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AS 2007 821

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (Ordinanza sui prodotti chimici, OPChim)

Modifica del 28 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20051 sui prodotti chimici è modificata come segue:

Sostituzione di termini 1 Negli articoli 36 lettera c e 95 capoverso 7 il termine «cosmetici» è sostituito con «prodotti cosmetici».

2 Concerne soltanto il testo tedesco.

3 Concerne soltanto il testo tedesco.

4 Concerne soltanto il testo francese.

5 Nell’articolo 5 lettera e il termine «infezioni» è sostituito con «infiammazioni».

Art. 1 cpv. 4 e 6

4 Concerne soltanto il testo francese.

6 Per le sostanze e i preparati importati, muniti di una nuova etichetta e riesportati si applica esclusivamente l’articolo 49.

Art. 2 cpv. 1 lett. c e 2 lett. d

1 Ai fini di una precisazione rispetto alla LPChim, nella presente ordinanza si

intende per: c. fabbricante:

1. ogni persona fisica o giuridica avente il domicilio, la sede sociale o una

succursale in Svizzera che, a titolo professionale o commerciale, fab- brica, ottiene o importa sostanze, preparati od oggetti,

2. per fabbricante si intende anche chi acquista sostanze, preparati od

oggetti in Svizzera e, a titolo commerciale, li fornisce in una compo- sizione invariata: – con un nome proprio e senza indicare il nome del fabbricante ori- ginario,

1 RS 813.11

2006-1583 821

Ordinanza sui prodotti chimici RU 2007

– con un nome commerciale proprio, – in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante origi- nario, o – per un altro impiego,

3. una persona che fa fabbricare una sostanza, un preparato o un oggetto

da un terzo in Svizzera è considerata fabbricante esclusivo se ha il domicilio, la sede sociale o una succursale in Svizzera.

2 Nella presente ordinanza si intende inoltre per:

d. prodotto intermedio: le sostanze fabbricate e utilizzate esclusivamente per l’ulteriore trattamento chimico e trasformate all’occorrenza in una o più altre sostanze;

Art. 7 cpv. 1 secondo periodo 1 … Egli è tenuto a classificare, imballare ed etichettare le sostanze o i preparati e a redigere una scheda di dati di sicurezza secondo le prescrizioni della presente ordi- nanza.

Art. 12 nota a piè di pagina 15 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/08/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).

Art. 12 cpv. 2 lett. a Concerne soltanto il testo francese.

Art. 17 cpv. 2 ultimo periodo 2… I requisiti per tali rapporti non possono esulare dalla descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera a o d.

Art. 18 cpv. 2 lett. g Abrogata

Art. 19 Descrizione tecnica 1 La descrizione tecnica deve contenere, in funzione della quantità della sostanza che il fabbricante svizzero o, in caso d’importazione, il fabbricante straniero immette complessivamente sul mercato ogni anno in Svizzera e nello SEE: a. per i quantitativi superiori a una tonnellata: le indicazioni secondo l’allegato VII A della direttiva 67/548/CEE; b. per i quantitativi compresi tra 100 kg e una tonnellata: le indicazioni secondo l’allegato VII B della direttiva 67/548/CEE; c. per i quantitativi compresi tra 10 e 100 kg: le indicazioni secondo l’alle- gato VII C della direttiva 67/548/CEE;

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d. per i polimeri assoggettati all’obbligo di notifica: le indicazioni secondo l’allegato VII D della direttiva 67/548/CEE. 2 Alla prima notifica di una nuova sostanza, l’organo di notifica, d’intesa con i servizi di valutazione, può accettare un compendio della descrizione tecnica se il notificante dimostra che: a. nell’UE la durata di protezione dei dati è scaduta; e b. l’identità di una sostanza e il tenore e l’identità delle impurezze sono uguali a quelli della sostanza notificata nell’UE.

Art. 26 cpv. 2 lett. e

2 La comunicazione deve comprendere i seguenti dati e documenti:

e. la quantità della sostanza che il fabbricante prevede di immettere annual- mente sul mercato in Svizzera.

Art. 31 cpv. 2 2 Il termine secondo il capoverso 1 lettera b è di 30 giorni se sono stati presentati i seguenti documenti: a. un attestato ufficiale secondo cui la sostanza è autorizzata nell’UE; o b. una descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b o c.

Art. 34 cpv. 1 lett. b 1 Le prove intese a determinare le proprietà di sostanze e preparati si svolgono:

b. secondo le direttive sui test dell’Organizzazione per la cooperazione e lo svi- luppo economico (OCSE) del gennaio 20072 per i prodotti chimici (direttive dell’OCSE sui test).

Art. 35 cpv. 3 3 I requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 sono considerati adempiuti se gli imballaggi soddisfano le disposizioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o navigabile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta.

Art. 37 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 4 1 I contenitori di sostanze e preparati che sono venduti al pubblico devono essere muniti di chiusure di sicurezza a prova di bambino se:

2 OECD Guidelines for the Testing of Chemicals – gen. 2007. I testi delle direttive sui test sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

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2 I contenitori di sostanze e preparati venduti al pubblico e etichettati come tossici, nocivi per la salute, corrosivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili devono recare indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto. Sono eccettuati gli aero- sol etichettati soltanto come estremamente infiammabili o facilmente infiammabili.

4 Per quanto concerne le confezioni spray che non rientrano nel campo d’appli-

cazione della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle prescrizioni d’imballaggio della presente ordinanza, gli articoli 1 e 2, nonché i punti 2.1, 3, 4, 5 e 6 dell’allegato alla direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 19754 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

Art. 41 Etichettatura di nuove sostanze non ancora completamente sottoposte a test Le sostanze notificate con una descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera b o c, nonché le sostanze che secondo l’articolo 17 capoverso 1 lettere a–d, f e g non sono assoggettate all’obbligo di notifica, devono inoltre essere contras- segnate, fintanto che non esiste ancora la descrizione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera a, con l’indicazione «Attenzione – sostanza non ancora com- pletamente sottoposta a test».

Art. 42 Concerne soltanto il testo francese.

1 L’etichettatura deve essere effettuata direttamente su ogni imballaggio o mediante un’etichetta saldamente fissata ad ogni imballaggio; deve essere formulata in almeno due lingue ufficiali ed essere chiaramente visibile, ben leggibile e duratura. 1bis D’intesa con i servizi di valutazione, l’organo di notifica può concedere, su domanda motivata, agevolazioni per determinati prodotti o gruppi di prodotti, se questi sono forniti in quantità talmente piccole da rendere inverosimile un pericolo per l’essere umano e l’ambiente. L’organo di notifica tiene un elenco delle eccezioni concesse e lo rende accessibile al pubblico. 3 D’intesa con singoli utilizzatori finali commerciali, le sostanze e i preparati forniti agli stessi utilizzatori finali possono essere etichettati in una sola lingua ufficiale o in inglese.

3 RS 817.0 4 GU L 147 del 9 giu. 1975, pag. 40, modificata l’ultima volta dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

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Art. 48 Imballaggi interni e imballaggi per il trasporto

1 Le disposizioni degli articoli 39–47 sono considerate adempiute se:

a. gli imballaggi per il trasporto sono etichettati conformemente alle disposi- zioni sul trasporto per posta, per ferrovia, su strada, per via aerea o naviga- bile e attraverso gli impianti di trasporto in condotta; e b. gli imballaggi interni vengono etichettati conformemente agli articoli 39–47 prima o immediatamente dopo la rimozione dell’imballaggio per il trasporto. La responsabilità per l’imballaggio e l’etichettatura permane al fabbricante. 2 Nel caso di un singolo imballaggio, i simboli e le designazioni di pericolo possono essere tralasciati se le prescrizioni sull’etichettatura di cui al capoverso 1 lettera a sono adempiute. Sono eccettuati, a proposito dei preparati, il simbolo N e la desi- gnazione «pericoloso per l’ambiente» se non figurano come tali sull’etichetta.

Art. 50 Eccezioni 1 Gli articoli 39–49 non si applicano agli esplosivi e ai pezzi pirotecnici (art. 38), ad eccezione dei pezzi pirotecnici destinati a produrre polveri, gas e nebbia tossici. 2 Gli articoli 40–42 non si applicano alle seguenti sostanze e preparati pericolosi, se nella forma immessa sul mercato non costituiscono un pericolo per la salute dell’essere umano, in seguito a inalazione, ingestione o contatto con la pelle, né per le acque: a. ai metalli in forma compatta; b. alle leghe; c. ai preparati contenenti polimeri o elastomeri. 3 Le sostanze e i preparati classificati come nocivi per inalazione non devono essere designati come nocivi con la frase R 65 se sono immessi sul mercato in imballaggi aerosol o in contenitori muniti di un sistema di nebulizzazione sigillato.

Art. 59 cpv. 1 lett. g e h 1 Il notificante deve informare per scritto e senza indugio l’organo di notifica se:

g. per la sostanza redige o fa redigere rapporti d’esame che esulano dalla des- crizione tecnica di cui all’articolo 19 capoverso 1; h. il notificante può procurarsi altri rapporti d’esame che esulano dalla descri- zione tecnica secondo l’articolo 19 capoverso 1.

Art. 63 Concerne soltanto il testo francese.

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Art. 64 cpv. 2 2 Per i preparati notificati o annunciati secondo le disposizioni del diritto anteriore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza occorre notificare soltanto l’etichettatura e la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le cate- gorie di cui all’articolo 65 capoverso 4.

Art. 65 cpv. 4

4 Per le vecchie sostanze pericolose per l’ambiente e i preparati pericolosi per

l’ambiente occorre comunicare, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 64 capo- verso 1, la prevista quantità annuale immessa sul mercato secondo le categorie: meno di 1 tonnellata, tra 1 e 10 tonnellate, tra 10 e 100 tonnellate, oltre 100 tonnel- late.

Art. 67 cpv. 2 2 Se la quantità di vecchie sostanze pericolose per l’ambiente e di preparati perico- losi per l’ambiente effettivamente consegnata all’anno diverge dalla categoria annunciata della quantità immessa sul mercato (art. 65 cpv. 4), occorre comunicare entro il 31 marzo dell’anno successivo la quantità immessa sul mercato l’anno precedente secondo le categorie menzionate nell’articolo 65 capoverso 4.

Art. 68 lett. b Abrogata

Art. 69 lett. d, f–i Sono eccettuati dagli obblighi di annuncio secondo il presente capitolo: d. le sostanze e i preparati esclusivamente impiegati nelle derrate alimentari, negli agenti terapeutici e negli alimenti per animali; f. gli esplosivi e i pezzi pirotecnici che sottostanno all’obbligo d’autorizza- zione secondo l’ordinanza del 27 novembre 20005 sugli esplosivi; g. le sostanze acquistate in Svizzera; h. i preparati acquistati in Svizzera e forniti in un imballaggio diverso da quello previsto dal fabbricante originario, se:

1. il nome commerciale, la composizione e l’impiego sono invariati, e

2. il nome del fabbricante originario è pure indicato;

i. le miscele di gas composte esclusivamente di gas annunciati.

5 RS 941.411

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Art. 72 cpv. 6

6 Le sostanze e i preparati pericolosi che non sono forniti a titolo commerciale

possono essere travasati e custoditi soltanto in contenitori che adempiono i seguenti requisiti: a. gli imballaggi non devono poter essere confusi con imballaggi di derrate alimentari, prodotti cosmetici, agenti terapeutici o alimenti per animali; b. il nome della sostanza o del preparato deve essere indicato nell’etichettatura; e c. la natura dell’imballaggio deve essere conforme all’articolo 35.

Art. 75 cpv. 3 3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili dal pubblico senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.

Art. 76 lett. a n. 7 Sono considerati particolarmente pericolosi le sostanze e i preparati che: a. devono essere etichettati:

7. come pericolosi per l’ambiente con la frase R 50/53 in confezioni dal

contenuto superiore a 1 kg; oppure

Art. 77 Custodia 1 Per quanto concerne la custodia di sostanze e preparati particolarmente pericolosi si applica l’articolo 72.

2 Chi custodisce sostanze e preparati particolarmente pericolosi deve provvedere

affinché non siano accessibili a persone non autorizzate. 3 Le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi che non sono forniti a titolo commerciale possono essere travasati e custoditi soltanto in contenitori etichettati con i necessari simboli di pericolo.

Art. 78 cpv. 1

1 La possibilità del servisol deve essere esclusa per:

a. le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi secondo l’articolo 76 let- tera a forniti al pubblico; b. le sostanze e i preparati destinati all’autodifesa.

Art. 79 cpv. 2 2 Le sostanze e i preparati particolarmente pericolosi possono essere forniti a titolo commerciale soltanto a persone maggiorenni.

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Art. 80 cpv. 2, 3 frase introduttiva e 3bis 2 Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato parti- colarmente pericoloso deve informare l’acquirente in modo adeguato, all’atto della fornitura, sulle misure di protezione necessarie e lo smaltimento conforme alle prescrizioni. 3 Se fornisce al pubblico a titolo commerciale sostanze e preparati etichettati come tossici, esplosivi o corrosivi con la frase R 35, nonché preparati destinati all’auto- difesa, il fornitore deve, oltre a rispettare gli obblighi di cui al capoverso 2: 3bis L’invio di sostanze e preparati destinati all’autodifesa è escluso dagli obblighi di cui al capoverso 3; in tal caso l’invio deve essere raccomandato e deve figurarvi l’indicazione «da consegnare personalmente».

Art. 81 cpv. 1 primo periodo 1 Chi fornisce a titolo commerciale al pubblico una sostanza o un preparato parti- colarmente pericoloso deve possedere conoscenze specifiche. Il DFI può prevedere eccezioni.

Art. 102 Decisioni delle autorità esecutive cantonali Se dal controllo risulta che le disposizioni degli articoli 100 capoverso 2 e 101 capoverso 1 sono violate, l’autorità del Cantone in cui gli assoggettati hanno il domicilio o la sede sociale decide le misure del caso.

Art. 107 Notifica di nuove sostanze 1 Le sostanze immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordi- nanza e che secondo il nuovo diritto sottostanno all’obbligo di notifica devono essere notificate dal fabbricante all’organo di notifica entro tre anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

2 La forma della notifica è retta dall’articolo 18 capoverso 1.

3 La notifica deve recare:

a. il nome e l’indirizzo del notificante e, se il notificante importa la sostanza, il nome e l’indirizzo del fabbricante straniero; b. se il notificante è un rappresentante esclusivo, inoltre:

1. una procura del fabbricante straniero da cui risulta che questi ha desi-

gnato il notificante quale rappresentante esclusivo,

2. il nome e l’indirizzo degli importatori rappresentati,

3. la quantità di sostanze che il singolo importatore ha importato nell’anno

civile della notifica; c. indicazioni circa l’identità della sostanza secondo l’allegato VIIA della diret- tiva 67/548/CEE; d. il luogo dello stabilimento di produzione, se la sostanza è prodotta in Sviz- zera;

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e. la quantità della sostanza immessa complessivamente sul mercato in Sviz- zera e nello SEE nell’anno civile della notifica; f. indicazioni circa gli impieghi, la classificazione e l’etichettatura attuali; g. un elenco e il riassunto o i rapporti d’esame degli esami eseguiti; h. per le sostanze pericolose: una proposta di scheda di dati di sicurezza; i. se del caso, un rapporto sulla valutazione secondo l’articolo 7 capoverso 1 o 2. 4 Se la sostanza è già notificata nell’UE, allo scopo di adempiere gli obblighi di notifica secondo il capoverso 3 il notificante può presentare i seguenti documenti: a. un attestato ufficiale secondo cui la sostanza è autorizzata nell’UE o la prova che la sostanza è stata valutata ufficialmente nell’UE; b. il riassunto della descrizione tecnica presentata nella procedura di notifica dell’UE. Se nel riassunto i dati di cui al capoverso 3 mancano o non sono aggiornati, il notificante deve allegare i dati mancanti o quelli aggiornati. 5 L’organo di notifica deve inoltre esigere dal fabbricante, su richiesta di un servizio di valutazione, rapporti sugli esami nel quadro della descrizione tecnica secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera e, nonché rapporti d’esame secondo l’articolo 18 capoverso 2 lettera f.

Art. 109 Obbligo di annuncio per vecchie sostanze e per preparati 1 Per le vecchie sostanze e i preparati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza secondo le disposizioni del diritto anteriore, il fab- bricante deve adempiere gli obblighi di annuncio secondo gli articoli 61 e 64–67 entro sei mesi dalla prima immissione sul mercato conformemente al nuovo diritto.

2 Per le vecchie sostanze pericolose per l’ambiente e i preparati pericolosi per

l’ambiente che si trovano sul mercato al momento dell’entrata in vigore della pre- sente ordinanza, occorre annunciare entro il 31 marzo 2007 la quantità immessa sul mercato nel 2006 nelle categorie secondo l’articolo 65 capoverso 4.

Art. 110a Modifica dei criteri di classificazione o di etichettatura Se la modifica del 28 febbraio 2007 della presente ordinanza comporta la modifica dei criteri di classificazione o di etichettatura, le sostanze e i preparati, con l’imballaggio e l’etichettatura secondo il diritto anteriore: a. possono essere immessi nel mercato dal fabbricante nel corso dell’anno suc- cessivo all’entrata in vigore della presente modifica; b. possono essere forniti ai consumatori finali nel corso dei due anni successivi all’entrata in vigore della presente modifica.

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II L’allegato 1 è sostituito dalla nuova versione qui annessa. L’allegato 2 è modificato come segue:

N. 1 lett. c, d Devono essere indicati: c. gli elementi identificatori della ditta: l’identificazione del fabbricante della sostanza o del preparato e il suo indirizzo completo e numero di telefono; d. i numeri telefonici di chiamata urgente. Va indicato il numero telefonico del fabbricante. Per informazioni di carattere medico può essere indicato il nu- mero telefonico di chiamata urgente del centro d’informazione tossicologica (art. 91).

N. 2 cpv. 2 lett. a, nota a piè di pagina 41 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12). I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure possono essere consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

III L’ordinanza del 18 maggio 20056 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 72a Sezione 2a: Disposizioni transitorie della modifica del 28 febbraio 20077

1 Se sono stati classificati ed etichettati conformemente al diritto anteriore, i prodotti fitosanitari la cui classificazione o etichettatura deve essere modificata in seguito alla modifica del 28 febbraio 20078 dell’ordinanza del 18 maggio 20059 sui prodotti chimici possono essere: a. immessi sul mercato fino al 31 luglio 2010; b. venduti al consumatore finale fino al 31 luglio 2011. 2 Le proposte di nuova classificazione ed etichettatura devono essere presentate al servizio di omologazione in occasione della prossima verifica o modifica dell’auto- rizzazione, ma al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

6 RS 916.161 7 RU 2007 821 8 RU 2007 821 9 RS 813.11

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IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2007.

28 febbraio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (art. 39 cpv. 2, 40 cpv. 1, 46, 47 cpv. 2, 100 cpv. 2 lett. c)

Etichettatura di sostanze e preparati

1 Pericoli

1.1 Simboli e indicazioni di pericolo

1 Per l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi si devono utilizzare i seguenti simboli e indicazioni di pericolo: E O F+

Esplosivo Comburente Estremamente infiammabile

F N T+

Facilmente infiammabile Pericoloso per l’ambiente Molto tossico

T Xn C

Tossico Nocivo Corrosivo Xi

Irritante

2 I simboli devono essere stampati in nero su sfondo arancione.

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1.2 Attribuzione dei simboli e delle indicazioni di pericolo

1 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con i simboli e le indicazioni di pericolo appropriati. 2 Le sostanze classificate ufficialmente devono essere etichettate con i simboli e le indicazioni di pericolo attribuite dalle autorità. 3 Se da una classificazione effettuata dal fabbricante risulta che una sostanza o un preparato dovrebbe essere contrassegnata con più simboli di pericolo, si applicano le regole seguenti: a. apponendo il simbolo di pericolo T+ o T, si può rinunciare ai simboli di peri- colo Xn, Xi e C; b. apponendo il simbolo di pericolo C, si può rinunciare ai simboli di pericolo Xn e Xi; c. apponendo il simbolo di pericolo E, si può rinunciare ai simboli F, F+ e O; d. apponendo il simbolo di pericolo Xn, si può rinunciare al simbolo di peri- colo Xi.

2 Rischi specifici

2.1 Frasi R semplici

R1 Esplosivo allo stato secco. R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione. R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili. R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria. R7 Può provocare un incendio. R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili. R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. R 10 Infiammabile. R 11 Facilmente infiammabile. R 12 Estremamente infiammabile. R 14 Reagisce violentemente con l’acqua. R 15 A contatto con l’acqua libera gas estremamente infiammabili. R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

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R 17 Spontaneamente infiammabile all’aria. R 18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/facilmente infiammabili. R 19 Può formare perossidi esplosivi. R 20 Nocivo per inalazione. R 21 Nocivo a contatto con la pelle. R 22 Nocivo per ingestione. R 23 Tossico per inalazione. R 24 Tossico a contatto con la pelle. R 25 Tossico per ingestione. R 26 Molto tossico per inalazione. R 27 Molto tossico a contatto con la pelle. R 28 Molto tossico per ingestione. R 29 A contatto con l’acqua libera gas tossici. R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso. R 31 A contatto con acidi libera gas tossici. R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossici. R 33 Pericolo di effetti cumulativi. R 34 Provoca ustioni. R 35 Provoca gravi ustioni. R 36 Irritante per gli occhi. R 37 Irritante per le vie respiratorie. R 38 Irritante per la pelle. R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. R 40 Possibili effetti cancerogeni. R 41 Rischio di gravi lesioni oculari. R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione. R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. R 45 Può provocare il cancro. R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. R 48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. R 49 Può provocare il cancro per inalazione.

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R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. R 51 Tossico per gli organismi acquatici. R 52 Nocivo per gli organismi acquatici. R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. R 54 Tossico per la flora. R 55 Tossico per la fauna. R 56 Tossico per gli organismi del terreno. R 57 Tossico per le api. R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente. R 59 Pericoloso per lo strato di ozono. R 60 Può ridurre la fertilità. R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati. R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità. R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. R 64 Possibile rischio per i neonati nutriti con latte materno. R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. R 66 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. R 67 L’inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. R 68 Possibilità di effetti irreversibili.

2.2 Combinazioni delle frasi R

R 14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas estremamente infiammabili. R 15/29 A contatto con acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili. R 20/21 Nocivo per inalazione e a contatto con la pelle. R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. R 20/21/22 Nocivo per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione. R 23/24 Tossico per inalazione e a contatto con la pelle. R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione. R 23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e a contatto con la pelle.

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R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione. R 26/27 Molto tossico per inalazione e a contatto con la pelle. R 26/28 Molto tossico per inalazione e ingestione. R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, ingestione e a contatto con la pelle. R 27/28 Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione. R 36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle. R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. R 37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle. R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. R 39/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R 39/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione. R 39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 39/26 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione. R 39/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle. R 39/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione. R 39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle. R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione. R 39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione. R 39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle.

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R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle. R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione. R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle. R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione. R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione. R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 50/53 Molto tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l’ambiente acquatico. R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, a lungo termine può avere effetti nocivi per l’ambiente acquatico. R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, a lungo termine può provocare effetti nocivi per l’ambiente acquatico. R 68/20 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione. R 68/21 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili a contatto con la pelle. R 68/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per ingestione.

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R 68/20/21 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle. R 68/20/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione e ingestione. R 68/21/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione. R 68/20/21/22 Nocivo per la salute: possibili effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

2.3 Attribuzione delle frasi R

1 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere etichettati, conformemente alla loro classificazione, con le frasi R appropriate. 2 Le sostanze classificate ufficialmente devono essere etichettate con le frasi R attri- buite ufficialmente. 3 Per principio non devono figurare più di sei frasi R. Per ogni proprietà pericolosa risultante da una classificazione di una sostanza o di un preparato, occorre tuttavia apporre almeno una frase R che indichi il pericolo principale. Le combinazioni di frasi R sono considerate come una frase R.

2.4 Scelta delle frasi R

1 Le frasi R sono attribuite alle sostanze in funzione dei seguenti criteri e priorità:

a. pericoli per la salute:

1. frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità rappresentata da

un simbolo,

2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità che non

sono rappresentate da un simbolo; b. pericoli dovuti a proprietà fisico-chimiche: frasi R corrispondenti alla carat- teristica di pericolosità rappresentata da un simbolo; c. pericoli per l’ambiente: frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolo- sità «pericoloso per l’ambiente». 2 Le frasi R sono attribuite ai preparati in funzione dei seguenti criteri e priorità:

a. pericoli per la salute:

1. frasi R corrispondenti a caratteristiche di pericolosità rappresentate da

un simbolo. In determinati casi le frasi R devono essere riprese dalle tabelle dell’allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE. Sull’etichetta devono figurare in particolare le frasi R delle componenti determinanti per l’attribuzione di una caratteristica di pericolosità,

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2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità attribuite

alle componenti ma che non sono rappresentate da un simbolo; b. pericoli dovuti a proprietà fisico-chimiche:

1. frasi R corrispondenti a caratteristiche di pericolosità rappresentate da

un simbolo. Sull’etichetta devono figurare in particolare le frasi R delle componenti determinanti per l’attribuzione di una caratteristica di peri- colosità,

2. frasi R corrispondenti ad altre caratteristiche di pericolosità attribuite

alle componenti ma che non sono rappresentate da un simbolo,

3. le frasi R 11 e 12 non devono essere riportate se rappresentano una

ripetizione della designazione di pericolo del simbolo; c. pericoli per l’ambiente:

1. frasi R corrispondenti alla caratteristica di pericolosità «pericoloso per

l’ambiente»,

2. se la frase R 50 è stata attribuita in aggiunta alle frasi combinate

R 51/53 o R 52/53 oppure alla sola frase R 53, occorre usare la frase combinata R 50/53.

2.5 Eccezioni

1 L’indicazione di frasi R non è necessaria per le sostanze immesse sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che: a. sono classificate come irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti; o b. sono classificate come nocive per la salute e non sono vendute al pubblico. 2 L’indicazione di frasi R non è necessaria per i preparati immessi sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che: a. sono classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti senza la frase «Rischio di gravi lesioni oculari» (R 41); o b. sono classificati come pericolosi per l’ambiente e devono essere contrasse- gnati con il simbolo di pericolo N.

3 Per i simboli di pericolo F e F+ non è necessario recare la frase R 11 o R 12.

3 Consigli di prudenza

3.1 Frasi S semplici

S1 Conservare sotto chiave. S2 Conservare fuori della portata dei bambini. S3 Conservare in luogo fresco. S4 Conservare lontano da locali di abitazione.

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S5 Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante). S6 Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante). S7 Conservare il recipiente ben chiuso. S8 Conservare al riparo dall’umidità. S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato. S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. S 14 Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 15 Conservare lontano dal calore. S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare. S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili. S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. S 20 Non mangiare né bere durante l’impiego. S 21 Non fumare durante l’impiego. S 22 Non respirare le polveri. S 23 Non respirare i gas/fumi /vapori/aerosol (termine/i appropriato/i da precisare da parte del fabbricante). S 24 Evitare il contatto con la pelle. S 25 Evitare il contatto con gli occhi. S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. S 28 In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). S 29 Non gettare i residui nelle fognature. S 30 Non versare acqua sul prodotto. S 33 Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. S 36 Usare indumenti protettivi adatti. S 37 Usare guanti adatti. S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

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S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia. S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (materiale da precisare da parte del fabbricante). S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi. S 42 Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine/i appropriato/i da precisare da parte del fabbricante). S 43 In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l’acqua aumenta il rischio, precisare «Non usare acqua»). S 45 In caso di incidente o malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l’etichetta). S 46 In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. S 47 Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante). S 48 Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante). S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale. S 50 Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante). S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato. S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati. S 53 Evitare l’esposizione – procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso. S 56 Smaltire questo prodotto e i relativi contenitori in un punto di raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali. S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale. S 59 Chiedere informazioni al fabbricante/fornitore per il ricu- pero/riciclaggio. S 60 Questo prodotto e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. S 61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni spe- ciali/schede informative in materia di sicurezza. S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. S 64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (soltanto se l’infortunato è cosciente).

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3.2 Combinazioni delle frasi S

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini. S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. S 3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. S 3/14 Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità. S 7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. S 7/47 Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante). S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego. S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. S 27/28 In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi la pelle immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante). S 29/35 Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta dei rifiuti pericolosi o speciali. S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. S 47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

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3.3 Attribuzione delle frasi S

1 Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere contrassegnati con le frasi S ade- guate, conformemente alla loro classificazione. La scelta delle frasi S è retta dall’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio del 27 giugno 196710 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi- nistrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sos- tanze pericolose (direttiva 67/548/CEE). 2 Le sostanze classificate ufficialmente devono essere contrassegnate con le frasi S assegnate ufficialmente. 3 Per principio non possono essere assegnate più di sei frasi S. Una combinazione di frasi S equivale a una frase S. 4 Occorre indicare una frase S sullo smaltimento della sostanza o del preparato, a meno che lo smaltimento della sostanza o del preparato o quello del relativo imbal- laggio non costituisca un evidente pericolo per l’essere umano o l’ambiente. 5 Per le sostanze e i preparati pericolosi venduti al pubblico vale quanto segue:

a. se per la classificazione sono loro attribuiti i simboli di pericolo T, T+ o C, devono essere contrassegnati con le frasi S 1, S 2 e S 45; b. se nella classificazione viene loro attribuito un simbolo di pericolo diverso da quelli indicati nella lettera a, devono essere contrassegnati con le frasi S 2 e S 46, a meno che non venga loro attribuito soltanto il simbolo di peri- colo N. 6 Le frasi S vanno scelte rispettando l’utilizzazione prevista e le condizioni preve- dibili.

7 Nella scelta delle frasi S occorre evitare ridondanze ed equivoci.

8 Se per motivi tecnici non possono figurare sull’etichetta o sull’imballaggio, le frasi S possono essere indicate su schede informative separate.

3.4 Eccezioni

1 L’indicazione di frasi S non è necessaria per le sostanze immesse sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che: a. sono classificate come irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti; o b. sono classificate come nocive per la salute e non sono vendute al pubblico.

10 GU L 196 del 16 ago. 1967, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2004/73/CE (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1), rettificata in GU L 216 del 16 giu. 2004, pag. 3. I testi degli atti normativi dell’UE menzionati nella presente ordinanza sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l’Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all’indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

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2 L’indicazione di frasi S non è necessaria per i preparati immessi sul mercato in confezioni il cui contenuto non supera i 125 ml e che sono classificati come: a. facilmente infiammabili, infiammabili, comburenti o irritanti senza la frase «Rischio di gravi lesioni oculari» (R 41); o b. pericolosi per l’ambiente.

4 Dichiarazione delle sostanze pericolose di un preparato

1 Per principio, non devono essere indicate più di quattro sostanze pericolose alle quali si possano ricondurre le proprietà pericolose più importanti del preparato. 2 In ogni caso, occorre indicare le sostanze pericolose che giustificano la seguente classificazione del preparato: a. cancerogeno; b. mutageno; c. tossico per la riproduzione; d. molto tossico, tossico o nocivo per la salute a causa di effetti non letali in seguito a un’unica esposizione; e. velenoso o nocivo per la salute in seguito a gravi effetti dovuti a esposizione ripetuta o prolungata; f. sensibilizzante. 3 Fatto salvo il capoverso 2, non vanno indicate le sostanze pericolose che giusti- ficano la seguente classificazione del preparato: a. esplosivo; b. comburente; c. estremamente infiammabile; d. facilmente infiammabile; e. infiammabile; f. irritante; g. pericoloso per l’ambiente. 4 Per i preparati che recano il simbolo di pericolo T+, T o Xn devono essere prese in considerazione e indicate, con riserva del capoverso 3, soltanto le sostanze recanti il simbolo T+, T o Xn, la cui concentrazione è pari o superiore al seguente valore limite (valore limite Xn): a. il valore limite Xn che è stato fissato per la classificazione ufficiale; b. nel caso in cui non sia stato fissato un valore limite ai sensi della lettera a: il valore limite Xn secondo l’allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE del

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Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 199911 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministra- tive degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’eti- chettatura dei preparati pericolosi (direttiva 1999/45/CE). 5 Per i preparati che recano il simbolo di pericolo C devono essere presi in consi- derazione e indicati con riserva del capoverso 3 soltanto le sostanze recanti il sim- bolo C la cui concentrazione è pari o superiore al seguente valore limite (valore limite Xi): a. il valore limite che è stato fissato per la classificazione ufficiale; b. il valore limite Xi secondo l’allegato II parte B della direttiva 1999/45/CE.

5 Disposizioni per i preparati che presentano rischi

particolari

5.1 Colle contenenti cianoacrilati

1 Le colle a base di cianoacrilato devono essere etichettate con la seguente indica- zione: «Cianoacrilato. Pericolo. Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi secondi. Da conservare fuori dalla portata dei bambini».

2 Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti all’imballaggio.

5.2 Preparati contenenti isocianati

I preparati contenenti isocianati (monomero, oligomero, prepolimero ecc., come tali o in miscuglio) devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Contiene isocianati. Attenersi alle indicazioni del fabbricante».

5.3 Preparati contenenti resine epossidiche con peso

molecolare medio di ≤700 I preparati contenenti resine epossidiche con peso molecolare medio di ≤700 devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Contiene resine epossidiche. Atte- nersi alle indicazioni del fabbricante».

5.4 Preparati contenenti cloro attivo

I preparati contenenti oltre l’1 per cento di cloro attivo e che sono venduti al pub- blico devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Attenzione! Non utiliz- zare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas pericolosi (cloro)».

11 GU L 200 del 30 lug. 1999, pag. 1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/8/CE (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12).

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5.5 Preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati ad essere

impiegati per la brasatura e la saldatura I preparati contenenti cadmio (leghe) e destinati a essere impiegati per la brasatura e la saldatura devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’utilizzazione si sviluppano vapori pericolosi. Attenersi alle indicazioni del fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza».

5.6 Preparati sotto forma di aerosol

Per le confezioni spray che non rientrano nel campo d’applicazione della legge del 9 ottobre 199212 sulle derrate alimentari si applicano, oltre alle disposizioni della presente ordinanza, gli articoli 1, 2 e 9a e i numeri 2.2 e 2.3 dell’allegato delle direttiva 75/324/CEE del Consiglio del 20 maggio 197513 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol.

5.7 Preparati non classificati come sensibilizzanti

ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante I preparati non classificati come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante in concentrazione pari o superiore allo 0,1 per cento o in concentrazione pari o superiore a quella specificata nella classificazione ufficiale (art. 9) devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Contiene (nome della sostanza sensibilizzante). Può provocare reazioni allergiche».

5.8 Preparati liquidi contenenti idrocarburi alogenati

I preparati liquidi che non presentano un punto d’infiammabilità o presentano un punto di infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione superiore al 5 per cento devono essere etichettati, se del caso, con la seguente indicazione: «Può diven- tare infiammabile durante l’impiego» oppure «Può diventare leggermente infiam- mabile durante l’impiego».

12 RS 817.0 13 GU L 147 del 9 giu. 1975, pag. 40, modificata l’ultima volta dalla direttiva 94/1/CE (GU L 23 del 28.1.1994, pag. 28).

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5.9 Preparati non classificati come pericolosi ma che

contengono almeno una sostanza pericolosa e non sono venduti al pubblico I preparati non classificati come pericolosi ma che contengono almeno una sostanza pericolosa e non sono venduti al pubblico devono essere etichettati con la seguente indicazione: «Gli utilizzatori professionali possono chiedere la scheda di dati di sicurezza».

5.10 Preparati contenenti sostanze contrassegnate

dalla frase R 67 1 I preparati contenenti una o più sostanze contrassegnate dalla frase R 67 e la cui concentrazione globale minima è del 15 per cento devono essere etichettati con la frase R 67.

2 L’indicazione di cui al capoverso 1 non è necessaria se:

a. al preparato è attribuita la frase R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 o R 39/26; b. il contenuto della confezione non supera i 125 ml.

5.11 Preparati pericolosi venduti al pubblico

1 I preparati pericolosi venduti al pubblico devono recare i consigli di prudenza di cui al numero 33. 2 Per i preparati classificati come tossici (T) o corrosivi (C) occorre allegare, se tecnicamente non è possibile applicare le istruzioni per l’uso direttamente all’imbal- laggio, delle istruzioni per l’uso precise e comprensibili per tutti, comprendente se del caso anche informazioni circa lo smaltimento dell’imballaggio vuoto. Le istru- zioni per l’uso devono essere formulate in almeno due lingue ufficiali.

5.12 Preparati pericolosi destinati ad essere utilizzati mediante

nebulizzazione I preparati pericolosi destinati ad essere utilizzati mediante nebulizzazione devono essere etichettati con la frase S 23 e con la frase S 38 o S 51.

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5.13 Preparati contenenti una sostanza contrassegnata

dalla frase R 33 Un preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R 33 deve essere etichettata con la frase R 33 qualora tale sostanza sia presente con una concentra- zione pari o superiore all’1 per cento; sono fatti salvi altri limiti di concentrazione definiti nella classificazione ufficiale (art. 9).

5.14 Preparati contenenti una sostanza contrassegnata

dalla frase R 64 Un preparato contenente una sostanza contrassegnata dalla frase R 64 deve essere etichettata con la frase R 64 qualora tale sostanza sia presente con una concentra- zione pari o superiore all’1 per cento; sono fatti salvi altri limiti di concentrazione definiti nella classificazione ufficiale (art. 9).

6 Etichetta

1 L’etichetta deve essere applicata all’imballaggio in modo tale che le indicazioni possano essere lette orizzontalmente quando l’imballaggio è riposto in modo usuale.

2 Le dimensioni dell’etichetta devono essere conformi ai seguenti formati:

Capacità dell’imballaggio Formato (in mm) a seconda delle possibilità

fino a 3 litri almeno 52×74 oltre 3 litri fino a 50 litri al massimo almeno 74×105 oltre 50 litri fino a 500 litri al massimo almeno 105×148 oltre 500 litri almeno 148×210

3 Sull’etichetta possono figurare esclusivamente le indicazioni prescritte nella pre- sente ordinanza per l’etichettatura nonché, se del caso, informazioni complementari relative all’igiene e alla sicurezza.

4 Ogni simbolo di pericolo deve occupare almeno un decimo della superficie

dell’etichetta e avere una dimensione minima di 1 cm2. 5 Si può rinunciare all’etichetta se le indicazioni di cui agli articoli 39–46 figurano in modo chiaro sull’imballaggio stesso. 6 Il colore e la presentazione dell’etichetta o – nel caso del capoverso 5 – dell’im- ballaggio devono essere tali che il simbolo di pericolo e il suo sfondo siano chiara- mente visibili. 7 Per le bombole mobili per il gas, le prescrizioni relative all’etichettatura sono con- siderate rispettate se corrispondono alle pertinenti prescrizioni dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

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7 Etichettatura facoltativa

7.1 Indicazioni di pericolo per l’ambiente

Numero Pittogrammi Esempi di diciture

7.1.1 Non spruzzare su fiori in boccio o sbocciati

Non trattare piante infestate da pidocchi Prudenza se le colture vicine sono in fiore o se sono frammiste a erbacce in fiore Impiegare solo in assenza di vento Tossico per le api

7.1.2 Impiego vietato nelle zone di protezione S

acque sotterranee Non spandere su maggesi completi o parziali Non impiegare in zone carsiche o su suoli porosi Pericoloso per le acque sotterranee Non impiegare nella manutenzione dei binari Deposito vietato nelle zone di protezione S acque sotterranee

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7.2 Indicazioni di misure di protezione

Numero Pittogrammi Esempi di diciture

7.2.1 Può essere consegnato insieme ai rifiuti

urbani al servizio di nettezza urbana

Rifiuti urbani

7.2.2 Consegnare come rifiuto speciale alla

ditta … Riconsegnare come rifiuto speciale al punto di vendita Riconsegnare come rifiuto speciale al centro Rifiuti speciali di raccolta dei veleni Consegnare come rifiuto speciale al centro di raccolta degli oli esausti Osservazione: la dicitura deve indicare il modo di eliminazione raccomandato

7.2.3 Non versare i residui nelle canalizzazioni o

nel WC, ma consegnarli al servizio di nettezza urbana Non versare i residui nelle canalizzazioni o nel WC, ma riconsegnarli al punto di vendita o a un posto di raccolta dei rifiuti Divieto di eliminazione Osservazione: la dicitura deve indicare il attraverso le canalizza- modo di eliminazione raccomandato zioni