AS 2006 3951
Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca
Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)
Modifica del 30 agosto 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 19912 sulla pesca (legge); visto l’articolo 33 della legge del 9 marzo 19783 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 19664 sulle epizoozie; in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 19795 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna); in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 19996 per la protezione del Reno,
Art. 1 cpv. 1
1 Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:
Settimane Trota (Salmo trutta, tutte le sottospecie) – in acque correnti e in bacini d’accumulazione 16 – in acque stagnanti 12 Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) 8 Coregone (Coregonus spp.) 6 Temolo (Thymallus thymallus) 10 Alborella (Alburnus alburnus alborella) 4 Gamberi indigeni (Reptantia) 40
2005-1247 3951
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Art. 2 cpv. 1
1 I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno
raggiunto almeno la lunghezza seguente: cm Trota (Salmo trutta, tutte le sottospecie) – in specchi d’acqua stagnante di una certa importanza, ad altitudine inferiore a 800 m 35 – in altre acque 22 Salmerino alpino (Salvelinus alpinus) 22 Coregone (Coregonus spp.) 25 Temolo (Thymallus thymallus) 28 Gambero europeo o dai piedi rossi (Astacus astacus) 12 Gambero di fiume o dai piedi bianchi (Austropotamobius pallipes) 9 Gambero di torrente (Austropotamobius torrentium) 9
Art. 2a Divieti di pesca 1 I pesci che nell’allegato 1 godono del grado di protezione 0, 1 o 2 e per i quali non sono stati fissati né divieti di pesca né lunghezze minime ai sensi degli articoli 1 e 2 non possono essere pescati. 2 I salmoni (Salmo salar) rimessi in acqua o rilevati durante l’attività di pesca vanno segnalati senza indugio all’Ufficio cantonale della pesca.
Art. 3 Catture speciali In deroga ai divieti di pesca, alle lunghezze minime e ai divieti di cattura, i Cantoni possono effettuare o far effettuare catture speciali, segnatamente per togliere tutti i pesci prima di interventi tecnici o da acque destinate all’allevamento, per debellare malattie, per la riproduzione o per rilevamenti biologici sui pesci.
Art. 5a Requisiti per il rilascio della licenza di pesca Chi intende acquistare una licenza di pesca per pesci o gamberi deve dimostrare di possedere conoscenze sufficienti sui pesci e sui gamberi, nonché sul rispetto della protezione degli animali nell’ambito dell’esercizio della pesca.
Art. 5c Lotta contro le epizoozie I Cantoni provvedono affinché il ripopolamento con pesci o gamberi non contribui- sca alla diffusione di epizoozie.
Art. 6 cpv. 3 lett. a, 4 e 5
3 Sono considerati d’acquario i pesci e i gamberi che:
a. vengono immessi esclusivamente in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione, e
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4 Per stagni da giardino si intendono piccoli specchi d’acqua artificiali privi di afflusso e deflusso, in cui non sono tenuti pesci e gamberi utilizzati quali pesci o gamberi da esca o da consumo. 5 Per immissione si intende qualsiasi introduzione di pesci e di gamberi in acque naturali o artificiali, pubbliche o private, compresi gli impianti di piscicoltura, gli stagni da giardino e gli acquari.
Art. 7 lett. c e d Di regola le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 della legge sono adempiute, se: c. si immettono, come pesci commestibili, pesci di altri Paesi, non menzionati nell’allegato 3, in impianti di piscicoltura chiusi il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione collegata a un impianto di depurazione; d. si immettono, per essere utilizzati in mostre o giardini zoologici pubblici oppure a scopo di ricerca, pesci e gamberi d’altri Paesi, menzionati nell’alle- gato 3, in acquari il cui eventuale scarico sfocia in una canalizzazione colle- gata a un impianto di depurazione.
Art. 8 cpv. 1 e 2, frase introduttiva e lett. d
1 Possono essere importati senza autorizzazione secondo l’articolo 6 capoverso 1
della legge: a. i pesci e i gamberi morti; b. i pesci e i gamberi di mare che non possono sopravvivere in acqua dolce; c. i pesci da tenere in stagni da giardino e i pesci d’acquario che non figurano nell’allegato 3.
2 Possono essere immessi senza autorizzazione secondo l’articolo 6 capoverso 1
della legge: d. in stagni da giardino e in acquari, i pesci che non figurano nell’allegato 3.
Art. 13 cpv. 1 lett. e Concerne soltanto il testo francese.
II Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
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III L’ordinanza del 20 aprile 19887 concernente l’importazione, il transito e l’esporta- zione di animali e prodotti animali è modificata come segue:
Art. 25 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e 1 Gli animali di cui all’articolo 1 numero 1 possono essere importati solamente con un’autorizzazione dell’Ufficio federale. L’autorizzazione non è richiesta per: e. i pesci d’acquario e i pesci da tenere in stagni da giardino che non figurano nell’allegato 3 dell’ordinanza del 24 novembre 19938 concernente la legge federale sulla pesca;
Art. 27 cpv. 1, frase introduttiva e lett. e 1 Gli animali di cui all’articolo 1 numero 1 devono essere sottoposti alla visita vete- rinaria di confine. Non è necessaria una visita veterinaria di confine: e. per i pesci d’acquario e i pesci da tenere in stagni da giardino, fatta eccezio- ne per i pesci che figurano nell’allegato 3 dell’ordinanza del 24 novembre
19939 concernente la legge federale sulla pesca.
IV 1 Eccettuato l’articolo 5a, la presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2007.
2 L’articolo 5a entra in vigore il 1o gennaio 2009.
30 agosto 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 916.443.11 8 RS 923.01; RU 2006 3951 9 RS 923.01; RU 2006 3951
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Allegato 1 (art. 2a, 5, 5b, 6–8)
Specie indigene di pesci e di gamberi
Nome italiano/locale Nome scientifico Bacino imbriferoa Grado di protezio- neb
Acipenseridae: Storione Acipenser sturio Alto Reno 0, E Storione codice Acipenser naccarii Ticino 0, S Anguillidae: Anguilla Anguilla anguilla Reno, Rodano, Doubs, Ticino 3 Balitoridae: Cobite barbatello Barbatula barbatula Reno, Rodano, Doubs, Inn NG Blenniidae: Cagnetta Salaria fluviatilis Ticino 4, E Clupeidae: Agone Alosa agone Ticino 3, E Alosa Alosa alosa Alto Reno 0, E Cheppia Alosa fallax Ticino 0, E Cobitidae: Cobite comune, Cobitis taenia Reno, Ticino 3, E Cobite di stagno Misgurnus fossilis Regione di Basilea 1, E Cottidae: Scazzone Cottus gobio Reno, Rodano, Doubs, 4 Ticino, Inn Cyprinidae: Blicca Abramis bjoerkna Reno, Rodano, Doubs 4 Abramide comune Abramis brama Reno, Rodano, Doubs NM Alburno di fiume Alburnoides bipunctatus Reno, Rodano, Doubs, Inn 3, E Alburno Alburnus alburnus Reno, Rodano, Doubs NM Alborella Alburnus alburnus alborella Ticino 2, E Barbo comune Barbus barbus Reno, Rodano, Doubs 4 Barbo canino Barbus caninus Ticino 3, E Barbo Barbus plebejus Ticino 3, E Naso Chondrostoma nasus Reno 1, E Savetta Chondrostoma soetta Ticino 1, E Soiffe, Sofie Chondrostoma toxostoma Doubs 1, E Carpa Cyprinus carpio Reno, Rodano, Doubs, Ticino 3 Gobione Gobio gobio Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Alburno di Heckel Leucaspius delineatus Reno 4, E Cavedano Leuciscus cephalus Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Leucisco Leuciscus leuciscus Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Strigione Leuciscus souffia muticellus Ticino 3, E Vairone Leuciscus souffia agassizi Reno, Rodano, Doubs 3, E Sanguinerola Phoxinus phoxinus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn Rodeo amaro Rhodeus amarus Reno 2, E Pigo Rutilus pigus Ticino 3, E Triotto Rutilus rubilio Ticino 3, E Leucisco rosso Rutilus rutilus Reno, Rodano, Doubs NM Scardola Scardinius erythrophthalmus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn
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Nome italiano/locale Nome scientifico Bacino imbriferoa Grado di protezio- neb
Tinca Tinca tinca Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn Esocidae: Luccio Esox lucius Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn Gadidae: Bottatrice Lota lota Reno, Rodano, Ticino NM Gasterosteidae: Spinarello Gasterosteus aculeatus Reno, Rodano 4 Gobiidae: Ghiozzo Padogobius bonelli Ticino 2, E Percidae: Acerina Gymnocephalus cernuus Reno, Rodano NM Pesce persico Perca fluviatilis Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn Apron Zingel asper Doubs 1, S Petromyzontidae: Lampreda di fiume Lampetra fluviatilis Alto Reno 0, E Lampreda comune, Lampetra planeri Reno, Doubs, Ticino 2, E piccola lampreda Salmonidae: Coregone (tutti i taxa) Coregonus spp. Specifico dei laghi 4, E Salmone del Danubio Hucho hucho Inn 0, E Salmone Salmo salar Alto Reno 0, E Trota di ruscello Salmo trutta fario Reno, Rodano, Doubs, Ticino, 4 Inn Trota di lago Salmo trutta lacustris Specifico dei laghi 2 Trota marmorata Salmo trutta marmoratus Ticino 1 Trota di mare Salmo trutta trutta Alto Reno 0 Salmerino alpino Salvelinus alpinus Specifico dei laghi 3 Temolo Thymallus thymallus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, 3, E Inn Siluridae: Siluro Silurus glanis Laghi del Giura, di Costanza, 4, E Aare, Alto Reno Astacidae: Gambero europeo o Astacus astacus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, 3, E gambero dai piedi rossi Inn Gambero di fiume o Austropotamobius pallipes Reno, Rodano, Doubs, Ticino, 2, E gambero dai piedi Inn bianchi Gambero di torrente Austropotamobius torrentium Reno 2, E a Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell’Adda e dell’Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino». b Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.
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Allegato 2 (art. 7 e 8)
Pesci per i quali non è necessaria l’autorizzazione per l’immissione, se il loro luogo d’immissione si trova all’interno della regione di immissione autorizzata Nome italiano Designazione scientifica Regione di immissione autorizzata
Trota iridea Oncorhynchus mykiss Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d’accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificiali appositamente allestite per la pesca Trota di lago canadese Salvelinus namaycush Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d’accumulazione alpini Salmerino di fonte Salvelinus fontinalis Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora Lucioperca, sandra Sander lucioperca Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora Carpa a specchio e Cyprinus carpio varietà d’allevamento (varietà d’allevamento) simili Carassio Carassius carassius Impianti di piscicoltura e di Carassio dorato Carassius auratus auratus soggiorno; piccoli specchi d’acqua artificiali Carassio gibelio Carassius auratus gibelio Ido Leuciscus idus (varietà d’allevamento)
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Allegato 3 (art. 7 e 8)
Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna
Nome italiano Designazione scientifica
Umbridi Umbra spp. Pseudorasbora Pseudorasbora parva Carpa erbivora Ctenopharyngodon idellus Carpa a testa grande, carpa marmorata Hypophthalmichthys molitrix Carpa a testa grande, carpa marmorata Aristichthys nobilis Pesce gatto Ameiurus spp. Persico sole Lepomis gibbosus Persico trota a bocca grande Micropterus salmoides Persico trota di Dolomieu Micropterus dolomieu Gamberi, senza il gambero di fiume europeo, Reptantia senza Astacus astacus, Austropota- il gambero di fiume e il gambero di torrente mobius pallipes, Austropotamobius torrentium
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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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