AS 2006 4233
Ordinanza concernente l'entrata in vigore anticipata delle disposizioni organizzative della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori
Ordinanza concernente l’entrata in vigore anticipata delle disposizioni organizzative della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori
del 18 ottobre 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 45 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 20051 sui revisori, ordina:
Articolo unico
1 Le seguenti disposizioni della sezione 7 della legge del 16 dicembre 2005 sui
revisori entrano in vigore il 1° novembre 2006.
2 Le disposizioni hanno il tenore seguente:
Art. 28 Autorità di sorveglianza 1 La sorveglianza secondo la presente legge compete all’Autorità federale di sorve- glianza dei revisori (autorità di sorveglianza). 2 L’autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Essa esercita la sorveglianza in modo indipendente. 3 L’autorità di sorveglianza gode di autonomia organizzativa e gestionale e tiene una contabilità propria.
Art. 29 Organi L’autorità di sorveglianza si compone degli organi seguenti: a. consiglio d’amministrazione; b. direttore; c. ufficio di revisione.
Art. 30 cpv. 1, 2, 3 lett. a–c ed e nonché 4 1 Il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione, ne determina la presi- denza e la vicepresidenza e stabilisce le indennità.
2 Ilconsiglio d’amministrazione è composto di cinque membri al massimo. La
durata del mandato è di quattro anni. I membri devono essere esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.
RS 935.71 1 RS ...; RU ... (FF 2005 6529)
2006-2318 4233
Entrata in vigore anticipata delle disposizioni organizzative della L RU 2006 del 16 dic. 2005 sui revisori
3 Il consiglio d’amministrazione è l’organo superiore dell’autorità di sorveglianza. Esso ha i compiti seguenti: a. disciplina l’organizzazione ed emana prescrizioni concernenti ulteriori que- stioni il cui disciplinamento incombe all’autorità di sorveglianza; b. nomina il direttore, rimanendo salva l’approvazione da parte del Consiglio federale; c. sorveglia l’adempimento dei compiti da parte del direttore; e. approva il preventivo e il conto annuale. 4 All’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale.
Art. 31 Direttore 1 Il direttore è l’organo esecutivo superiore e adempie tutti i compiti definiti nella presente legge che non incombono al consiglio d’amministrazione. 2 Il direttore elabora le basi decisionali del consiglio d’amministrazione e gli riferi- sce periodicamente o, in caso di eventi particolari, senza indugio. 3 Il direttore può partecipare a organizzazioni e organi internazionali che si occupano di questioni legate alla sorveglianza dei revisori.
Art. 32 Ufficio di revisione Il Controllo federale delle finanze assicura la revisione dell’autorità di sorveglianza conformemente alla legge del 28 giugno 19673 sul Controllo delle finanze.
Art. 33 cpv. 1 e 3
1 L’autorità di sorveglianza assume il suo personale secondo il diritto privato.
3 Allo stipendio del direttore, dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con essi, si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.
Art. 34 Segreto d’ufficio Gli organi dell’autorità di sorveglianza e il loro personale sottostanno al segreto d’ufficio.
2 RS 172.220.1 3 RS 614.0 4 RS 172.220.1
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Art. 35 cpv. 1 e 2 1 Il preventivo e il conto annuale dell’autorità di sorveglianza sono allestiti indipen- dentemente dal preventivo e dal consuntivo della Confederazione. 2 Al rendiconto si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 662a–663b del Codice delle obbligazioni5.
Art. 36 Tesoreria 1 L’autorità di sorveglianza dispone di un conto corrente presso la Confederazione e investe le eccedenze presso la Confederazione, ai tassi di mercato.
2 Per assicurarne l’insediamento e la solvibilità, la Confederazione concede
all’autorità di sorveglianza mutui ai tassi di mercato.
Art. 37 Esenzione fiscale L’autorità di sorveglianza fruisce dell’esenzione fiscale a livello federale, cantonale e comunale.
Art. 38 cpv. 1 1 L’autorità di sorveglianza sottostà alla vigilanza del Consiglio federale. Il Consi- glio federale determina a quale organo essa è aggregata amministrativamente.
18 ottobre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 220
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