AS 2007 2915
Ordinanza relativa alla tassa sul CO<sub>2</sub>
Ordinanza relativa alla tassa sul CO2 (Ordinanza sul CO2)
dell’8 giugno 2007
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 6, 7 capoverso 3, 10, 11 e 15 della legge dell’8 ottobre 19991 sul CO2 (legge), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principio La Confederazione riscuote sui combustibili una tassa sul CO2 (tassa) secondo gli articoli 7–11 della legge.
Art. 2 Definizione Per combustibili ai sensi della presente ordinanza si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per: a. la produzione di calore; b. la produzione di elettricità in impianti termici; c. il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.
Art 3 Aliquota della tassa
1 L’aliquota della tassa2 ammonta, per tonnellata di CO2:
a. dal 1º gennaio 2008: a 12 franchi se, secondo la statistica del CO2 tenuta dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), nel 2006 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili fossili sono state superiori al 94 per cento di quel- le del 1990; b. dal 1º gennaio 2009: a 24 franchi se, secondo la statistica del CO2 tenuta dall’UFAM, nel 2007 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili fossili sono state superiori al 90 per cento di quelle del 1990;
RS 641.712 1 RS 641.71 2 Approvata dall’AF il 20 mar. 2007 (DF che approva l’aliquota della tassa CO2 sui combustibili, FF 2007 3101)
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c. dal 1º gennaio 2010: a 36 franchi se, secondo la statistica del CO2 tenuta dall’UFAM, nel 2008 le emissioni di CO2 derivanti dai combustibili fossili sono state superiori all’86,5 per cento di quelle del 1990 o se in uno degli anni successivi al 2008 hanno superato l’85,75 per cento delle stesse.
2 La tassa è riscossa applicando la tariffa riportata nell’allegato.
3 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni adegua l’allegato in funzione del graduale aumento dell’aliquota della tassa.
Sezione 2: Esenzione dalla tassa per le imprese che si impegnano formalmente a limitare le emissioni secondo l’articolo 9 della legge
Art. 4 Esenzione dalla tassa per il consumo indiretto
1 Anche le imprese che consumano indirettamente grandi quantità di combustibili
fossili possono essere esentate dalla tassa secondo l’articolo 9 della legge se acqui- stano direttamente dal produttore grandi quantità di calore o di elettricità generata congiuntamente alla produzione di calore. 2 Il calore o l’elettricità acquistati devono essere stati prodotti almeno in parte con combustibili fossili assoggettati alla tassa. 3 I produttori di calore e di elettricità non possono essere esentati dalla tassa per l’energia fornita.
Art. 5 Requisiti relativi alle imprese
1 Le imprese che intendono essere esentate dalla tassa devono inoltrare all’UFAM
una proposta di limitazione delle emissioni (proposta). 2 Le imprese che, da sole o insieme ad altre imprese, raggiungono un volume annuo di emissioni complessivo di almeno 250 000 tonnellate di CO2 possono presentare la proposta direttamente.
3 Le imprese riunite in gruppi che raggiungono insieme un volume annuo di emis-
sioni complessivo inferiore a 250 000 tonnellate di CO2 devono elaborare la propo- sta in collaborazione con le agenzie incaricate secondo l’articolo 29 capoverso 3.
Art. 6 Requisiti relativi alla proposta
1 La proposta deve contenere:
a. una documentazione delle emissioni di CO2 e delle grandezze di riferimento per la crescita relativa all’anno di base 1990 e all’anno che precede l’elaborazione della proposta; b. una descrizione dello stato attuale della tecnologia impiegata in seno all’im- presa;
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c. una documentazione concernente i provvedimenti di miglioramento dell’efficienza e di sostituzione già realizzati, nonché i loro effetti; d. indicazioni motivate sulle previsioni di crescita della produzione; e. una documentazione sui provvedimenti tecnicamente ed economicamente possibili e sui provvedimenti previsti, con una valutazione dell'impatto e una stima dei costi. 2 L’UFAM può esigere dati supplementari nella misura in cui ne abbia necessità per decidere in merito all’esenzione dalla tassa. 3 Chi intende beneficiare dell’esenzione dalla tassa deve presentare la relativa pro- posta all’UFAM entro il 1° settembre dell’anno precedente. In casi motivati, e su domanda, l’UFAM può prorogare adeguatamente tale termine.
Art. 7 Entità della limitazione 1 L’entità della limitazione delle emissioni di CO2 è stabilita in base all’articolo 9 capoverso 4 della legge. È inoltre stabilita in base: a. ai risparmi conseguiti a partire dal 1990, nonché al potenziale di riduzione residuo; b. alla redditività dei provvedimenti di limitazione delle emissioni di CO2; c. alle tasse risparmiate. 2 L’obiettivo di limitazione è stabilito per il 2010. Determinante ai fini del suo raggiungimento è la media ottenuta nel corso degli anni in cui l’impresa è esentata dalla tassa.
Art. 8 Grandezze obiettivo 1 L’impegno formale prevede per ogni impresa un obiettivo di limitazione assoluto (obiettivo di emissione di CO2) e un indicatore per l’efficacia dei provvedimenti (obiettivo di intensità di CO2). Diverse imprese possono inoltre stabilire un obiettivo comune di emissione di CO2.
2 L’UFAM adegua annualmente gli obiettivi di emissione di CO2 alla crescita di
produzione dell’impresa o delle imprese. L’adeguamento è effettuato per l’ultima volta nel 2010. 3 Le piccole imprese possono sottoscrivere l’impegno formale anche senza definire e adeguare l’obiettivo di emissione di CO2 qualora i relativi costi risultino sproporzio- nati. Per tali imprese è definito un obiettivo specifico. Diverse piccole imprese possono inoltre stabilire un obiettivo specifico comune.
Art. 9 Riduzione delle emissioni al di fuori dell’ambito aziendale Le imprese possono ridurre le loro emissioni anche adottando provvedimenti al di fuori dell’ambito aziendale se i provvedimenti interni non sono tecnicamente possi- bili o economicamente sostenibili.
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Art. 10 Decisione sull’esenzione dalla tassa 1 L’UFAM esamina la proposta. 2 Statuisce sull’esenzione dalla tassa mediante decisione.
Art. 11 Rendicontazione e monitoraggio 1 Entro il 1° giugno di ogni anno, le imprese esentate dalla tassa devono presentare all’UFAM, tramite le agenzie incaricate secondo l’articolo 29 capoverso 3, i dati richiesti, tra cui in particolare le informazioni sulle emissioni di CO2 e sull’intensità di CO2. I dati. devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.
2 L’UFAM può esigere dati supplementari in qualsiasi momento.
3 Le imprese devono tenere una contabilità delle merci.
4 Entro il 1° giugno dell’anno in cui sono state esentate per la prima volta dalla tassa, le imprese devono redigere un rapporto che documenti: a. l’andamento delle emissioni e dell’intensità di CO2 rispetto alle grandezze obiettivo; b. i provvedimenti di limitazione delle emissioni di CO2 adottati dalle imprese; c. altri provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi e la loro effi- cacia; d. eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti, corredati da una motivazione e dai provvedimenti correttivi previsti.
Art. 12 Diritti di emissione 1 L’UFAM assegna alle imprese esentate dalla tassa una quota di diritti di emissione di CO2 corrispondente all’obiettivo di emissione di CO2 per gli anni in cui dette imprese sono esentate dalla tassa. Gli adeguamenti dell’obiettivo di emissione com- portano anche la modifica della quota di diritti di emissione. 2 L’UFAM tiene un registro nazionale dei titolari di crediti di emissione. Per essere valide, le transazioni devono essere iscritte nel registro. 3 I diritti di emissione sono annullati per la prima volta il 1° giugno dell’anno suc- cessivo alla prima esenzione dalla tassa e poi ogni anno fino al 1° giugno 2013 a seconda delle emissioni documentate. 4 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni emana prescrizioni relative alla tenuta del registro nazionale.
Art. 13 Restituzione della tassa 1 La tassa o la tassa pagata indirettamente dalle imprese di cui all’articolo 4 è resti- tuita su domanda. 2 Le imprese aventi diritto alla restituzione devono presentare la relativa domanda alla Direzione generale delle dogane nella forma prescritta da quest’ultima.
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3 La domanda deve contenere:
a. l’elenco dettagliato delle tasse versate; b. le fatture relative alle tasse versate; c. la quantità e il tipo dei combustibili fossili acquistati; d. l’aliquota applicata per la tassa. 4 La Direzione generale delle dogane può esigere documenti di prova supplementari qualora essi siano necessari per la restituzione della tassa.
Art. 14 Periodicità della restituzione 1 Le domande di restituzione possono essere riferite a un periodo di tempo compreso tra uno e 12 mesi. 2 Le domande di restituzione devono essere inoltrate entro il 30 giugno per le tasse versate l’anno precedente o riguardanti l’esercizio chiuso l’anno precedente. 3 Il diritto alla restituzione si estingue qualora la domanda non venga inoltrata entro il termine stabilito.
Art. 15 Importo minimo ed emolumento sull’importo della restituzione 1 L’importo della restituzione è pagato soltanto se ammonta ad almeno 100 franchi per domanda. 2 Per ogni domanda è riscosso, sull’importo della restituzione, un emolumento del
5 per cento, pari ad almeno 50 franchi e non superiore a 1000 franchi.
Art. 16 Rinvio della restituzione Se un’impresa esentata dalla tassa rischia di non raggiungere il suo obiettivo, la Direzione generale delle dogane può, d’intesa con l’UFAM, rinviare la restituzione della tassa fino a quando tale rischio cessa di esistere.
Art. 17 Garanzia della restituzione Previa intesa con l’UFAM, la Direzione generale delle dogane può esigere in ogni momento una garanzia per le tasse restituite.
Art 18 Rispetto dell’impegno formale
1 L’impegno formale è considerato rispettato se:
a. l’obiettivo di emissione di CO2 stabilito è stato raggiunto da diverse imprese congiuntamente o da singole imprese; o b. l’obiettivo specifico stabilito secondo l’articolo 8 capoverso 3 è stato rag- giunto da diverse imprese congiuntamente o da singole imprese.
2 Il mancato raggiungimento dell’obiettivo di emissione di CO2 o dell’obiettivo
specifico secondo l’articolo 8 capoverso 3 può essere compensato:
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a. con diritti di emissione acquistati da altre imprese; o b. con diritti di emissione o certificati acquistati all’estero nella misura prevista dall’articolo 5 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 giugno 20053 sul computo delle riduzioni di CO2. 3 Se gli obiettivi stabiliti congiuntamente da diverse imprese non sono raggiunti, per la valutazione del rispetto dell’impegno formale sono determinanti gli obiettivi stabiliti per le singole imprese.
Art. 19 Mancato rispetto dell’impegno formale 1 Le imprese che non rispettano l’impegno formale sottoscritto devono rendere alla Direzione generale delle dogane le tasse restituite, compresi gli interessi.
2 La Direzione generale delle dogane stabilisce l’ammontare della tassa mediante
decisione. 3 Il termine di pagamento è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione della deci- sione. 4 In caso di ritardo nel pagamento si applica un interesse di mora del 5 per cento.
Art. 20 Conservazione dei documenti Tutti i documenti necessari per la restituzione della tassa devono essere conservati per un periodo di cinque anni e devono essere presentati, su richiesta, alla Direzione generale delle dogane.
Sezione 3: Esenzione dalla tassa per i combustibili fossili
Art. 21 Acquisto esente da tassa di combustibili fossili non impiegati a scopi energetici 1 Le persone che producono, estraggono o importano combustibili fossili non impie- gati a scopi energetici oppure li commercializzano possono usufruire dell’esenzione dalla tassa se sottoscrivono un impegno formale.
2 Le persone che hanno depositato un impegno formale secondo il capoverso 1
possono rivendere i combustibili fossili senza pagare la tassa soltanto se l’acquirente ha depositato un impegno corrispondente circa l’impiego. 3 Sempre che la sicurezza della tassa sia garantita, la Direzione generale delle doga- ne può prevedere che per determinate merci e impieghi l’esenzione dalla tassa sia concessa a prescindere dalla procedura di cui ai capoversi 1 e 2.
3 RS 641.711.1
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Art. 22 Restituzione Chi non impiega a scopi energetici combustibili fossili assoggettati alla tassa può presentare una domanda di restituzione della stessa. La procedura è retta dalle dispo- sizioni della legislazione sull’imposizione degli oli minerali. Per quanto concerne l’importo minimo e l’emolumento sull’importo della restituzione si applica l’arti- colo 15.
Sezione 4: Riscossione della tassa sul carbone prodotto o estratto in Svizzera
Art. 23 Sorgere del credito fiscale Il credito fiscale sul carbone prodotto o estratto in Svizzera sorge al momento in cui il carbone lascia l’azienda di produzione o di estrazione o è impiegato all’interno della stessa.
Art. 24 Procedura Per quanto concerne la riscossione della tassa si applicano le disposizioni della legislazione sull’imposizione degli oli minerali.
Sezione 5: Distribuzione del prodotto della tassa alla popolazione
Art. 25 1 Gli assicuratori distribuiscono, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, il prodotto della tassa alla popolazione. Il prodotto della tassa è distribuito annualmen- te quale prodotto di un anno, costituito dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribu- zione). 2 Per assicuratori si intendono gli assicuratori dell’assicurazione obbligatoria malattie secondo la legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal) e l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19925 sull’assicurazione militare (LAM). 3 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto di un anno detraendolo dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Informano gli assicurati a tale riguardo in occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione. 4 Gli assicuratori distribuiscono equamente il prodotto della tassa a tutte le persone che al 1º gennaio dell’anno di distribuzione:
4 RS 832.10 5 RS 833.1
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a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. 5 Gliassicuratori comunicano all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione, il numero delle persone che soddisfano i pre- supposti secondo il capoverso 4. 6 Il prodotto della tassa è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 aprile dell’anno di distribuzione. Per l’onere da loro assunto, gli assicuratori sono indennizzati con gli interessi di cui beneficiano in seguito al versamento anticipato della loro quota del prodotto della tassa.
Sezione 6: Distribuzione del prodotto della tassa all’economia
Art. 26 Quota spettante all’economia 1 Le casse di compensazione AVS (casse di compensazione) distribuiscono ai datori di lavoro, su incarico e sotto la vigilanza dell’UFAM, nonché secondo le istruzioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la quota spettante all’economia in rapporto alla massa salariale determinante conteggiata. Successive modifiche di masse salariali, effettuate in seguito a controlli da parte dei datori di lavoro, non sono prese in considerazione. 2 Il prodotto della tassa è distribuito annualmente quale prodotto di un anno, costitui- to dall’ammontare delle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi. La distribu- zione avviene entro il 30 giugno del secondo anno successivo alla riscossione (anno di distribuzione) in base al salario determinante conteggiato nell’anno di riscossione.
Art. 27 Organizzazione
1 L’UFAM comunica annualmente il fattore di distribuzione alle casse di compen-
sazione. 2 Le casse di compensazione versano la quota del prodotto sotto forma di pagamento o di detrazione.
3 Le casse di compensazione comunicano annualmente ai datori di lavoro aventi
diritto il fattore di distribuzione e la quota pagata.
Art. 28 Indennizzo spettante alle casse di compensazione 1 L’UFAM, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, stabilisce l’indennizzo spettante alle casse di compensazione. 2 L’indennizzo è versato in base a una chiave di ripartizione dei costi che tiene conto del numero di datori di lavoro soggetti al rendiconto delle casse di compensazione interessate.
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3 Le casse di compensazione e l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) sono
indennizzati separatamente con importi forfettari per i costi sostenuti per introdurre l’organizzazione della distribuzione del prodotto della tassa.
Sezione 7: Esecuzione
Art. 29 Autorità esecutive 1 La Direzione generale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono eccettuate le disposizioni relative all’esenzione dalla tassa e alla distribuzione del prodotto della tassa.
2 L’UFAM esegue le disposizioni relative all’esenzione dalla tassa secondo gli
articoli 4–12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa. 3 L’Ufficio federale dell’energia e le agenzie private (agenzie) da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 19986 sull’energia sostengono l’UFAM nell’ambito dell’esecuzione delle disposizioni sull’esenzione dalla tassa, in particolare per la determinazione delle grandezze obiettivo di cui agli articoli 7 e 8, nonché per il monitoraggio di cui all’articolo 11.
Art. 30 Indennizzo Ogni anno, le autorità esecutive ricevono insieme una quota del prodotto complessi- vo (prodotto lordo) pari a 4,4 milioni di franchi a titolo di indennizzo per l’onere assunto.
Art. 31 Controlli delle autorità esecutive 1 Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavvi- so, in particolare presso le persone soggette al pagamento della tassa e presso quelle che presentano una domanda di restituzione della tassa. 2 Su richiesta devono essere fornite alle autorità esecutive tutte le informazioni e tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i dati elettronici e gli atti rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 32 Prova del versamento della tassa 1 Chi commercia in combustibili fossili assoggettati alla tassa deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti l’aliquota applicata per la tassa. 2 Chi fornisce calore o elettricità alle imprese di cui all’articolo 4 deve indicare sulle fatture emesse agli acquirenti il tipo e la quantità dei combustibili fossili, nonché l’aliquota applicata per la tassa.
6 RS 730.0
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Sezione 8: Disposizioni finali
Art. 33 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 22 giugno 20057 sul computo delle riduzioni di CO2 è modificata come segue: Art. 5 cpv. 2, secondo periodo 2 … Per le imprese di cui all’articolo 9 dell’ordinanza dell'8 giugno 20078 sul CO 2 tale quota ammonta al massimo al 30 per cento.
Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
8 giugno 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
7 RS 641.711.1 8 RS 641.712
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Allegato (art. 3 cpv. 2)
Tariffa della tassa CO2 sui combustibili:
12 franchi per tonnellata di CO2
Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale9 tassa in fr.
ogni 1000 kg
2701. Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili
ottenuti da carboni fossili: – carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati:
1100 – – antracite 31.70
1200 – – carbone fossile bituminoso 31.70
1900 – – altri carboni fossili 31.70
2000 – mattonelle e combustibili solidi simili ottenuti da carboni 31.70
fossili
2702. Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo:
1000 – ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate 25.10
2000 – ligniti agglomerate 25.10
2704. 0000 Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, 34.00
anche agglomerati; carbone di storta ogni 1000 l a 15 °C
2710. Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli
greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base; residui di oli: – oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi) e preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali questi oli costituiscono l’elemento base, diversi dai residui: – – oli leggeri e preparazioni: – – – destinati ad altri usi:
1191 – – – – benzina e sue frazioni 28.10
1192 – – – – white spirit 28.10
1199 – – – – altri 28.10
– – altri: – – – destinati ad altri usi:
1991 – – – – petrolio 30.20
1992 – – – – oli per il riscaldamento:
– extraleggero 31.80 ogni 1000 kg – medio e pesante 38.10
1999 – – – – altri distillati e prodotti
ogni 1000 l a 15 °C – – – – – gasolio 31.80
9 RS 632.10 allegato
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Voce della tariffa Designazione della merce Aliquota della doganale tassa in fr.
ogni 1000 kg – altri 38.10 – residui di oli:
9100 – – contenenti difenili policlorurati (PCB), trifenili 38.10
policlorurati (PCT) o difenili polibromati (PBB)
9900 – – altri 38.10
ogni 1000 l a 15 °C
2711. Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
– liquefatti: – – gas naturale:
1190 – – – altri 13.80
– – propano:
1290 – – – altri 18.20
– – butani:
1390 – – – altri 21.10
– – etilene, propilene, butilene e butadiene:
1490 – – – altri 23.40
– – altri:
1990 – – – altri 23.40
ogni 1000 kg – allo stato gassoso: – – gas naturale:
2190 – – – altri 30.70
– – altri:
2990 – – – altri 38.10
2713. Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di
petrolio o di minerali bituminosi: – coke di petrolio:
1100 – – non calcinato 39.50
1200 – – calcinato 39.50
ogni 1000 l a 15 °C ... Combustibili derivanti da altre materie prime fossili 28.10
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