AS 2007 6087
Legge federale sulla procedura penale
Legge federale sulla procedura penale
Modifica del 23 marzo 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 20061, decreta:
I La legge federale del 15 giugno 19342 sulla procedura penale è modificata come segue:
Art. 17 cpv. 4–7 4 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dall’attività che i loro organi svolgono in qualità di polizia giudiziaria della Confederazione. 5 Il Cantone restituisce alla Confederazione le indennità percepite nella misura in cui le spese straordinarie siano coperte dal pagamento delle spese processuali o da una confisca.
6 Il Consiglio federale definisce mediante ordinanza:
a. le categorie di spese straordinarie che possono essere computate; b. l’ammontare delle indennità; può prevedere importi forfettari per i costi del personale. 7 Nei limiti fissati dall’ordinanza del Consiglio federale, il procuratore generale della Confederazione può convenire con i Cantoni interessati i particolari relativi alla for- nitura di prestazioni, alle spese computabili e al loro indennizzo.
Art. 106 cpv. 2 Abrogato
Art. 257 1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese straordinarie loro occasionate dalla procedura investigatoria e dall’istruzione. 2 I particolari relativi all’indennizzo sono retti dall’articolo 17 capoversi 5–7.