AS 2008 1217
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari
Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e le indennità parlamentari
del 20 marzo 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 14 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari; visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 16 novembre 20072; visto il parere del Consiglio federale del 7 dicembre 20073, decreta:
I
Articolo unico Le retribuzioni e le indennità della legge federale del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI) e dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 19884 concernente la legge sulle indennità parlamentari menzionate qui appresso sono adeguate al rincaro come segue: a. la retribuzione annua per i lavori preparatori di cui all’articolo 2 LI è aumen- tata di 1000 franchi; b. la diaria di cui all’articolo 3 capoverso 1 LI è aumentata di 25 franchi; c. l’indennità annua per spese di personale e di materiale di cui all’articolo 3a LI è aumentata di 1250 franchi; d. il contributo di base ai gruppi parlamentari di cui all’articolo 10 dell’ordi- nanza dell’Assemblea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parlamentari è aumentato di 2500 franchi; e. il contributo per membro di cui all’articolo 10 dell’ordinanza dell’Assem- blea federale del 18 marzo 1988 concernente la legge sulle indennità parla- mentari è aumentato di 500 franchi.