AS 2007 2883
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 6 giugno 2007
La Direzione generale delle dogane, visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane, ordina:
I L’allegato 1 all’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modifi- cato come segue:
Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1701.1100, 1200, 9999, 1701.1100, 1200, 1702.3029, 3038 e 1702.3048
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1701. Zucchero cristallizzato, allo stato per la fabbricazione 16.29
11 00 solido, non lavorato, senza aggiunta di mannite, sorbite,
12 00 di aromatizzanti o di coloranti dei loro esteri e di acido
99 99 gluconico
1701. Zuccheri greggi, allo stato solido, non per la raffinazione 25.68
11 00 lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti
12 00 o di coloranti
1702. Glucosio, allo stato solido, chimicamente per usi tecnici 4.94
30 29 puro o no
30 38
1702. Sciroppo di glucosio utilizzato come sostanza ––.70
30 48 nutritiva per i batteri
nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici