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AS 2007 2189

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)

Modifica del 28 marzo 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione Negli articoli 19–22 l’espressione «con l’arresto o con la multa» è sostituita con l’espressione «con la multa».

Art. 17 Comunicazioni di infrazioni e collaborazione con l’UE Le comunicazioni e la collaborazione con l’UE sono rette dall’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale.

Art. 18 Comunicazioni a scopi statistici I rapporti sono retti dall’ordinanza del 28 marzo 20073 sul controllo della circolazio- ne stradale.

Art. 23 Abrogato

Art. 25 cpv. 2 2 Il controllo delle merci pericolose sulla strada e nelle aziende è retto dall’ordinanza del 28 marzo 20074 sul controllo della circolazione stradale.

Art. 27 Abrogato