AS 2006 4393
Ordinanza del DATEC sui collegamenti di telecomunicazione al di fuori dei centri abitati
Ordinanza del DATEC sui collegamenti di telecomunicazione al di fuori dei centri abitati
Modifica del 30 ottobre 2006
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza del DATEC del 15 dicembre 19971 sui collegamenti di telecomunica- zione al di fuori dei centri abitati è modificata come segue:
Ingresso Concerne soltanto il testo tedesco
Art. 1 Collegamenti al di fuori dei centri abitati in luoghi serviti da una tecnica di telecomunicazione 1 In luoghi serviti da una tecnica di telecomunicazione situati al di fuori dei centri abitati, il concessionario del servizio universale stabilisce un collegamento scelto dall’utente secondo l’articolo 20 capoverso 2 OST. 2 Se l’utente chiede una tecnica di collegamento diversa da quella offerta dal conces- sionario del servizio universale, deve egli stesso assumere la parte dei costi che supera l’approntamento di un collegamento secondo il capoverso 1.
Art. 2 Collegamenti al di fuori dei centri abitati in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione In luoghi situati al di fuori dei centri abitati e non serviti da una tecnica di telecomu- nicazione, il concessionario del servizio universale stabilisce un collegamento, secondo l’articolo 20 capoverso 2 OST, optando per la soluzione più vantaggiosa dal punto di vista finanziario e tecnico, d’intesa con il committente. Se l’approntamento del collegamento alla rete provoca costi superiori a 20 000 franchi, il committente può essere obbligato ad assumere la parte dei costi che eccede tale importo.
Abrogato
1 RS 784.101.12
2006-2241 4393
Collegamenti di telecomunicazione situati al di fuori dei centri abitati RU 2006
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.
30 ottobre 2006 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger