AS 2006 4217
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici)
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i rapporti di lavoro e la retribuzione dei giudici del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale (Ordinanza sui giudici)
Modifica del 6 ottobre 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 20061, decreta:
I L’ordinanza del 13 dicembre 20022 sui giudici è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 e 3 2 Per determinare lo stipendio iniziale la commissione giudiziaria si basa innanzi tutto sull’età del giudice. Tiene inoltre conto in giusta misura della formazione e dell’esperienza professionale e di vita del giudice, nonché della situazione sul mer- cato del lavoro. Lo stipendio iniziale corrisponde almeno all’80 per cento dell’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 29 secon- do l’articolo 36 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale. 3 Il 1° gennaio di ogni anno lo stipendio aumenta dell’1,2 per cento dell’importo massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 33, fino al raggiungi- mento di tale importo massimo.
Art. 6 cpv. 4 e 5 4 I presidenti delle camere del Tribunale amministrativo federale ricevono un asse- gno di presidenza non assicurato di 5000 franchi all’anno. 5 Chi esercita simultaneamente più funzioni presidenziali riceve il più alto degli assegni previsti per tali funzioni.
Art. 6a Assegno di funzione 1 I membri della commissione amministrativa ricevono un assegno non assicurato di