AS 2006 5659
Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti (Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)
Regolamento del Tribunale federale
concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale (Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)
dell’11 settembre 2006
Il Tribunale federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera a e 17 capoverso 4 lettera g della legge del 17 giugno 2005 1 sul Tribunale federale (LTF),
adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Competenza
1 La vigilanza amministrativa compete alla Commissione amministrativa del Tribu-
nale federale. Essa è assistita dal Segretariato generale del Tribunale federale.
2 La Commissione amministrativa può affidare a un membro del Tribunale che non
fa parte della stessa i lavori preliminari e le inchieste necessari per l’esercizio della vigilanza.
3 L’alta vigilanza del Parlamento resta riservata.
Art. 2 Oggetto e scopo della vigilanza 1 Sottostanno alla vigilanza tutti gli aspetti della gestione, in particolare la direzione del tribunale, l’organizzazione, il disbrigo degli incarti come pure le questioni ri- guardanti il personale e le finanze.
2 La giurisprudenza non è sottomessa alla vigilanza.
3 La vigilanza ha quale scopo l’adempimento conforme alla legge, efficace ed eco- nomico dei compiti affidati ai Tribunali ad essa sottoposti.
Art. 3 Strumenti di vigilanza La Commissione amministrativa esercita la vigilanza segnatamente per mezzo degli strumenti seguenti: a. esame del rapporto sulla gestione; b. discussione con le direzioni dei tribunali e controllo dell’andamento degli affari; c. vigilanza sulle finanze;
RS 173.110.132 1 RS 173.110; RU 2006 1205
2006–3297 5659
Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale RU 2006
d. inchieste; e. comunicazioni all’autorità di alta vigilanza; f. disbrigo delle istanze indirizzate all’autorità di vigilanza.
Art. 4 Rapporti sulla gestione 1 Il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale presentano al Tribunale federale i rispettivi rapporti sulla gestione. 2 Il rapporto informa in merito alla composizione dei collegi giudicanti, al tipo e al volume dei casi evasi, come pure su altri temi pertinenti alla vigilanza.
Art. 5 Riunioni e controlli
1 La Commissione amministrativa organizza periodicamente delle riunioni e dei
controlli con il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, ove sono discussi l’andamento degli affari e le questioni di interesse comune.
2 I Tribunali devono fornire le informazioni necessarie.
3 Essi comunicano alla Commissione amministrativa gli avvenimenti che concerno-
no la vigilanza.
Art. 6 Vigilanza sulle finanze La vigilanza sulle finanze è effettuata tramite: a. una pianificazione finanziaria comune su più anni; b. l’esame e la discussione dei progetti di preventivo e consuntivo; c. direttive tecniche per la stesura del preventivo e dei conti.
Art. 7 Inchieste 1 Per chiarire una fattispecie la Commissione amministrativa può ordinare un’inchie- sta. 2 I membri e gli impiegati del Tribunale interessato hanno l’obbligo di fornire le informazioni richieste. 3 Il risultato dell’inchiesta fa oggetto di un rapporto; il Tribunale interessato e, se si dà il caso, le persone interessate possono prendere posizione in merito a tale rap- porto.
Art. 8 Comunicazioni all’autorità di alta vigilanza 1 Nel caso in cui dovesse entrare in considerazione la destituzione di un membro del Tribunale, la Commissione amministrativa può ordinare un’inchiesta preliminare.
Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale RU 2006
2 Se, in base a constatazioni nell’ambito dell’esercizio della sorveglianza oppure ai risultati di un’inchiesta preliminare, dovesse apparire necessario l’avvio di una procedura di destituzione, la Commissione amministrativa si rivolge alla competente Commissione parlamentare.
Art. 9 Istanze indirizzate all’autorità di vigilanza 1 La Commissione amministrativa si occupa delle istanze con cui si critica l’anda- mento degli affari del Tribunale penale federale o del Tribunale amministrativo federale. 2 L’introduzione di un’istanza di vigilanza non conferisce alcun diritto di parte.
3 È riservata la procedura per denegata e ritardata giustizia per decisioni impugnabili giusta l’articolo 94 LTF.
Art. 10 Direttive 1 La Commissione amministrativa emana le direttive necessarie al regolare esercizio della vigilanza.
2 Le direttive concernono in particolare i seguenti campi:
a. la statistica; b. il personale; c. il rapporto sulla gestione; d. il preventivo e il consuntivo; e. il disbrigo degli incarti.
3 Prima di emanare le direttive, i Tribunali vengono interpellati.
Art. 11 Collaborazione dei servizi
1 La Commissione amministrativa controlla che i servizi dei Tribunali federali
collaborino adeguatamente e operino in sinergia in ambito amministrativo, in parti- colare per quel che concerne l’informatica, la statistica, il «benchmarking», l’ammi- nistrazione del Tribunale e la gestione del personale. 2 Il Segretario generale 2 del Tribunale federale presenta annualmente un rapporto su
questa collaborazione. 3 Il Tribunale federale rappresenta i Tribunali federali nella Conferenza delle risorse umane della Confederazione.
Art. 12 Rapporto Il Tribunale federale informa sul suo esercizio della vigilanza nel suo rapporto sulla gestione.
2 Le designazioni delle funzioni contenute in questo regolamento valgono indistintamente per le persone dei due sessi.
Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale RU 2006
Art. 13 Procedura Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, la legge federale del 20 dicembre 1968 3 sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia.
Art. 14 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
11 settembre 2006 In nome del Tribunale federale svizzero: Il presidente: Giusep Nay Il segretario generale: Paul Tschümperlin
3 RS 172.021