AS 2007 3653
Ordinanza concernente le norme d'esercizio per il traffico aereo commerciale
Ordinanza concernente le norme d’esercizio per il traffico aereo commerciale (ONE I)
Modifica del 20 luglio 2007
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina:
I L’ordinanza del 23 novembre 19731 concernente le norme d’esercizio per il traffico aereo commerciale (ONE I) è modificata come segue:
Titolo Ordinanza del DATEC concernente le norme d’esercizio per il traffico aereo commerciale (ONE I)
Sostituzione di espressioni 1 Nell’intero testo l’espressione «Ufficio federale dell’aviazione civile» è sostituita con l’espressione «UFAC». 2 Nell’intero testo la denominazione abbreviata «Ufficio federale» è sostituita con la sigla «UFAC».
1 RS 748.127.1
2006-2806 3653
Ordinanza concernente le norme d’esercizio per il traffico aereo commerciale RU 2007
N. 1
1 Definizioni
Orario di lavoro: Periodo durante il quale il membro d’equipaggio è a disposizione dell’esercente e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. È considerato orario di lavoro il periodo di riserva, ma non il servizio di picchetto. Periodo di riserva (Standby): Periodo nel quale il membro d’equipaggio, su ordine dell’esercente, si mantiene a disposizione per l’immediato svolgimento di un servizio di volo. Periodo di servizio dell’equipaggio: Termine generale comprendente il periodo di servizio di volo, il tempo di volo dai blocchi e il periodo di riposo. Tempo di volo dai blocchi (Block time): Periodo complessivo dall’istante in cui l’aeromobile inizia a muoversi dalla sua area di parcheggio per decollare fino al momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio stabilita e tutti i motori vengono spenti. Per gli elicotteri, il tempo di volo dai blocchi è il periodo complessivo dal momento in cui l’elicottero comincia a muoversi per effettuare il decollo fino al momento dell’arresto al termine del volo. CAME (Continuing Airworthiness Management Exposition): Vedi «Manuale per la gestione del mantenimento della navigabilità». CAMO (Continuing Airworthiness Management Organisation): Vedi «Impresa di gestione del mantenimento della navigabilità». EMS (Emergency Medical Service): Operazioni con velivoli o elicotteri effettuate allo scopo di assicurare l’assistenza medica in caso di emergenze. Manuale d’esercizio (FOM/OM): Raccolta di documenti nei quali l’esercente regola in particolare l’orga- nizzazione, lo svolgimento e la sorveglianza dell’esercizio, segnatamente i compiti del personale operativo e le procedure che esso deve applicare. Tempo di volo (Block to block time): Abrogato
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FOM/OM: Vedi «Manuale d’esercizio». Manuale per la gestione del mantenimento della navigabilità (CAME): Raccolta di documenti nei quali l’esercente stabilisce l’organizzazione, lo svolgimento cronologico e la sorveglianza della manutenzione per il mantenimento della navigabilità. MOM: Abrogato OM (Operations Manual): Vedasi «Manuale d’esercizio». Giorno locale: Periodo di tempo compreso fra le 00.00 e le 24.00 ora locale, che il membro d’equipaggio può trascorrere presso il domicilio di servizio. Pausa: Periodo di tempo considerato tempo di lavoro, libero da obblighi di servizio ma più breve di un periodo di riposo. Servizio di picchetto: Periodo in cui il membro d’equipaggio, su ordine dell’esercente, deve essere costantemente raggiungibile e mantenersi a disposizione per il servizio di volo. Il membro d’equipaggio trascorre questo periodo a casa o in un altro luogo appropriato in cui sia possibile svolgere attività private e riposarsi. Il servizio di picchetto può essere calcolato come periodo di riposo. Split duty: Periodo di servizio di volo prolungato comprendente una pausa. Manuale dell’organizzazione di manutenzione (MOM): Abrogato Impresa di gestione del mantenimento della navigabilità (CAMO): Organizzazione creata dall’esercente al proprio interno per il manteni- mento della navigabilità dei suoi aeromobili.
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N. 4.7
4.7 Organizzazione dell’orario di lavoro
4.7.1 Diritto applicabile e eccezioni
4.7.1.1 L’organizzazione dell’orario di lavoro è conforme alla Direttiva
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 20002, relativa all’attua- zione dell’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro del personale di volo nell’aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers’Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) (Direttiva 2000/79/CE). Si applica la versione della Direttiva più aggior- nata e valida per la Svizzera.3
4.7.1.2 L’UFAC può prevedere deroghe dalle disposizioni del presente nume-
ro 4.7 per gli esercenti che svolgono compiti nel settore EMS, dell’aiuto in caso di emergenza e di catastrofe nonché attività a distanza, a condi- zione che le loro regolamentazioni siano equivalenti.
4.7.1.3 L’esercente disciplina eventuali deroghe dalle disposizioni del presente
numero 4.7 nell’OM.
4.7.2 Tempo di lavoro
4.7.2.1 Il tempo di lavoro massimo in un anno di calendario è limitato a 2000
ore.
4.7.2.2 Nel calcolo si deve tenere conto del tempo di lavoro accumulato
nell’ambito di altre attività professionali.
4.7.2.3 Il tempo di lavoro massimo deve essere ripartito in modo per quanto
possibile uniforme sull’arco di tutto l’anno di calendario.
4.7.2.4 Per le attività a terra possono essere utilizzati valori standard.
4.7.3 Disposizioni generali sui periodi di servizio dell’equipaggio
4.7.3.1 L’esercente regola i periodi di servizio di volo, i tempi di volo dai bloc- chi e i periodi di riposo (tempi d’equipaggio) nel manuale d’esercizio entro i limiti delle disposizioni che seguono.
2 GU L 302 del 1.12.2000, pag. 57; la Direttiva può essere ottenuta presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.aviation.admin.ch). 3 La versione della Direttiva più aggiornata e valida per la Svizzera è indicata nell’allegato all’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
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4.7.3.2 I periodi di servizio dell’equipaggio debbono essere stabiliti per ogni
membro dell’equipaggio in modo tale da non compromettere la sicurez- za a causa di affaticamento eccessivo né durante un singolo volo, né durante una serie di voli, né durante un lungo periodo di servizio di volo.
4.7.3.3 Sia l’esercente, sia il rispettivo membro dell’equipaggio sono respon-
sabili per l’osservanza dei periodi di servizio dell’equipaggio. 4.7.3.4 È vietato iniziare qualsiasi volo se si può prevedere che le disposizioni sui periodi di servizio dell’equipaggio saranno violate.
4.7.3.5 Un membro dell’equipaggio deve rifiutare una nuova missione di un
servizio di volo se sente una fatica tale che la sicurezza del volo può essere compromessa.
4.7.3.6 Quando durante un volo sopravvengono ritardi imprevisti che possono
causare un’inosservanza dei periodi di servizio massimi dell’equipaggio, il comandante decide se il volo sarà continuato, tenendo conto delle condizioni fisiche dell’equipaggio. Se sono violate prescrizioni sui periodi di servizio dell’equipaggio, l’esercente deve annunciarlo imme- diatamente per scritto all’UFAC.
4.7.3.7 L’esercente è tenuto a dimostrare all’UFAC, sulla base dell’esperienza
d’esercizio e tenendo conto di altri fattori di rilievo quali, per esempio, conoscenze scientifiche attuali, che con un periodo di servizio di volo prolungato si raggiunge un livello di sicurezza equivalente. Esso deve regolamentare nell’OM il periodo di servizio di volo prolungato con l’inclusione di una pausa (split duty). I casi particolari sono soggetti ad autorizzazione da parte dell’UFAC.
4.7.4 Periodi di servizio di volo
4.7.4.1 Fatte salve le disposizioni di cui ai numeri 4.7.3.2 e 4.7.4.2 – 4.7.4.11, i periodi di servizio di volo dei membri dell’equipaggio di volo sono limitati nel modo seguente:
Equipaggio minimo di volo Numero di Periodo di secondo AFM e OM atterramenti servizio di volo in ore
1 pilota fino a 4 12
fino a 5 11 fino a 6 10 fino a 7 9
2 piloti oppure fino a 4 14
2 piloti e fino a 5 13
1 tecnico di bordo fino a 6 12
fino a 7 11
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Equipaggio di volo Numero di Periodo di con effettivo aumentato atterramenti servizio di volo in ore
3 piloti oppure fino a 3 20
3 piloti e fino a 4 18
2 tecnici di bordo
4.7.4.2 In caso di impiego di elicottero con un pilota, il periodo di servizio
di volo di quest’ultimo durante un giorno è limitato a un massimo di
12 ore.
4.7.4.3 Per i navigatori e i membri dell’equipaggio di cabina, il periodo di
servizio di volo può ammontare al massimo a 20 ore; in questo arco di tempo un navigatore non può restare in attività per più di 12 ore. 4.7.4.4 Per i lavori di preparazione del volo e per quelli al termine dello stesso devono essere conteggiate almeno un’ora prima del volo e mezz’ora dopo il volo; per i voli di elicottero devono essere conteggiate almeno mezz’ora prima del volo e mezz’ora dopo il volo.
4.7.4.5 Si deve tenere adeguatamente conto di ulteriori aggravi delle condizioni
di lavoro, quali servizi notturni, cambi di fuso orario, condizioni clima- tiche inusuali, provvedendo ad accorciare i periodi di servizio di volo o ad allungare i periodi di riposo.
4.7.4.6 La durata del viaggio dal luogo di soggiorno al luogo di lavoro che
supera le tre ore è considerata periodo di servizio di volo.
4.7.4.7 La durata di un viaggio di servizio ordinato dall’esercente prima di un
volo è considerata periodo di servizio di volo.
4.7.4.8 La durata di un’attività professionale principale o accessoria nei dieci
giorni precedenti un volo è considerata periodo di servizio di volo.
4.7.4.9 Un pilota di elicottero può effettuare in un giorno al massimo 160 rota-
zioni. Eccezionalmente, il numero di rotazioni effettuate può ammontare a 200 al massimo in un giorno per ogni mese di calendario. 4.7.4.10 Un pilota di elicottero che effettua voli consecutivi ciascuno di durata inferiore a 30 minuti deve interrompere la sua attività per almeno un'ora al più tardi dopo quattro ore di tempo di volo dai blocchi. 4.7.4.11 Un pilota di elicottero che effettua voli consecutivi ciascuno di durata inferiore a 10 minuti deve interrompere la sua attività per almeno
10 minuti al più tardi dopo due ore e ½ di tempo di volo dai blocchi.
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4.7.5 Periodi di riposo
4.7.5.1 Fra due periodi di servizio di volo, ogni membro d’equipaggio ha diritto
a un periodo di riposo che deve precedere immediatamente il periodo di servizio di volo. Il periodo di riposo si calcola in base al più lungo dei due periodi di servizio di volo e, fatto salvo quanto disposto ai nume- ri 4.7.3.2 e 4.7.4.5, ha almeno la seguente durata:
Durata del periodo di servizio di volo Durata del periodo di riposo in ore in ore
fino a 12 almeno 8 da 12 a 14 almeno 10 oltre 14 almeno 12
4.7.5.2 Inoltre ogni membro d’equipaggio, oltre al numero minimo di giorni di
vacanza sanciti dall’articolo 329a del Codice delle obbligazioni4, ha diritto ad almeno: a. sette giorni locali liberi da tempo di lavoro e servizio di picchetto per mese di calendario, comunicati in anticipo, al più tardi al momento della pubblicazione del piano di servizio per il mese corrispondente; b. 96 giorni locali liberi da tempo di lavoro e servizio di picchetto per anno di calendario. 4.7.5.3 Il periodo di riposo di cui al numero 4.7.5.1 può essere incluso nei giorni locali liberi da tempo di lavoro e servizio di picchetto di cui al nume- ro 4.7.5.2. 4.7.5.4 Il diritto di cui al numero 4.7.5.2 diminuisce pro rata temporis in caso di vacanze, lavoro a tempo parziale o servizio militare.
4.7.5.5 Ogni membro d’equipaggio, in un arco di tempo di 10 giorni, ha diritto a
un periodo di riposo di due volte 36 ore oppure di una volta 54 ore, considerando che vi può essere incluso il periodo di riposo di cui al numero 4.7.5.1. Questa regola non si applica ai piloti d’elicottero.
4.7.5.6 In caso di impiego di elicottero con un pilota, il periodo di riposo di
quest’ultimo è disciplinato come segue:
Giorni consecutivi in cui il pilota svolge Durata in ore del periodo di servizio di volo riposo ininterrotto dopo il periodo di servizio di volo
4 almeno 36
5 almeno 60
6 almeno 84
4 RS 220
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4.7.6 Tempi di volo dai blocchi
4.7.6.1 Per i membri d’equipaggio, la somma dei tempi di volo dai blocchi è
limitata nel modo seguente: in mezzo mese di calendario 60 ore in due mezzi mesi di calendario consecutivi 110 ore in tre mesi di calendario consecutivi 280 ore in un anno di calendario 900 ore 4.7.6.2 In caso di impiego di elicottero con un pilota, il tempo di volo dai bloc- chi di quest’ultimo è limitato a un massimo di sette ore al giorno; ecce- zionalmente, il tempo di volo dai blocchi può ammontare a un massimo di otto ore per un giorno ogni mese di calendario.
4.7.7 Registrazioni
4.7.7.1 L’esercente deve registrare costantemente i tempi di lavoro e i periodi di servizio dell’equipaggio.
4.7.7.2 L’UFAC può emanare norme sul modo di procedere a tale registrazione.
4.7.7.3 Le registrazioni devono essere conservate due anni.
4.7.7.4 Su richiesta, l’UFAC deve essere informato in merito ai tempi di lavoro
e ai periodi di servizio dell’equipaggio nonché a specifici ritmi di lavoro per i membri d’equipaggio.
N. 4.15
4.15 Protezione della salute e sicurezza dei membri d’equipaggio
4.15.1 La protezione della salute e della sicurezza dei membri dell’equipaggio
di volo è conforme alla Direttiva 2000/79/CE5.
4.15.2 L’esercente adotta tutte le misure necessarie a garantire una protezione
della salute e della sicurezza dei membri d’equipaggio adeguata al tipo di attività. A tale scopo, l’esercente mette in ogni momento a disposi- zione dei membri d’equipaggio servizi e mezzi di protezione e preven- zione appropriati.
4.15.3 L’esercente che intende organizzare il lavoro secondo un determinato
ritmo tiene conto del principio generale secondo cui il lavoro deve essere adattato al membro d’equipaggio.
4.15.4 Se un membro d’equipaggio soffre di problemi di salute che dipendono,
in modo riconosciuto, dal fatto di lavorare anche di notte, alla persona in questione viene assegnata, per quanto possibile, un’attività come mem- bro d’equipaggio o come membro del personale di terra adeguata alle sue attitudini e che si svolge solo di giorno.
5 GU L 302 del 1.12.2000, pag. 57; la Direttiva può essere ottenuta presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.aviation.admin.ch).
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4.15.5 Ogni membro d’equipaggio ha diritto a un esame gratuito dello stato di
salute prima di prendere per la prima volta servizio presso l’esercente.
4.15.6 Le altre visite mediche si svolgono:
a. per i membri dell’equipaggio di volo: secondo le scadenze pre- scritte dal regolamento JAR-FCL-36; b. per gli altri membri d’equipaggio: fino al 41esimo anno d’età, ogni cinque anni, in seguito ogni due anni e dal 51 esimo anno d’età ogni anno.
4.15.7 In presenza di problemi di salute riconducibili all’attività di volo, i
membri d’equipaggio hanno diritto ad una visita medica annuale.
4.15.8 I costi dell’esame dello stato di salute sono a carico dell’esercente.
N. 6.2.2 Periodo introduttivo Oltre ai documenti di bordo prescritti all’articolo 22 dell’ordinanza del 18 settembre 19957 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA), devono essere tenuti a bordo i seguenti documenti:
N. 8
8 Manutenzione degli aeromobili
8.1 Disposizioni generali
8.1.1 L’esercente è tenuto ad esercitare un’impresa di gestione del manteni-
mento della navigabilità (CAMO) conformemente all’Allegato 1, Sezio- ne A, Capitolo G del Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commis- sione, del 20 novembre 20038 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’ap- provazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (Regolamento (CE) n. 2042/2003). Si applica la versione del Regola- mento (CE) più aggiornata e valida per la Svizzera.9
6 Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing Medical. Il JAR-FCL-3 può essere consultato sul sito Internet della Joint Aviation Authorities (http://www.jaa.nl/publications/publications.html). 7 RS 748.215.1 8 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1; il Regolamento può essere ottenuto presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.aviation.admin.ch). 9 La versione del Reg. più aggiornata e valida per la Svizzera è indicata nell’all. all’Acc. tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).
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8.1.2 Per il resto, per la manutenzione di aeromobili e di parti di aeromobili si applicano: a. l’ordinanza del 18 settembre 199510 concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA); b. l’ordinanza 2 del 19 marzo 200411 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (O 2 IMA); c. l’ordinanza del 25 agosto 200012 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili.
8.2 Manuale per la gestione del mantenimento della navigabilità
(CAME)
8.2.1 L’esercente allestisce un CAME.
8.2.2 Il CAME deve soddisfare i requisiti di cui all’Allegato 1, Sezione A,
Capitolo G del Regolamento (CE) n. 2042/200313.
N. 11.2
11.2 Manuale per la gestione del mantenimento della navigabilità
(CAME)
11.2.1 L’esercente allestisce un CAME.
11.2.2 Il CAME deve soddisfare i requisiti di cui all’Allegato 1, Sezione A,
Capitolo G del Regolamento (CE) n. 2042/200314.
N. 13.2
13.2 Disposizioni finali della modifica del 20 luglio 2007
13.2.1 Gli esercenti sono tenuti ad adeguarsi entro il 31 dicembre 2007 alla
modifica del 1° agosto 2007 della presente ordinanza.
13.2.2 Entro il 31 ottobre 2007 essi trasmettono all’UFAC, per approvazione, i
regolamenti d’esercizio adattati.
10 RS 748.215.1 11 RS 748.127.4 12 RS 748.127.2 13 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1; il Regolamento può essere ottenuto presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.aviation.admin.ch). 14 GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1; il Regolamento può essere ottenuto presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile, 3003 Berna (www.aviation.admin.ch).
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II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2007.
20 luglio 2007 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
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