

0408. Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati,

cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – altri: – – essiccati: ex 91 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 239.– (n. cont. 10), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

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– – altri: ex 99 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 71.– (n. cont. 11), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0409. 00 00 Miele naturale 19.–
0410. 00 00 Prodotti commestibili di origine animale, non esente

nominati né compresi altrove

0504. Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in

pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:

00 10 – abomasi esente

– altri stomaci di animali delle voci 0101-0104; trippe:

00 39 – – altri –.50

00 90 – altri esente

0506. Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge,

sgrassate, semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate; polveri e cascami di queste materie:

10 00 – osseina e ossa acidulate esente

90 00 – altri esente

Fr./dose Fr./dose

0511. Prodotti di origine animale, non nominati né

compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana: – sperma di tori:

10 10 – – importato nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 12) Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo – altri: – – prodotti di pesci o di crostacei, molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3:

91 90 – – – altri esente

– – altri:

99 90 – – – altri esente

0601. Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e

rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: – bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:

10 10 – – tulipani 17.–

10 90 – – altri esente

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– bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria:

20 10 – – piantimi di cicoria 1.40

20 20 – – con piote, anche in tini o in vasi, eccettuati i esente

tulipani e i piantimi di cicoria – – altri:

20 91 – – – con boccioli o fiori esente

20 99 – – – altri esente

0602. Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e

marze; bianco di funghi (micelio):

10 00 – talee senza radici e marze esente

– alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati: – – altri:

40 91 – – – con radici nude 3.80

40 99 – – – altri 3.80

– altri: – – piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d’utilità; bianco di funghi (micelio):

90 11 – – – piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli 1.40

90 12 – – – bianco di funghi (micelio) –.20

90 19 – – – altri 5.20

– – altri:

90 91 – – – con radici nude 18.–

90 99 – – – altri 4.60

0603. Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per

ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: – – dal 1° maggio al 25 ottobre: – – – garofani:

10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 13) – – – rose:

10 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 13) – – – altri: – – – – nei limiti del contingente doganale (n. cont. 13):

10 51 – – – – – legnosi 20.–

10 59 – – – – – altri 20.–

– – dal 26 ottobre al 30 aprile:

10 72 – – – rose esente

– altri:

90 10 – – essiccati, allo stato naturale esente

90 90 – – altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) esente

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0604. Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza

fiori né boccioli di fiori, e erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – muschi e licheni:

10 10 – – freschi o semplicemente essiccati esente

10 90 – – altri esente

– altri: – – freschi: – – – legnosi:

91 11 – – – – alberi di Natale e rami di conifere esente

91 19 – – – – altri 5.–

91 90 – – – altri esente

– – altri:

99 10 – – – semplicemente essiccati esente

99 90 – – – altri (p. es., imbianchiti, tinti, impregnati) esente

0701. Patate, fresche o refrigerate:

– da semina:

10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 1.40

(n. cont. 14) – altre:

90 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 3.–

(n. cont. 14)

0702. Pomodori, freschi o refrigerati:

– pomodori ciliegia (cherry):

00 10 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– pomodori peretti (di forma allungata):

00 20 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi):

00 30 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

– altri:

00 90 – – dal 21 ottobre al 30 aprile esente

0703. Cipolle, scalogni, agli, porri e altri ortaggi agliacei,

freschi o refrigerati: – cipolle e scalogni: – – cipolline da semina:

10 11 – – – dal 1° maggio al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 30 aprile:

10 13 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – altre cipolle e scalogni: – – – cipolle mangerecce, bianche, con gambo verde (cipollette e cipolle primavera):

10 20 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)

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– – – cipolle mangerecce, bianche, piatte, con diametro non superiore a 35 mm:

10 30 – – – – dal 31 ottobre al 31 marzo esente

– – – – dal 1° aprile al 30 ottobre:

10 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – – lampagioni:

10 40 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – – cipolle mangerecce, con un diametro di

70 mm o più:

10 50 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 51 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – – cipolle mangerecce, con diametro inferiore a

70 mm, varietà rossa e bianca, diverse da

quelle delle voci 0703.1030/1039:

10 60 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 61 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – – altre cipolle mangerecce:

10 70 – – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – – dal 30 maggio al 15 maggio:

10 71 – – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)

10 80 – – – scalogni esente

20 00 – aglio esente

– porri e altri ortaggi agliacei: – – porro allungato (parte verde, al massimo, 1/6 della lunghezza del gambo, se tagliato solo bianco), da imballare in vaschette per la - vendita:

90 10 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.–

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

90 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – altri porri:

90 20 – – – dal 16 febbraio alla fine di febbraio 5.–

– – – dal 1° marzo al 15 febbraio:

90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

90 90 – – altri 5.–

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0704. Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e prodotti

commestibili simili del genere Brassica, freschi o refrigerati: – cavolfiori e cavoli broccoli: – – cimone:

10 10 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – romanesco:

10 20 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – altri:

10 90 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

10 91 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – cavoletti di Bruxelles:

20 10 – – dal 1° febbraio al 31 agosto 5.–

– – dal 1° settembre al 31 gennaio:

20 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – altri: – – cavoli rossi:

90 11 – – – dal 16 maggio al 29 maggio esente

– – – dal 30 maggio al 15 maggio:

90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – cavoli bianchi:

90 20 – – – dal 2 maggio al 14 maggio esente

– – – dal 15 maggio al 1° maggio:

90 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – cavoli a punta:

90 30 – – – dal 16 marzo al 31 marzo esente

– – – dal 1° aprile al 15 marzo:

90 31 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – cavoli di Milano:

90 40 – – – dall’11 maggio al 24 maggio esente

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – broccoli:

90 50 – – – dal 1° dicembre al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 30 novembre:

90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)

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– – cavoli cinesi:

90 60 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.–

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – pak-choi:

90 63 – – – dal 2 marzo al 9 aprile 5.–

– – – dal 10 aprile al 1° marzo:

90 64 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – cavoli rapa:

90 70 – – – dal 16 dicembre al 14 marzo 5.–

– – – dal 15 marzo al 15 dicembre:

90 71 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – cavoli ricci senza testa:

90 80 – – – dall’11 maggio al 24 maggio 5.–

– – – dal 25 maggio al 10 maggio:

90 81 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

90 90 – – altri 5.–

0705. Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.),

fresche o refrigerate: – lattughe: – – a cappuccio: – – – lattuga iceberg, senza corona:

11 11 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

11 18 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15) – – – batavia e altre lattughe iceberg:

11 20 – – – – dal 1° gennaio alla fine di febbraio 3.50

– – – – dal 1° marzo al 31 dicembre:

11 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15) – – – altre:

11 91 – – – – dall’11 dicembre alla fine di febbraio 5.–

– – – – dal 1° marzo al 10 dicembre:

11 98 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – altre: – – – lattuga romana:

19 10 – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–

– – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

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– – – lattughino: – – – – foglia di quercia:

19 20 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 21 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – – – lollo, rosso:

19 30 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 31 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – – – lollo, diverso da quello rosso:

19 40 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 41 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – – – altro:

19 50 – – – – – dal 21 dicembre alla fine di febbraio 5.–

– – – – – dal 1° marzo al 20 dicembre:

19 51 – – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – – altre:

19 90 – – – – dal 21 dicembre al 14 febbraio 5.–

– – – – dal 15 febbraio al 20 dicembre:

19 91 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – cicorie: – – witloof (Cichorium intybus var. foliosum):

21 10 – – – dal 21 maggio al 30 settembre 3.50

– – – dal 1° ottobre al 20 maggio:

21 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15)

0706. Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera

(salsefrica), sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati: – carote e navoni: – – carote: – – – con foglie, in mazzi:

10 10 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 2.–

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

10 11 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 15) – – – altre:

10 20 – – – – dall’11 maggio al 24 maggio 2.–

– – – – dal 25 maggio al 10 maggio:

10 21 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 15)

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– – navoni:

10 30 – – – dal 16 gennaio al 31 gennaio 2.–

– – – dal 1° febbraio al 15 gennaio:

10 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 15) – altri: – – barbabietole da insalata (bietole rosse):

90 11 – – – dal 16 giugno al 29 giugno 2.–

– – – dal 30 giugno al 15 giugno:

90 18 – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 15) – – scorzonera:

90 21 – – – dal 16 maggio al 14 settembre 3.50

– – – dal 15 settembre al 15 maggio:

90 28 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.50

(n. cont. 15) – – sedano-rapa: – – – sedano da condimento (con foglia, con diametro della rapa inferiore a 7 cm):

90 30 – – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.–

– – – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

90 31 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – – altro:

90 40 – – – – dal 16 giugno al 29 giugno 5.–

– – – – dal 30 giugno al 15 giugno:

90 41 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – ramolacci (escluso il rafano):

90 50 – – – dal 16 gennaio alla fine di febbraio 5.–

– – – dal 1° marzo al 15 gennaio:

90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – rapanelli:

90 60 – – – dall’11 gennaio al 9 febbraio 5.–

– – – dal 10 febbraio al 10 gennaio:

90 61 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

90 90 – – altri: 5.–

0707. Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati:

– cetrioli: – – cetrioli per insalata:

00 10 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – cetrioli nostrani o cetrioli-slicer:

00 20 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

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– – cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm:

00 30 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 31 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – altri cetrioli:

00 40 – – – dal 21 ottobre al 14 aprile 5.–

– – – dal 15 aprile al 20 ottobre:

00 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

00 50 – cetriolini 3.50

0708. Legumi da granella, anche sgranati, freschi

o refrigerati: – piselli (Pisum sativum): – – taccole:

10 10 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

10 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – altri:

10 20 – – – dal 16 agosto al 19 maggio esente

– – – dal 20 maggio al 15 agosto:

10 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

20 10 – – da sgranare esente

– – piattoni:

20 21 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 28 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – fagiolini «long beans»:

20 31 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 38 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – fagiolini extrafini (500 pezzi min. per kg):

20 41 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 48 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15) – – altri:

20 91 – – – dal 16 novembre al 14 giugno esente

– – – dal 15 giugno al 15 novembre:

20 98 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)

Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea RU 2006

Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– altri legumi da granella: – – altri: – – – per l’alimentazione umana:

90 80 – – – – dal 1° novembre al 31 maggio esente

– – – – dal 1° giugno al 31 ottobre:

90 81 – – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

90 90 – – – altri esente

0709. Altri ortaggi, freschi o refrigerati:

– carciofi:

10 10 – – dal 1° novembre al 31 maggio esente

– – dal 1° giugno al 31 ottobre:

10 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – asparagi: – – asparagi verdi:

20 10 – – – dal 16 giugno al 30 aprile esente

– – – dal 1° maggio al 15 giugno:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 15)

20 90 – – altri 2.50

– melanzane:

30 10 – – dal 16 ottobre al 31 maggio esente

– – dal 1° giugno al 15 ottobre:

30 11 – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – sedano, esclusi i sedani-rapa: – – sedano coste verde:

40 10 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.–

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

40 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – sedano coste bianco:

40 20 – – – dal 1° gennaio al 30 aprile 5.–

– – – dal 1° maggio al 31 dicembre:

40 21 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – altro:

40 90 – – – dal 1° gennaio al 14 gennaio 5.–

– – – dal 15 gennaio al 31 dicembre:

40 91 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – funghi e tartufi:

51 00 – – funghi del tipo Agaricus esente

52 00 – – tartufi esente

59 00 – – altri esente

– pimenti del genere «Capsicum» o del genere «Pimenta»: – – peperoni:

60 11 – – – dal 1° novembre al 31 marzo esente

60 90 – – altri esente

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini): – – spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda):

70 10 – – – dal 16 dicembre al 14 febbraio 5.–

– – – dal 15 febbraio al 15 dicembre:

70 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

70 90 – – altri 3.50

– altri: – – prezzemolo:

90 40 – – – dal 1° gennaio al 14 marzo 5.–

– – – dal 15 marzo al 31 dicembre:

90 41 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15) – – zucchine, incluse le zucchine con fiore:

90 50 – – – dal 31 ottobre al 19 aprile 5.–

– – – dal 20 aprile al 30 ottobre:

90 51 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 15)

90 80 – – crescione, dente di leone 3.50

– – altri:

90 99 – – – altri 3.50

0711. Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (p. es.,

con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

2000 – olive esente
3000 – capperi esente
4000 – cetrioli e cetriolini esente

– funghi e tartufi:

51 00 – – funghi del tipo Agaricus esente

59 00 – – altri esente

– altri: ex 90 90 – – cipolle, fagioli dall’occhio (Vigna esente ungauiculata ssp.), piselli, miscele di ortaggi o di legumi, non contenenti patate, pimenti del genere Capsicum o Pimenta

0712. Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a

fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:

20 00 – cipolle esente

– funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), tremelle (Tremella spp.) e tartufi:

31 00 – – funghi del tipo Agaricus esente

32 00 – – orecchie di Giuda (Auricularia spp.) esente

33 00 – – tremelle (Tremella spp.) esente

39 00 – – altri esente

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o di legumi: – – patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate:

90 21 – – – importate nei limiti del contingente doganale 10.–

(n. cont. 14) – – altri: ex 90 81 – – – in recipienti eccedenti 5 kg: aglio e esente pomodori, non miscelati fra di loro ex 90 89 – – – altri: aglio e pomodori, non miscelati 14.– fra di loro

0713. Legumi da granella secchi, sgranati, anche

decorticati o spezzati: – piselli (Pisum sativum): – – in grani intieri, non lavorati:

10 19 – – – altri esente

– – altri:

10 99 – – – altri esente

– ceci: – – in grani intieri, non lavorati:

20 19 – – – altri esente

– – altri:

20 99 – – – altri esente

– fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli delle specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek: – – – in grani intieri, non lavorati:

31 19 – – – – altri esente

– – – altri:

31 99 – – – – altri esente

– – fagioli «Adzuki» (Phaseolus o Vigna angula ris): – – – in grani intieri, non lavorati:

32 19 – – – – altri esente

– – – altri:

32 99 – – – – altri esente

– – fagioli comuni (Phaseolus vulgaris): – – – in grani intieri, non lavorati:

33 19 – – – – altri esente

– – – altri:

33 99 – – – – altri esente

– – altri: – – – in grani intieri, non lavorati:

39 19 – – – – altri esente

– – – altri:

39 99 – – – – altri esente

– lenticchie: – – in grani intieri, non lavorati:

40 19 – – – altre esente

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– – altre:

40 99 – – – altre esente

– fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor): – – in grani intieri, non lavorati: – – – da semina:

50 15 – – – – favette (Vicia faba var. minor) esente

50 18 – – – – altre esente

50 19 – – – altre esente

– – altre:

50 99 – – – altre esente

– altri: – – in grani intieri, non lavorati:

90 19 – – – altri esente

– – altri:

90 99 – – – altri esente

0714. Radici di manioca, d’arrow-root o di salep,

topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi a alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago: – radici di manioca:

10 90 – – altre esente

– patate dolci:

20 90 – – altre esente

– altri:

90 90 – – altri esente

Ai sensi della tariffa doganale per «frutta tropicali» s’intendono : albicocca di Santo Domingo, anona (annona reticulata, annona squamosa, cerimolia, corossol), asimina, avocado, bilimbi, blighia, caimito, carambola, champederes (artocarpus champeden), durian, feijoa, fico d’India, frutto dell’albero del pane, frutto della passione, giuggiolo, guaiava, jackfruit, litchi, mango, mangostano, melarosa o pomarosa (pomo di Malaya), melicocca bijugata, nespolo del Giappone, noce di Acagiù, noce di Arec, noce del Brasile, noce di cocco, noce di cola, noce macadamia (noce di Queensland), papaia, prugna- mango (prugna di Spagna), rambutan, sacchamango (grias cauliflora), sapota (sapota bianca, sapota grande), tamarindo.

0801. Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù,

fresche o secche, anche sgusciate o decorticate: – noci di cocco:

11 00 – – disseccate esente

19 00 – – altre esente

– noci del Brasile:

21 00 – – con guscio esente

22 00 – – senza guscio esente

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– noci di acagiù:

31 00 – – con guscio esente

32 00 – – senza guscio esente

0802. Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche

sgusciate o decorticate: – mandorle:

11 00 – – con guscio esente

12 00 – – sgusciate esente

– nocciole (Corylus spp.): – – con guscio:

31 90 – – – altre esente

– – sgusciate:

32 90 – – – altre esente

40 00 – castagne e marroni (Castanea spp.) esente

50 00 – pistacchi esente

– altre:

90 10 – – frutta tropicali esente

90 90 – – altre esente

0804. Datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi e

mangostani, freschi o secchi:

10 00 – datteri esente

– fichi:

20 10 – – freschi esente

20 20 – – secchi esente

30 00 – ananassi esente

40 00 – avocadi esente

50 00 – guaiave, manghi e mangostani esente

0805. Agrumi, freschi o secchi:

10 00 – arance 2.–

20 00 – mandarini (compresi i tangerini e satsuma); 2.–

clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

40 00 – pompelmi e pomeli esente

50 00 – limoni (Citrus limon, Citrus limonum) e limette esente

(Citrus aurantifolia, citrus latifolia)

90 00 – altri esente

0806. Uve, fresche o secche:

20 00 – secche esente

0807. Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi:

– meloni (compresi i cocomeri):

11 00 – – cocomeri esente

19 00 – – altri esente

20 00 – papaie esente

0808. Mele, pere e cotogne, fresche:

– mele: – – da sidro e da distillazione:

10 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 20)

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– – altre mele: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 21 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.–

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

10 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 17) – – – in altro imballaggio:

10 31 – – – – dal 15 giugno al 14 luglio 2.50

– – – – dal 15 luglio al 14 giugno:

10 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50

(n. cont. 17) – pere e cotogne: – – da sidro e da distillazione:

20 11 – – – importate nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 20) – – altre pere e cotogne: – – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

20 21 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.–

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

20 22 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.–

(n. cont. 17) – – – in altro imballaggio:

20 31 – – – – dal 1° aprile al 30 giugno 2.50

– – – – dal 1° luglio al 31 marzo:

20 32 – – – – – nei limiti del contingente doganale 2.50

(n. cont. 17)

0809. Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche

noci), prugne e prugnole, fresche: – albicocche: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto:

10 11 – – – dal 1° settembre al 30 giugno 3.–

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 18 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.–

(n. cont. 18) – – in altro imballaggio:

10 91 – – – dal 1° settembre al 30 giugno 5.–

– – – dal 1° luglio al 31 agosto:

10 98 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 18) – ciliegie:

20 10 – – dal 1° settembre al 19 maggio 3.–

– – dal 20 maggio al 31 agosto:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 3.–

(n. cont. 18) – prugne e prugnole: – – alla rinfusa o in imballaggio aperto: – – – susine (comprese le prugne):

40 12 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno 3.–

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 13 – – – – – nei limiti del contingente doganale 3.–

(n. cont. 18)

40 15 – – – prugnole 3.–

– – in altro imballaggio: – – – susine (comprese le prugne):

40 92 – – – – dal 1° ottobre al 30 giugno 10.–

– – – – dal 1° luglio al 30 settembre:

40 93 – – – – – nei limiti del contingente doganale 10.–

(n. cont. 18)

40 95 – – – prugnole 10.–

0810. Altre frutta fresche:

– fragole:

10 10 – – dal 1° settembre al 14 maggio esente

– – dal 15 maggio al 31 agosto:

10 11 – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19) – lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi: – – lamponi:

20 10 – – – dal 15 settembre al 31 maggio esente

– – – dal 1° giugno al 14 settembre:

20 11 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19) – – more di rovo o di gelso:

20 20 – – – dal 1° novembre al 30 giugno esente

– – – dal 1° luglio al 31 ottobre:

20 21 – – – – nei limiti del contingente doganale esente

(n. cont. 19)

20 30 – – more-lamponi esente

– ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina: – – ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis):

30 10 – – – dal 16 settembre al 14 giugno 5.–

– – – dal 15 giugno al 15 settembre:

30 11 – – – – nei limiti del contingente doganale 5.–

(n. cont. 19)

30 20 – – uva spina 5.–

40 00 – mirtilli rossi, mirtilli neri e altre frutta del genere esente

Vaccinium

50 00 – kiwi esente

60 00 – durian esente

– altri:

90 92 – – frutta tropicali esente

90 99 – – altri esente

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Voce della Designazione delle merci Concessione tariffa doganale fr. ogni 100 kg lordi svizzera

Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate,

anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

10 00 – fragole 15.50

– lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina:

20 10 – – lamponi con aggiunta di zuccheri o di altri 26.–

dolcificanti

20 90 – – altri 15.50

– altre:

90 10 – – mirtilli esente

– – frutta tropicali:

90 21 – – – carambole esente

90 29 – – – altre esente

90 90 – – altre esente

0812. Frutta temporaneamente conservate (p. es., con

anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne tempo- raneamente la conservazione), ma non atte per l’alimentazione nello stato in cui sono presentate: – altre:

90 10 – – frutta tropicali esente

ex 90 80 – – altre: diverse dalle fragole 3.50

0813. Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a

0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – prugne:

20 10 – – intiere esente

20 90 – – altre esente

– altre frutta: – – pere:

40 19 – – – altre esente

– – altre: – – – frutta a nocciolo, altre, intiere:

40 89 – – – – altre esente

– – – altre: ex 40 99 – – – – altre: cachi esente ex 40 99 – – – – altri: frutta tropicali 2.– – miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo: – – di frutta a guscio delle voci 0801 o 0802: – – – aventi tenore, in peso, di mandorle e/o noci comuni eccedente 50 %: ex 50 19 – – – – altri: di frutta tropicali 1.– – – – altri: ex 50 29 – – – – altri: di frutta tropicali 1.–

0814. 00 00 Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di esente

cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte a assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche

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0903. 00 00 Mate esente
0904. Pepe (del genere Piper); pimenti (del genere

Capsicum o del genere Pimenta), essiccati o tritati o polverizzati: – pepe:

11 00 – – non tritato né polverizzato esente

12 00 – – tritato o polverizzato esente

– pimenti, essiccati o tritati o polverizzati:

20 10 – – non lavorati esente

20 90 – – altri esente

0905. 00 00 Vaniglia esente
0906. Cannella e fiori di cinnamomo:

10 00 – non tritati né polverizzati esente

20 00 – tritati o polverizzati esente

0907. 00 00 Garofani (antofilli, chiodi e steli) esente
0908. Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:

– noci moscate:

10 10 – – non lavorate esente

10 90 – – altre esente

– macis:

20 10 – – non lavorato esente

20 90 – – altro esente

– amomi e cardamomi:

30 10 – – non lavorati esente

30 90 – – altri esente

0909. Semi di anice, di badiana, di finocchio, di

coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro:

10 00 – semi di anice o di badiana esente

20 00 – semi di coriandolo esente

30 00 – semi di cumino esente

40 00 – semi di carvi esente

50 00 – semi di finocchio; bacche di ginepro esente

0910. Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro,

curry e altre spezie:

10 00 – zenzero esente

20 00 – zafferano esente

30 00 – curcuma esente

40 00 – timo; foglie di alloro esente

50 00 – curry esente

– altre spezie:

91 00 – – miscugli previsti nella nota 1 b) di questo esente

capitolo

99 00 – – altre esente

1001. Frumento (grano) e frumento segalato:

– altri: – – altri: – – – denaturati:

90 90 – – – – altri esente

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Segala: – altra:

1002. – – denaturata:

– – – altra Orzo:

00 90 – altro: esente

1003. – – altro

Avena:

00 90 – altra: esente

1004. – – altra

– curry

00 90 – altre spezie: esente

1005. Granoturco:

– altro: – – altro:

90 90 – – – altro esente

1006. Riso:

– riso greggio (riso «paddy» o risone):

10 90 – – altro esente

– riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno»):

20 90 – – altro esente

1007. Sorgo a grani:

– altro:

00 90 – – altro esente

1008. Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:

– grano saraceno: – – altro:

10 90 – – – altro esente

– miglio: – – altro:

20 90 – – – altro esente

– scagliola: – – altra:

30 90 – – – altra esente

– altri cereali: – – triticale: – – – altro: – – – – denaturato:

90 39 – – – – – altro esente

– – altri: – – – altri: – – – – per l’alimentazione umana: – – – – – altri:

90 52 – – – – – – «wild rice» (Zizania aquatica) esente

90 99 – – – – altri esente

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Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

1101. Farine di frumento (grano) o di frumento segalato:

– denaturate:

00 39 – – altre esente

1102. Farine di cereali diversi dal frumento (grano)

o dal frumento segalato: – farina di segala: – – denaturata:

10 39 – – – altra esente

– farina di granoturco: – – denaturata:

20 29 – – – altra esente

– altre: – – di triticale: – – – denaturate:

90 19 – – – – altre esente

– – altre: – – – denaturate:

90 39 – – – – altre esente

1106. Farine, semolini e polveri di legumi da granella

secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8: – di sago o di radici o tuberi della voce 0714:

20 90 – – altri esente

– dei prodotti del capitolo 8:

30 90 – – altri esente

1108. Amidi e fecole; inulina:

– amidi e fecole: – – amido di frumento:

11 90 – – – altro esente

– – amido di granoturco:

12 90 – – – altro esente

– – fecola di patate:

13 90 – – – altra esente

– – fecola di manioca:

14 90 – – – altra esente

– – altri amidi e fecole: – – – amido di riso:

19 19 – – – – altro esente

– – – altri:

19 99 – – – – altri esente

– inulina:

20 90 – – altra esente

1202. Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche

sgusciate o frantumate: – con guscio: – – altre:

10 91 – – – per l’alimentazione umana esente

10 99 – – – altre –.10

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– sgusciate, anche frantumate: – – altre:

20 91 – – – per l’alimentazione umana esente

20 99 – – – altre –.10

1204. Semi di lino, anche frantumati:

– altri:

00 91 – – per usi tecnici esente

1205. Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati:

– semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico: – – semi di ravizzone: – – – altri:

10 31 – – – – per l’alimentazione umana –.10

10 39 – – – – altri –.10

– – semi di colza: – – – altri:

10 61 – – – – per l’alimentazione umana –.10

10 69 – – – – altri –.10

– altri: – – semi di ravizzone: – – – altri:

90 31 – – – – per l’alimentazione umana –.10

90 39 – – – – altri –.10

– – semi di colza: – – – altri:

90 61 – – – – per l’alimentazione umana –.10

90 69 – – – – altri –.10

1206. Semi di girasole, anche frantumati:

– non sgusciati: – – altri:

00 31 – – – per l’alimentazione umana –.10

00 39 – – – altri –.10

– sgusciati: – – altri:

00 61 – – – per l’alimentazione umana –.10

00 69 – – – altri –.10

1207. Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:

– noci e mandorle di palmisti: – – altre:

10 91 – – – per l’alimentazione umana –.10

10 99 – – – altre –.10

– semi di cotone: – – altri:

20 91 – – – per l’alimentazione umana –.10

20 99 – – – altri –.10

– semi di ricino: – – altri:

30 91 – – – per l’alimentazione umana –.10

30 99 – – – altri –.10

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– semi di sesamo: – – altri:

40 91 – – – per l’alimentazione umana –.10

40 99 – – – altri –.10

– semi di senape: – – altri:

50 91 – – – per l’alimentazione umana –.10

50 99 – – – altri –.10

– semi di cartamo: – – altri:

60 91 – – – per l’alimentazione umana –.10

60 99 – – – altri –.10

– altri: – – semi di papavero, nero o bianco: – – – altri:

91 18 – – – – per l’alimentazione umana –.10

91 19 – – – – altri –.10

– – altri: – – – semi di karité: – – – – altri:

99 27 – – – – – per l’alimentazione umana –.10

99 29 – – – – – altri –.10

– – – – altri: – – – – – per l’alimentazione umana

99 98 – – – – – altri –.10

99 99 – – – altri –.10

1208. Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina

di senape: – di fave di soia:

10 90 – – altre esente

– altre:

90 90 – – altre esente

1209. Semi, frutti e spore da sementa:

– semi di barbabietole da zucchero:

10 90 – – altri esente

– semi di piante foraggere:

21 00 – – di erba medica esente

22 00 – – di trifoglio (Trifolium spp.) esente

23 00 – – di festuca esente

24 00 – – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky esente

(Poa pratensis L.)

25 00 – – di loglio (Lolium multiflorum Lam., Lolium esente

perenne L.)

26 00 – – di fléolo (coda di topo) esente

– – altri: – – – di vecce e di lupino:

29 19 – – – – altri esente

29 80 – – – di erba mazzolina, di avena bionda, di esente

fromentale, di cimmino e di altri semi di piante erbacee

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29 90 – – – altri esente

30 00 – semi di piante erbacee utilizzate principalmente esente

per i loro fiori – altri:

91 00 – – semi di ortaggi esente

– – altri: – – – altri:

99 99 – – – – altri esente

1210. Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati,

macinati o in forma di pellets; luppolina:

1000 – coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma esente

di pellets

2000 – coni di luppolo, tritati o macinati, anche in forma esente

di pellets; luppolina

1211. Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie

utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:

10 00 – radici di liquirizia esente

20 00 – radici di ginseng esente

30 00 – coca (foglie di) esente

40 00 – paglia di papavero esente

90 00 – altri esente

1212. Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da

zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum), impiegati principalmente nell’alimen- tazione umana, non nominati né compresi altrove: – carrube, compresi i semi di carrube:

10 10 – – semi di carrube esente

– – altri:

10 99 – – – altri esente

– alghe:

20 90 – – altre esente

30 00 – noccioli e mandorle di albicocche, di pesche esente

(comprese le pesche noci) o di prugne – altri: – – barbabietole da zucchero:

91 90 – – – altre esente

– – altri: – – – radici di cicoria, essiccate:

99 19 – – – – altre esente

– – – altri:

99 98 – – – – altri esente

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1213. Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate,

macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets:

00 10 – per usi tecnici esente

1214. Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da

foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets: – farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica:

10 90 – – altri esente

– altri:

90 90 – – altri esente

1301. Gomma lacca; gomme, resine, gommoresine e

oleoresine (ad esempio balsami), naturali:

10 00 – gomma lacca esente

20 00 – gomma arabica esente

– altri:

90 10 – – balsami naturali esente

90 90 – – altri esente

1302. Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche,

pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – succhi ed estratti vegetali: ex 19 00 – – altri: diversi dai miscugli di estratti vegetali dei esente tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, di preparazioni alimentari o di estratti vegetali per usi terapeutici o dall’ oleoresina di vaniglia.

1505. Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa

la lanolina: – grasso di lana greggio:

00 19 – – altro esente

– altri:

00 99 – – altri esente

1506. Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche

raffinati, ma non modificati chimicamente: – altri: ex 00 91 – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 00 99 – – altri: per usi tecnici esente

1508. Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma

non modificati chimicamente: – olio greggio: ex 10 90 – – altro: per usi tecnici esente – altri: – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di arachide: ex 90 18 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 19 – – – altri: per usi tecnici esente

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– – altri: – – – altri: ex 90 98 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 99 – – – – altri: per usi tecnici esente

1509. Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non

modificati chimicamente: – vergini: – – altri:

10 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non 40.60

eccedente 2 l

10 99 – – – altri 57.30

– altri: – – altri:

90 91 – – – in recipienti di vetro di capacità non 40.60

eccedente 2 l

90 99 – – – altri 57.30

1510. Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle

olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509: – altri: ex 00 91 – – greggi: per usi tecnici esente ex 00 99 – – altri: per usi tecnici esente

1511. Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati,

ma non modificati chimicamente: – olio greggio: ex 10 90 – – altro: per usi tecnici esente – altri: – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma: ex 90 18 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 19 – – – – altre: per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 90 98 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 99 – – – – altri: per usi tecnici esente

1512. Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro

frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – oli di girasole o di cartamo e loro frazioni: – – oli greggi: ex 11 90 – – – altri: per usi tecnici esente – – altri: – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di girasole o di cartamo: – – – – altre: ex 19 18 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 19 19 – – – – – altre: per usi tecnici esente

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– – – altri: – – – – altri: ex 19 98 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 19 99 – – – – – altri: per usi tecnici esente – olio di cotone e sue frazioni: – – olio greggio, anche depurato del gossipolo: ex 21 90 – – – altro: per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 29 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 29 99 – – – – altri: per usi tecnici esente

1513. Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù

e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni: – – olio greggio: ex 11 90 – – – altro: per usi tecnici esente – – altri: – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di cocco (olio di copra): – – – – altre: ex 19 18 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 19 19 – – – – – altre: per usi tecnici esente – – – altri: – – – – altri: ex 19 98 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 19 99 – – – – – altri: per usi tecnici esente – oli di palmisti o di babassù e loro frazioni: – – oli greggi: ex 21 90 – – – altri: per usi tecnici esente – – altri: – – – frazioni aventi un punto di fusione più elevato di quello degli oli di palmisti o di babassù: – – – – altre: ex 29 18 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 29 19 – – – – – altre: per usi tecnici esente – – – altri: – – – – altri: ex 29 98 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 29 99 – – – – – altri: per usi tecnici esente

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1514. Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni,

anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni: – – oli greggi: ex 11 90 – – – altri: per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 19 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 19 99 – – – – altri: per usi tecnici esente – altri: – – oli greggi: ex 91 90 – – – altri: per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 99 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 99 99 – – – – altri: per usi tecnici esente

1515. Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba)

e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: – olio di lino e sue frazioni: – – olio greggio: ex 11 90 – – – altro: per usi tecnici esente – olio di granturco e sue frazioni: – – olio greggio: ex 21 90 – – – altro: per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 29 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 29 99 – – – – altri: per usi tecnici esente – olio di ricino e sue frazioni: – – altri: ex 30 91 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 30 99 – – – altri: per usi tecnici esente – olio di tung (di abrasin) e sue frazioni: – – altri: ex 40 91 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 40 99 – – – altri: per usi tecnici esente – olio di sesamo e sue frazioni: – – olio greggio: ex 50 19 – – – altro: per usi tecnici esente – – altri: – – – altri: ex 50 91 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 50 99 – – – – altri: per usi tecnici esente – altri: – – olio di germi di cereali: – – – altro: ex 90 13 – – – – greggio: per usi tecnici esente

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– – – – altro: ex 90 18 – – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi esente tecnici ex 90 19 – – – – – altro: per usi tecnici esente – – olio di ioioba e sue frazioni: – – – altri: ex 90 28 – – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 29 – – – – altri: per usi tecnici esente – – altri: ex 90 98 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 90 99 – – – altri: per usi tecnici esente ex 90 99 – – – altri: olio di Perilla, sotto forma galenica esente

1516. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni,

parzialmente o totalmente idrogenati, inter- esterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: – grassi e oli animali e loro frazioni: – – altri: ex 20 91 – – – in cisterne o fusti metallici, per usi tecnici esente ex 20 98 – – – altri: per usi tecnici esente ex 20 98 – – – altri: olio di Perilla, sotto forma esente galenica

1518. Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti,

ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: – miscele non alimentari di oli vegetali: ex 00 19 – – altri: per usi tecnici esente – olio di soia, epossidato:

00 89 – – altro esente

1601. Salsicce, salsicciotti e prodotti simili, di carne, di

frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti: – altri: – – di animali delle voci 0101-0104, escluse quelle di cinghiale:

00 21 – – – importati nei limiti del contingente doganale 110.–

(n. cont. 6) – – di volatili della voce 0105: 60.–

00 31 – – – importati nei limiti del contingente doganale

(n. cont. 6)

00 49 – – altri 110.–

1602. Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o

di sangue: – preparazioni omogeneizzate:

10 10 – – importate nei limiti del contingente doganale 42.50

(n. cont. 5)

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– di fegato di qualsiasi animale:

20 10 – – a base di fegato d’oca esente

– di volatili della voce 0105: – – di tacchina:

31 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.–

(n. cont. 6) – – di gallina:

32 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.–

(n. cont. 6) – – altre:

39 10 – – – importate nei limiti del contingente doganale 25.–

(n. cont. 6) – della specie suina: – – prosciutti e loro pezzi: – – – prosciutto in scatola:

41 11 – – – – importato nei limiti del contingente 52.–

doganale (n. cont. 6)

1603. 00 00 Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di esente

molluschi o di altri invertebrati acquatici, diversi dalla carne di balena, di pesci o di crostacei, di molluschi o di invertebrati acquatici

1701. Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio

chimicamente puro, allo stato solido: – zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti:

11 00 – – di canna 22.–

12 00 – – di barbabietola 22.–

– altri: – – altri: ex 99 99 – – – altri: zucchero cristallizzato, non lavorato 22.–

1702. Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio,

il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale: – zuccheri e melassi, caramellati

20 20 – – allo stato di sciroppo esente

– altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco 50% di fruttosio: – – allo stato solido:

90 22 – – – zucchero di canna e di barbabietola, 25.70

caramellato

90 23 – – – malto-destrina 18.70

1801. 00 00 Cacao in grani interi o infranti, greggio o esente

torrefatto

1802. Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao:

00 90 – altri esente

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2001. Ortaggi o legumi, frutta e altre parti commestibili di

piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico: – altri: – – frutta:

90 11 – – – tropicali esente

– – ortaggi o legumi e altre parti commestibili di piante: – – – altri: ex 90 98 – – – – altri: pimenti del genere Capsicum 17.50 o Pimenta

2003. Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico:

10 00 – funghi del genere Agaricus esente

20 00 – tartufi esente

90 00 – altri esente

2004. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – altri ortaggi o legumi e miscugli di ortaggi o legumi: – – in recipienti eccedenti 5 kg:

90 11 – – – asparagi 20.60

90 12 – – – olive esente

90 18 – – – altri ortaggi o legumi 32.50

– – – miscele di ortaggi o legumi:

90 39 – – – – altre miscele 32.50

– – in recipienti non eccedenti 5 kg:

90 41 – – – asparagi 20.60

90 42 – – – olive esente

90 49 – – – altri ortaggi e legumi 45.50

– – – miscele di ortaggi o legumi:

90 69 – – – – altre miscele 45.50

2005. Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non

nell’aceto o nell’acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: – fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.): – – fagioli, sgranati:

51 90 – – – altri 45.50

– asparagi:

60 90 – – altri 9.80

– olive:

70 10 – – in recipienti eccedenti 5 kg esente

70 90 – – altre esente

– altri ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o legumi: – – altri, in recipienti eccedenti 5 kg: ex 90 11 – – – altri ortaggi o legumi: pimenti del genere 17.50 Capsicum o Pimenta, capperi e carciofi (senza altri ortaggi o legumi)

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– – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 39 – – – – altre miscele: pimenti del genere 17.50 Capsicum o Pimenta, capperi e carciofi (senza altri ortaggi o legumi) – – altri, in recipienti non eccedenti 5 kg: ex 90 40 – – – altri ortaggi o legumi: pimenti del genere 24.50 Capsicum o Pimenta, capperi e carciofi (senza altri ortaggi o legumi) – – – miscele di ortaggi o legumi: ex 90 69 – – – – altre miscele: pimenti del genere 24.50 Capsicum o Pimenta, capperi e carciofi (senza altri ortaggi o legumi) ex 90 69 – – – – altre miscele, cavoli o rafano fermentati, esente conditi (cosiddetti «Kimchi»), confezionati per la vendita al minuto

2006. Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti

di piante, confettate allo zucchero (sgocciolate, diacciate o cristallizzate):

00 10 – frutta tropicali, scorze di frutta tropicali esente

ex 00 80 – altri: agrumi 9.50

2008. Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti

preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: – frutta a guscio, arachidi e altri semi, anche mescolati tra loro: – – arachidi: ex 11 90 – – – altri: diversi dagli arachidi tostati esente – – altri, compresi i miscugli:

19 10 – – – frutta tropicali esente

19 90 – – – altri 3.50

20 00 – ananassi esente

– agrumi:

30 10 – – polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri 5.50

dolcificanti

80 00 – fragole 19.50

– altre, compresi i miscugli, esclusi quelli della sottovoce 2008.19: – – miscugli:

92 11 – – – di frutta tropicali esente

92 99 – – – altri 8.–

– – altre: – – – polpa, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

99 11 – – – – di frutta tropicali esente

99 19 – – – – altre 13.–

– – – altre: – – – – altre frutta:

99 96 – – – – – frutta tropicali esente

99 97 – – – – – altre 20.–

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Aliquota Aliquota di dazio di dazio NPF applicabile meno 1 2 3 4

2009. Succhi di frutta (compresi i mosti d’uva) o di ortaggi

o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – succhi d’arancia: – – congelati: ex 11 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente dolcificanti: concentrati ex 11 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.– dolcificanti: concentrati – – non congelati, d’un valore Brix non eccedente 20: ex 12 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente dolcificanti: concentrati ex 12 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.– dolcificanti: concentrati – – altri: ex 19 30 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente dolcificanti: concentrati ex 19 40 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri 35.– dolcificanti: concentrati – succhi di pompelmo o di pomelo: – – d’un valore Brix non eccedente 20:

21 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–

– – altri:

29 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente

dolcificanti

29 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 35.–

– succhi di altri agrumi: – – d’un valore Brix non eccedente 20: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente dolcificanti:

31 11 – – – – succo di limone, greggio (anche

stabilizzato) – – altri: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente dolcificanti

39 11 – – – – agro-cotto esente

39 19 – – – – altri 6.–

– succhi di ananasso: – – d’un valore Brix non eccedente 20:

41 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente

dolcificanti:

41 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

– – altri:

49 10 – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri esente

dolcificanti:

49 20 – – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti esente

50 00 – succhi di pomodoro esente

– succhi di uva (compresi i mosti di uva):

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– – altri:

69 10 – – – importati nei limiti del contingente doganale 50.–

(n. cont. 22) – succhi di altre frutta o di altri ortaggi o legumi:

80 10 – – succhi di ortaggi o legumi 10.–

– – altri: – – – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 81 – – – – di frutta tropicali esente

– – – con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

80 98 – – – – di frutta tropicali esente

– miscugli di succhi: – – succhi di ortaggi o legumi: – – – contenenti succhi di frutta a granella:

90 11 – – – – importati nei limiti del contingente 16.–

doganale (n. cont. 21)

90 29 – – – altri 13.–

– – altri: – – – altri, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 61 – – – – – a base di frutta tropicali esente

90 69 – – – – – altri esente

– – – altri, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: – – – – altri:

90 98 – – – – – a base di frutta tropicali esente

90 99 – – – – – altri esente

2204. Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti

d’alcole; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009:

10 00 – vini spumanti 65.–

– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l’aggiunta di alcole: – – in recipienti di capacità non eccedente 2 l:

21 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 7.50

– – altri:

29 50 – – – vini dolci, specialità e mistelle 8.–

Fr./ litro Fr./ litro

30 00 – altri mosti d’uva esente

Fr./100 kg Fr./100 kg peso lordo peso lordo

2206. Altre bevande fermentate (p. es., sidro, sidro di pere,

idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

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ex 00 90 – altri: bevande fermentate, di riso: esente «Cheong ju», «Yak ju», «Tak ju», «Makkoli»

2301. Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di

carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all’alimentazione umana; ciccioli: – farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie:

10 90 – – altri esente

– farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o altri inver- tebrati acquatici:

20 90 – – altri esente

2302. Crusche, stacciature e altri residui, anche

agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altri trattamenti dei cereali o dei legumi: – di granturco:

10 90 – – altri esente

– di riso:

20 90 – – altri esente

– di frumento:

30 90 – – altri esente

– di altri cereali:

40 90 – – altri esente

– di legumi:

50 90 – – altri esente

2303. Residui della fabbricazione degli amidi e residui

simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets: – residui della fabbricazione degli amidi e altri residui simili:

10 90 – – altri esente

– polpa di barbabietole, bagasse di canne da zucche ro ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero:

20 90 – – altri esente

– avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli:

30 90 – – altri esente

2304. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o

agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio di soia:

00 90 – altri esente

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2305. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o

agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione dell’olio d’arachide:

00 90 – altri esente

2306. Panelli e altri residui solidi, anche macinati o

agglomerati in forma di pellets, dell’estrazione di grassi o oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305: – di cotone:

10 90 – – altri esente

– di lino:

20 90 – – altri esente

– di girasole:

30 90 – – altri esente

– di semi di ravizzone o di colza: – – di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico:

41 90 – – – altri esente

– – altri:

49 90 – – – altri esente

– di noce di cocco o di copra:

50 90 – – altri esente

– di noci o di mandorle di palmisti:

60 90 – – altri esente

– di germi di granturco:

70 90 – – altri esente

– altri:

90 90 – – altri esente

2307. 00 00 Fecce di vino; tartaro greggio esente
2308. Materie vegetali e cascami vegetali, residui e

sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:

00 90 – altri esente

2309. Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione

degli animali: – altri:

90 20 – – foraggi costituiti da frammenti di conchiglie esente

vuote; mangime per uccelli, costituito da materie minerali

90 30 – – fosfati inorganici per l’alimentazione degli esente

animali (di costituzione chimica non definita), senza aggiunte – – altri:

90 90 – – – altri esente

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2401. Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

– tabacchi non scostolati:

10 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente

sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – tabacchi parzialmente o totalmente scostolati:

20 10 – – per la fabbricazione industriale di sigari, esente

sigarette, tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto – cascami di tabacco:

30 10 – per la fabbricazione industriale di sigari, sigarette, esente

tabacco da fumo, tabacco da masticare, tabacco in rotoli e di tabacco da fiuto

2403. Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati;

tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti»; estratti e acqua di tabacco: – altri:

91 00 – – tabacchi «omogeneizzati» o «ricostituiti» esente

– – altri:

99 10 – – – tabacco da masticare, tabacco in rotoli e esente

tabacco da fiuto

99 20 – – – estratti di tabacco esente

99 30 – – – acqua di tabacco esente

2905. Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati,

nitrati o nitrosi: – altri polialcoli

43 00 – – mannitolo esente

44 00 – – di-glucitolo (sorbitolo) esente

45 00 – – glicerolo esente

3301. Oli essenziali (deterpenati o no), compresi quelli

detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali: – oli essenziali di agrumi:

11 00 – – di bergamotto esente

12 00 – – di arancio esente

13 00 – – di limone esente

14 00 – – di lima o limetta esente

19 00 – – altri esente

– oli essenziali diversi da quelli di agrumi:

21 00 – – di geranio esente

22 00 – – di gelsomino esente

23 00 – – di lavanda o di lavandina esente

24 00 – – di menta piperita (Mentha piperita) esente

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25 00 – – di altre mente esente

26 00 – – di vetiver esente

– – altri:

29 10 – – – oli di eucalipto e di legno di sandalo esente

29 20 – – – oli di anice, di anice stellato (badiana), di esente

assenzio, di balsamo di gurium, di bay (mircia), di cananga, di canfora, di cannella, di carvi, di citronella, di foglie di pino, di garofano, di ginepro, di legno di cabriuva, di legno di cedro, di legno di gaiaco, di le mongrass, di linaloe o legno di rosa (compreso il linaloe del Messico), di litsea cubeba, di palmarosa, di pasciuli, di petitgrain, di rosmarino, di ruta, di sassafrasso, di shiu, di spigo, di timo

29 90 – – – altri esente

30 00 – resinoidi esente

– altri:

90 10 – – soluzioni concentrate di oli essenziali esente

90 90 – – altri esente

3502. Albumine (compresi i concentrati di più proteine di

siero di latte, contenenti, in peso calcolato su sostanza secca, più di 80 % di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine:

20 00 – lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più esente

proteine di siero di latte

90 00 – altri (diversi dall’ovoalbumina) esente

3503. 00 00 Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di esente

forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

3504. 00 00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e esente

loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3505. Destrina e altri amidi e fecole modificati (p. es.,

amidi e fecole pregelatinizzati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi e fecole modificati: – colle:

20 90 – – altre (non destinate all’alimentazione di esente

animali)

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3809. Agenti di apprettatura o di finitura, acceleratori

di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (p. es., bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: – a base di sostanze amilacee:

10 90 – – altri (non destinati all’alimentazione esente

di animali)

3823. Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di

raffinazione; alcoli grassi industriali: – acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione: – – acido stearico:

11 90 – – – altro (non destinato all’alimentazione di esente

animali) – – acido oleico:

12 90 – – – altro (non destinato all’alimentazione di esente

animali)

13 00 – – acidi grassi del tallolio esente

– – altri:

19 90 – – – altri (non destinati all’alimentazione di esente

animali)

70 00 – alcoli grassi industriali esente

3824. Leganti preparati per forme o anime da fonderia;

prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

60 00 – sorbitolo diverso da quello della voce 2905.44 esente

4101. Pelli gregge di bovini (compresi i bufali) o di equidi

(fresche, salate, secche, calcinate, piclate o altrimen- ti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate:

20 00 – pelli gregge intere, di peso unitario non eccedente esente

8 kg se sono secche, 10 kg se sono salate secche e

16 kg se sono fresche, salate verdi o altrimenti

conservate

50 00 – pelli gregge intere, di peso unitario eccedente esente

16 kg

90 00 – altre, compresi i gropponi, mezzi gropponi e esente

fianchi

4102. Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche,

calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo:

10 00 – con il vello esente

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– depilate o senza vello:

21 00 – – piclate esente

29 00 – – altre esente

4103. Altre pelli gregge (fresche o salate, secche,

calcinate, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalle note 1 b) o 1 c) di questo capitolo:

10 00 – di caprini esente

20 00 – di rettili esente

30 00 – di suini esente

90 00 – altre esente

4301. Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code,

zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103:

10 00 – di visone, intere, anche senza teste, code o zampe esente

30 00 – di agnello detto astrakan, breitschwanz, caracul, esente

persiano o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe

60 00 – di volpe, intere, anche senza teste, code o zampe esente

70 00 – di foca o di otaria, intere, anche senza teste, code esente

o zampe

80 00 – altre pellicce, intere, anche senza teste, code o esente

zampe

90 00 – teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in esente

pellicceria

5001. 00 00 Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura esente
5002. 00 00 Seta greggia (non torta) esente
5003. Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla

trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati):

10 00 – non cardati né pettinati esente

90 00 – altri esente

5101. Lane, non cardate né pettinate:

– sucide, comprese le lane lavate a dosso:

11 00 – – lane di tosatura esente

19 00 – – altre esente

– sgrassate, non carbonizzate:

21 00 – – lane di tosatura esente

29 00 – – altre esente

30 00 – carbonizzate esente

5102. Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati:

– peli fini:

11 00 – – di capra del Cachemire esente

19 00 – – altri esente

20 00 – peli grossolani esente

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5103. Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi

i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati:

10 00 – pettinacce di lana o di peli fini esente

20 00 – altri cascami di lana o di peli fini esente

30 00 – cascami di peli grossolani esente

5201. Cotone, non cardato né pettinato:

00 10 – imbianchito e sgrassato (idrofilo) esente

00 90 – altro esente

5202. Cascami di cotone (compresi i cascami di filati

e gli sfilacciati):

10 00 – cascami di filati esente

– altri:

91 00 – – sfilacciati esente

99 00 – – altri esente

5203. 00 00 Cotone, cardato o pettinato: esente
5301. Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e

cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

10 00 – lino greggio o macerato esente

– lino maciullato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato:

21 00 – – maciullato o stigliato esente

29 00 – – altro esente

30 00 – stoppe e cascami di lino esente

5302. Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata,

ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati):

10 00 – canapa greggia o macerata esente

90 00 – altri esente

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Campo d’applicazione dell'accordo il 1° settembre 2006 Stati parte Ratifica Entrata in vigore

Corea (Sud) 19 luglio 2006 1° settembre 2006 Islanda 22 agosto 2006 1° settembre 2006 Liechtenstein 29 maggio 2006 1° settembre 2006 Norvegia 16 giugno 2006 1° settembre 2006 Svizzera 30 giugno 2006 1° settembre 2006

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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