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AS 2007 4345

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 23 aprile 1997 Approvata dall'Assemblea federale il 12 marzo 19982 Applicata a titolo provvisorio dal 1° gennaio 20013

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate- ria di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio

prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) in Argentina: (i) l’imposta sul reddito (impuesto a las ganancias), (ii) l’imposta sui beni personali (impuesto sobre los bienes personales) (qui di seguito dette «imposta argentina»); b) in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali

RS 0.672.915.41

1 Dal testo originale francese (RO 2007 4345).

2 RU 2007 4343 3 RU 2007 4367

2007-1040 4345

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2007

(i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patri- monio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immo- biliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi del patrimonio) (qui di seguito dette «imposta svizzera»). 4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una

diversa interpretazione: a) le espressioni «uno Stato contraente» e «l’altro Stato contraente» designa- no, secondo il contesto, l’Argentina o la Svizzera; b) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; c) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione; d) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Sta- to contraente; e) per «traffico internazionale» s’intende qualsiasi attività di trasporto effettua- ta per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra località situate nell’altro Stato contraente; f) il termine «imposta» designa, secondo il contesto, l’imposta argentina o l’imposta svizzera; g) il termine «cittadini» designa: (i) tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contra- ente, (ii) tutte le persone giuridiche, società di persone e associazioni costituite conformemente alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) l’espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne l’Argentina, il Ministero dell’Economia, del Lavoro e dei Servizi Pubblici, il Segretariato di Stato delle Finanze (el Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos, Secretaria de Hacienda),

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(ii) per quanto concerne la Svizzera, il direttore dell’Amministrazione fede- rale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato. 2. Per l’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espres- sioni che non vi siano definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Art. 4 Residente 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contra- ente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assogget- tata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione, del suo luogo d’iscrizione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguen- te modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato col quale le relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza dei due Stati o se non ha la cittadinanza di alcuno dei due Stati, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una

persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova la sede di direzione effettiva.

Art. 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» desi- gna una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio;

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d) un’officina; e) un laboratorio; e f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di pro- spezione o sfruttamento di risorse naturali.

3. L’espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre:

a) un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, nonché le attività di supervisione ad esso collegate, ma soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi; b) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un’impresa che agisce per mezzo di salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono nel Paese, per lo stesso progetto o per progetti collegati, per un periodo o periodi cumulati- vamente superiori ai sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi. 4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della tra- sformazione da parte di un’altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di racco- gliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l’impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a)–e), a condizione che l’insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario. 5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un’impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato

contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di

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uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività. Tuttavia, se le attività di un tale agente sono esercitate esclu- sivamente o pressoché esclusivamente per conto di questa impresa, esso non sarà considerato come un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo. 7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente consegue da beni immobili

(compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell’altro Stato contraen- te, sono imponibili in detto altro Stato. 2. L’espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un’impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Art. 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato con- traente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un’impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

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3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizza- zione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. 4. Qualora in uno degli Stati contraenti si usi determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell’impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impe- discono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo il riparto in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l’impresa. 6. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente consegue dall’assicurazione di beni situati nell’altro Stato contraente o di persone che al momento della conclusione del contratto di assicurazione sono resi- denti di questo altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato, indipendentemente dal fatto che l’impresa eserciti o no la sua attività in questo altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione. Tuttavia, in tale ipotesi, l’imposta così stabilita in questo altro Stato non può eccedere il 2,5 per cento dell’ammontare lordo del premio d’assicurazione.

8. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in

altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromo- bili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede di direzio- ne effettiva dell’impresa. 2. Se la sede di direzione effettiva di un’impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto d’immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d’immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l’esercente la nave. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un «pool», a un esercizio in comune o a un organismo internazio- nale di esercizio.

4. Ai fini del presente articolo:

a) il termine «utili» comprende: (i) gli utili, gli utili netti, le entrate lorde e i redditi derivanti direttamente dall’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili, e

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(ii) gli interessi sulle somme derivanti dall’esercizio, nel traffico inter- nazionale, di navi o di aeromobili, a condizione che detti interessi siano pagati a titolo di fondi collegati a questo esercizio; b) l’espressione «esercizio di navi o di aeromobili» nel traffico internazionale da parte di un’impresa di uno Stato contraente comprende: (i) il noleggio o la locazione di navi o di aeromobili, (ii) la locazione di contenitori e di equipaggiamenti ad essi accessori, e (iii) l’alienazione di navi, di aeromobili, di contenitori e di equipaggiamenti ad essi accessori, da parte di questa impresa, a condizione che il noleggio, la locazione o l’alienazione sia accessorio all’esercizio, nel traffico internazionale, di navi o di aeromobili da parte di detta impresa.

Art. 9 Imprese associate

1. Allorché

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contra- ente; o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla dire- zione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e imposti di conseguenza. 2. Quando utili in base ai quali un’impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un’impresa dell’altro Stato contraente e imposti di conseguenza, e gli utili così inclusi sarebbero stati conseguiti dall’impresa dell’altro Stato contraente se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di raggiungere un accordo sugli aggiustamenti da apportare agli utili nei due Stati contraenti. 3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un’impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, non oltre sei anni dalla fine dell’anno in cui gli utili oggetto di tale rettifi- ca sarebbero stati conseguiti da un’impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

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Art. 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di queste limitazioni. Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l’imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 5. Qualora una società residente di uno Stato contraente consegua utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare

alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costitui- scono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell’ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti

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degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d’applicazione di questa limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:

a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati su un’obbligazione, su un riconoscimento di debito o su un altro titolo analogo del Governo di questo Stato contraente o di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente, a condizione che un residente di questo altro Stato ne sia il beneficiario effettivo; b) gli interessi provenienti dall’Argentina e pagati ad un residente della Svizze- ra sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato oppure a titolo di credito approvato, garan- tito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni oppure da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti; c) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente dell’Argen- tina sono imponibili soltanto in Argentina se sono pagati a titolo di mutuo accordato, garantito o assicurato, oppure a titolo di credito approvato, garan- tito o assicurato dal «Banco Central de la Republica Argentina», dal «Banco de la Nación Argentina» o dal «Banco de la Provincia de Buenos Aires» come designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti; d) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall’imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente e se sono pagati per un debito risultante dalla vendita a credito da parte di un residente di questo altro Stato di macchine o equipaggiamenti industriali; e e) gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall’imposta in questo Stato se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente e se sono pagati a titolo di mutuo finalizzato allo sviluppo accordato da una banca ad un tasso preferenziale, a condizione che la durata di questo mutuo non sia inferiore ai cinque anni. 4. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsivoglia natura, garantiti o no da ipoteca, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri

frutti relativi a detti titoli, nonché ogni altro reddito assimilabile, in base alla legisla- zione dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito. Tuttavia, il termine «interessi» non comprende i redditi menzionati nell’articolo 8 o nell’articolo 10. 5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficia- rio degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contra- ente dal quale provengono gli interessi un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed il credito generatore degli interes-

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si si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debit- ore è questo stesso Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residen- te o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere imposti anche nello Stato contraente dal

quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere: a) il 3 per cento dell’ammontare lordo dei pagamenti per l’uso o la concessione in uso di informazioni; b) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei pagamenti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, drammatica, musicale o su un’altra opera artistica (esclusi tuttavia i canoni per pellicole cinemato- grafiche e per altre opere registrate su pellicole, nastri magnetici o altri mez- zi di riproduzione destinati alla televisione); c) il 10 per cento dell’ammontare lordo dei pagamenti per l’uso o la concessio- ne in uso di brevetti, di marchi di fabbrica o di commercio, di disegni o di modelli, di progetti, di formule o di procedimenti segreti, come pure per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali o scientifici, nonché per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale o scientifico, compresi i pagamenti per la fornitura di assistenza tecnica; e d) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei canoni in tutti gli altri casi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di informazioni, di diritti d’autore su opere letterarie, drammatiche, musicali o su altre opere artistiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedi-

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menti segreti o ogni altro bene immateriale, oppure per l’uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici o per informazioni concer- nenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; questo termine comprende anche i compensi per la fornitura di assistenza tecnica e i compensi di qualsiasi natura per pellicole cinematografiche e per altre opere registrate su pelli- cole, nastri magnetici o altri mezzi di riproduzione destinati alla televisione. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti, nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7. 5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le dispo- sizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente consegue dall’alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all’articolo 6 e che sono situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in quest’ultimo Stato. 2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall’alienazione di detta stabile organizza- zione (da sola o con l’intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili, impiegati nel traffico internazionale, o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui gli utili dell’impresa sono imponibili secondo l’arti- colo 8 della presente Convenzione.

4. Gli utili che una persona fisica residente di uno Stato contraente consegue

dall’alienazione di azioni o di altre quote sociali di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato menzionato.

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Art. 14 Servizi personali 1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve per un lavoro subordinato, come pure i redditi che egli consegue da una libera professione, sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che il lavoro, i servizi o le attività non vengano prestati o esercitati nell’altro Stato contraente. Se il lavoro, i servizi o le attività sono quivi prestati o esercitati, le rimunerazioni o i redditi sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni o i redditi che un residente di uno Stato contraente consegue da un lavoro subordinato, da altri servizi o attività prestati o esercitati nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nel corso di un periodo di dodici mesi; e b) le rimunerazioni o i redditi sono pagati da una persona o per conto di una persona che non è residente dell’altro Stato; e c) l’onere delle rimunerazioni o dei redditi non è a carico di una stabile orga- nizzazione che detta persona ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni

ricevute per un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile esercitato nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situato il luogo di direzione effettiva dell’impresa.

Art. 15 Partecipazioni agli utili e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di ammini- strazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

Art. 16 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, i redditi che un residente di uno Stato contraente consegue dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall’artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14, nello Stato contraente nel quale dette prestazioni sono svolte.

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3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano qualora sia stabilito che né

l’artista dello spettacolo o lo sportivo né persone a loro associate partecipino diret- tamente o indirettamente agli utili della persona citata nel suddetto paragrafo. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività esercitate in uno Stato contraente da un residente dell’altro Stato contraente nel quadro di una visita, nel primo Stato, di un’organizzazione senza scopo di lucro dell’altro Stato, qualora la visita sia sostanzialmente finanziata mediante fondi pubblici.

Art. 17 Pensioni e rendite 1. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18, le pensioni («jubila- ciones») pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Le rendite pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato. Il termine «rendite» utilizzato nel presente articolo designa una somma determinata pagabile periodicamente vita natural durante a scadenze stabilite, oppure per un periodo di tempo determinato o determinabile, quale contropartita di una adeguata e completa prestazione in denaro o valutabile in denaro. 3. Le pensioni alimentari e altri pagamenti di mantenimento versati ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 18 Funzioni pubbliche 1. a) Le rimunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale ad una persona fisica, a titolo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali rimunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contra- ente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un resi- dente di detto altro Stato contraente che: (i) abbia la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i ser- vizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, da una sua suddivisione

politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica a titolo di servizi resi a tale Sta- to, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la citta- dinanza.

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3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle rimunerazioni e alle pensioni pagate a titolo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o com- merciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

Art. 19 Studenti Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è, o era imme- diatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di forma- zione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme pro- vengano da fonti situate fuori di questo Stato.

Art. 20 Patrimonio 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati all’articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente possiede nell’altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato. 3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazio- nale nonché da beni mobili destinati al loro esercizio è imponibile soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa. 4. Le azioni o altre quote sociali emesse da una società residente di uno Stato con- traente e detenute da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 21 Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne l’Argentina, la doppia imposizione sarà evitata nel modo

seguente: Qualora un residente dell’Argentina consegua redditi o possieda un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, l’Argentina computa sull’imposta che preleva sul reddito o sul patrimonio di questo residente un ammontare pari all’imposta su questi redditi o su questo patrimonio pagabile in Svizzera. Questo computo non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o al patrimonio che sono imponibili in Svizzera.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo

seguente: Qualora un residente della Svizzera consegua redditi o possieda un patrimonio che, giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Argentina, la Svizzera esenta dall’imposta tali redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposi-

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zioni del paragrafo 3, ma può, per determinare l’imposta afferente ai rimanenti redditi o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l’aliquota corrispon- dente all’intero reddito o all’intero patrimonio, senza tener conto dell’esenzione.

3. Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che,

secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sono imponibili in Argentina, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: a) computo dell’imposta pagata in Argentina, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sull’imposta svizzera sui redditi di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde ai redditi imponibili in Argentina; o b) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o c) esenzione parziale dall’imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all’imposta prelevata in Argentina sull’ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni. La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conforme- mente alle norme svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipula- te dalla Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

4. Qualora riceva dividendi da una società residente dell’Argentina, una società

residente della Svizzera fruisce, per quanto riguarda la riscossione dell’imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

Art. 22 Non discriminazione 1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraen- te ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. 2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contra- ente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favore- vole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d’imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari. 3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9, del paragrafo 7 dell’articolo 11 o del paragrafo 6 dell’articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un

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residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un’impresa di uno Stato contraente nei confronti di un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un resi- dente del primo Stato. 4. Le imprese di uno Stato contraente il cui capitale è, in tutto o in parte, diretta- mente o indirettamente, detenuto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese analoghe del primo Stato. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Art. 23 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dalle impu- gnative previste dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nel campo di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 22, a quella dello Stato contraente di cui ha la cittadinanza. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. 2. L’autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soluzione soddisfacente, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraen- te, al fine di evitare un’imposizione non conforme alla Convenzione. 3. Uno Stato contraente non aumenterà la base del calcolo dell’imposta di un resi- dente di uno dei due Stati contraenti includendo in essa elementi di reddito che siano stati già imposti nell’altro Stato contraente dopo la scadenza dei termini previsti dal suo diritto interno e, in ogni caso, non oltre sei anni dalla fine del periodo fiscale nel corso del quale i redditi in questione sono stati realizzati. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o dissipare i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. 5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione e possono comunicare direttamente fra di loro per facilitare l’applicazione della Convenzione.

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Art. 24 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari. 2. Nonostante le disposizioni dell’articolo 4, una persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato contraente, situate nell’altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata, ai fini della presente Convenzione, residente dello Stato accre- ditante, a condizione che abbia nello Stato accreditante gli stessi obblighi in materia d’imposta sul reddito complessivo o sul patrimonio dei residenti di detto Stato. 3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappre- sentanza consolare o di una delegazione permanente di uno Stato terzo, che soggior- nano nel territorio di uno Stato contraente e non sono trattati, in materia d’imposta sul reddito o sul patrimonio, come residenti dell’uno o dell’altro Stato contraente.

Art. 25 Entrata in vigore

1. I Governi dei due Stati contraenti si notificheranno reciprocamente l’adempi-

mento delle procedure costituzionali necessarie per l’entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell’ultima delle

notificazioni menzionate nel paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili nei due Stati contraenti: a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accredi- tati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della presente Convenzione; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte dovute per l’anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

3. L’Accordo fra il Governo della Repubblica Argentina e la Confederazione Sviz-

zera concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea, concluso con scambio di note del 13 gennaio 19504, è sospeso e non è applicabile fino a quando la presente Convenzione resta in vigore.

Art. 26 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica e con un preavviso scritto almeno sei mesi prima della fine di ogni anno civile dalla data a partire dalla quale la Convenzione è entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile nei due Stati contraenti:

4 RU 1950 576

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a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accredi- tati il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito e sul patrimonio, alle imposte dovute per l’anno fiscale che inizia il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Buenos Aires, il 23 aprile 1997, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione divergen- te fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Argentina: Flavio Cotti Guido di Tella

Protocollo

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Argentina, all’atto della firma della Convenzione conclusa tra i due Stati a Buenos Aires il 23 aprile 1997 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte inte- grante della Convenzione.

1. Ad articolo 5

Con riferimento alle disposizioni della lettera f) del paragrafo 2, resta inteso che l’espressione «sfruttamento di risorse naturali» comprende le attività di pesca, qua- lora queste continuino per più di novanta giorni durante un periodo di dodici mesi.

2. Ad articolo 7

a) Con riferimento al paragrafo 1, resta inteso che, se un’impresa vende merci o esercita un’attività di natura identica o analoga alle vendite o alle attività industriali e commerciali esercitate dalla stabile organizzazione, gli utili dell’impresa sono attribuibili alla stabile organizzazione nella misura in cui questa abbia partecipato attivamente alla realizzazione di dette attività. In tal caso, alla stabile organizzazione è attribuita la parte di utili corrispondente alle attività da essa eseguite. b) Con riferimento ai paragrafi 1 e 2, resta inteso che, nei casi di contratti per lavori di sorveglianza, fornitura, montaggio o costruzione di attrezzature industriali o di locali industriali, commerciali o scientifici nonché per lavori pubblici, che un’impresa esegue per mezzo di una sua stabile organizza- zione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell’importo totale del contratto ma unicamente sulla base della parte di contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato dove essa è situata. Gli utili afferenti alla parte di contratto eseguita dalla sede principale dell’impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui l’impresa è residente. c) Con riferimento al paragrafo 3, resta inteso che uno Stato contraente non è obbligato ad accordare la deduzione di spese occorse all’estero che non si possono ragionevolmente attribuire all’attività svolta dalla stabile organizza- zione, tenuto conto dei principi generali contenuti nella legislazione interna concernente le spese di direzione, di amministrazione e di prestazioni d’assistenza. d) Con riferimento al paragrafo 5 dell’articolo 7 e nonostante le disposizioni della lettera d) del paragrafo 4 dell’articolo 5, resta inteso che l’esportazione

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2007 Conv. con l'Argentina

di merci acquistate in Argentina dall’intermediario di una sede fissa di affari di un’impresa svizzera è sottoposta alla vigente legislazione interna argenti- na in materia di esportazioni.

3. Ad articolo 10

Nessuna disposizione della Convenzione impedisce all’Argentina di imporre, all’aliquota prevista dalla legge argentina, gli utili o i redditi attribuibili a una stabile organizzazione mantenuta in Argentina da una società residente della Svizzera. Tuttavia, l’ammontare totale dell’imposta così applicata non potrà eccedere l’imposta prelevata sugli utili di una società argentina aumentati del 10 per cento dopo deduzione di questa imposta sugli utili.

4. Ad articoli 10 e 11

Resta inteso che nei casi in cui dividendi o interessi siano sgravati d’imposta in Svizzera conformemente alla Convenzione e siano considerati come redditi di fonte straniera secondo la legislazione vigente in Argentina e per questa ragione siano esenti dall’imposta in Argentina, la Svizzera può imporre questi dividendi o interessi come se la Convenzione non fosse applicabile.

5. Ad articolo 12

a) Con riferimento al paragrafo 2, resta inteso che fino a quando la Svizzera, in base alla sua legislazione interna, non preleva alcuna imposta alla fonte sui canoni pagati a non residenti, le disposizioni del paragrafo 2 non sono appli- cabili e i canoni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario dei canoni è residente. b) Con riferimento alla lettera c) del paragrafo 2, resta inteso che l’espressione «assistenza tecnica» si riferisce unicamente all’assistenza fornita nello Stato contraente di cui la persona che fornisce l’assistenza tecnica è residente. In questo caso, l’altro Stato contraente accorda la deduzione delle spese diret- tamente legate a questa attività. c) Con riferimento alla lettera c) del paragrafo 2, resta inteso che i canoni di locazione (leasing) pagati a titolo di locazione connessa con un diritto d’opzione (leasing con opzione d’acquisto di macchine, di equipaggiamenti scientifici o industriali) provenienti da uno Stato contraente sono esentati dall’imposta in questo Stato alle condizioni previste dalla sua legislazione.

6. Ad articolo 13

Con riferimento al paragrafo 4, resta inteso che se uno Stato contraente introduce un’imposta sugli utili realizzati con l’alienazione di azioni o di altri diritti sociali di una società residente di uno Stato contraente, le autorità competenti si consulteranno al fine di pervenire ad un accordo sulla modifica della Convenzione.

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7. Ad articoli 7, 10, 11 e 12

Resta inteso che se, dopo la data della firma della presente Convenzione, la Repub- blica Argentina dovesse – con uno Stato terzo, membro dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici – concordare in una Convenzione aliquote d’imposta alla fonte inferiori a quelle previste nella presente Convenzione per i contratti di assicurazione considerati nel paragrafo 7 dell’articolo 7, per i dividendi considerati nell’articolo 10, per gli interessi considerati nell’articolo 11 e per i cano- ni di cui all’articolo 12, queste aliquote inferiori (compresa un’esenzione fiscale) sono applicabili automaticamente ai fini della presente Convenzione a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione firmata dall’Argentina con questo Stato terzo.

8. Ad articolo 21

Nella misura in cui, conformemente alla legislazione in vigore in Svizzera, dividendi pagati ad un residente della Svizzera da una società residente dell’Argentina oppure utili industriali o commerciali attribuibili ad una stabile organizzazione che un’impresa residente della Svizzera mantiene in Argentina, sono esentati dall’im- posta in Svizzera, non si applica l’articolo 21 della legge argentina sull’imposta sul reddito (legge n. 20 628, nella versione adottata nel 1986 e suoi emendamenti suc- cessivi) in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Il suddetto articolo della legge argentina sull’imposta sul reddito si applica soltanto nei casi in cui, conformemente alle sue disposizioni, il beneficiario effettivo, resi- dente della Svizzera, sia assoggettato all’imposta svizzera sul reddito per i redditi provenienti da fonte argentina e esenti da imposta in Argentina sulla base della legislazione che accorda speciali agevolazioni fiscali in vista della promozione di attività regionali o settoriali.

Fatto a Buenos Aires, il 23 aprile 1997, in due esemplari in lingua francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso d’interpretazione diver- gente fra il testo francese e spagnolo, prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica Argentina: Flavio Cotti Guido di Tella

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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.) | Lexipedia | Lexipedia