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AS 2008 355

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Modifica del 16 gennaio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificata come segue:

Art. 53 cpv. 1bis 1bis I motori di lavoro devono rispettare inoltre le disposizioni dell’ordinanza del DATEC del 22 maggio 20072 sul rumore delle macchine all’aperto.

Art. 68 cpv. 4 4 Gli autoveicoli, i quadricli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore aventi una velocità massima per la loro costruzione di 45 km/h e i loro rimorchi, la cui velocità massima è pure limitata a 45 km/h, devono essere contras- segnati posteriormente con un cartello di demarcazione, conformemente alle dispo- sizioni del regolamento ECE n. 69 e all’allegato 4 numero 10. Fanno eccezione i trattori come pure i veicoli la cui larghezza non supera 1,30 m.

Art. 69 rubrica e cpv. 2 Iscrizioni e dipinti, demarcazioni appariscenti 2 Allo scopo di renderli più visibili, gli autoveicoli e i loro rimorchi, eccettuati i veicoli della classe M1 fino a 3,50 t, possono essere muniti di strisce catarifrangenti gialle, rosse o bianche visibili da dietro e strisce catarifrangenti gialle o bianche visibili sui fianchi, conformemente al regolamento ECE n. 104. I veicoli delle clas- si N2 con un peso totale di oltre 7,50 t e N3, eccettuati i trattori a sella, come anche O3 e O4, aventi una larghezza superiore a 2,10 m nella parte posteriore o una lun- ghezza superiore a 6,00 m lateralmente, devono essere contrassegnati conformemen- te al regolamento ECE n. 48.

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Art. 112 rubrica e cpv. 5 Specchi 5 Gli autoveicoli che hanno parti degli stessi, apparecchi di lavoro o attrezzi supple- tivi che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere muniti di specchi di visione laterale. La superficie di ciascuno spec- chio, posto il più lontano possibile anteriormente, deve essere di 300 cm2.

Art. 131 rubrica e cpv. 4 Superficie di carico, parafanghi, dimensioni 4 Le parti di veicoli o gli apparecchi di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 3,50 m dal centro del dispositivo di guida.

Art. 152 rubrica Dispositivo di retromarcia, odocronografo e apparecchio per la registrazione dei dati

Art. 156 rubrica Dispositivo di retromarcia, odocronografo e apparecchio per la registrazione dei dati

Art. 164 cpv. 1

1 Gli attrezzi suppletivi necessari montati temporaneamente su veicoli a motore

agricoli possono avere, verso la parte anteriore, una lunghezza massima di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida. L’applicazione di specchi di visione laterale è disciplinata nell’articolo 112 capoverso 5.

Art. 191 cpv. 2 lett. d Abrogata

Art. 205 cpv. 3 3 Un freno di servizio è necessario soltanto sui rimorchi con un peso garantito supe- riore a 3,00 t; per i semirimorchi e i rimorchi con asse centrale, il peso determinante è stabilito dall’articolo 21 capoverso 2. Il freno di servizio deve agire in modo ugua- le almeno sulle ruote di un asse e funzionare quando è azionato il freno di servizio del veicolo trattore.

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Art. 220 cpv. 1 lett. e 1 Per l’esecuzione della presente ordinanza, il DATEC emana istruzioni e disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne: e. la concezione della carrozzeria e della relativa sovrastruttura come pure le esigenze in materia di equipaggiamenti aggiunti;

Art. 222k Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 16 gennaio 2008 1 Ai veicoli aventi una velocità massima di 45 km/h già in circolazione si applica, riguardo all’articolo 68 capoverso 4 concernente i cartelli di demarcazione, il diritto previgente fino al 1° luglio 2009. 2 Ai veicoli, messi in circolazione per la prima volta prima del 1° luglio 2011 si applica, riguardo all’articolo 69 capoverso 2 concernente la messa in evidenza dei profili, il diritto previgente.

3 Ai veicoli messi in circolazione prima del 1° luglio 2007 si applica, riguardo

all’articolo 104a capoverso 3 concernente i sistemi di protezione frontale installati come unità tecnica indipendente, il diritto previgente fino al 1° gennaio 2010. 4 Ai veicoli messi in circolazione la prima volta prima del 1° gennaio 2000 si appli- ca, riguardo all’articolo 112 capoverso 4 concernente gli specchi, il diritto previgen- te. Ai veicoli messi in circolazione la prima volta tra il 1° gennaio 2000 e il 30 settembre 2007 si applica il diritto previgente fino al 31 marzo 2009. Dopo questa data, a questi veicoli si applica il nuovo diritto3 in materia di specchi grandangolari sulla parte del passeggero e specchi d’accostamento.

II Gli allegati 2, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2008.

16 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 Applicazione per analogia alla direttiva 2003/97/CE o 2007/38/CE

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Allegato 2

N. 11 (direttive CE e regolamenti 70/156/CEE, 70/157/CEE, 74/483/CEE, 76/756/CEE, 2005/55/CE, 2006/40/CE, 2007/38/CE, 2007/46/CE e 715/2007/CE) N. 12 N. 13 (regolamenti ECE n. 125 e 126) N. 21 (direttiva 89/173/CEE) N. 31 (direttive della CE 97/24/CE e 2002/24/CE) N. 421 (direttiva 97/68/CE)

Elenco delle prescrizioni estere e internazionali

11 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE o regola- direttive di modificazione con date di pubblicazione mento

70/156/CEE Direttiva 70/156 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1, modificata dalle direttive: 78/315/CEE (GU L 81 del 28.3.1978, pag. 1) 78/547/CEE (GU L 168 del 26.6.1978, pag. 39) 80/1267/CEE (GU L 375 del 31.12.1980, pag. 34) 87/358/CEE (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 51) 87/403/CEE (GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 44) 92/53/CEE (GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1) = versione consolidata 93/81/CEE (GU L 264 del 23.10.1993, pag. 49) 95/54/CE (GU L 266 dell’8.11.1995, pag. 1) 96/27/CE (GU L 169 dell’8.7.1996, pag. 1) 96/79/CE (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 7) 97/27/CE (GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1) 97/28/CE (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1) 98/14/CE (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1) corretta da (GU L 291 del 13.11.1999, pag. 39 e GU L 59 del 4.3.2000, pag. 22) 98/91/CE (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25) 2000/40/CE (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9) 2001/56/CE (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 21) 2001/85/CE (GU L 42 del 13.2.2001, pag. 1) corretta da (GU L 125 del 21.5.2003, pag. 14) 2001/92/CE (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 24) 2001/116/CE (GU L 18 del 21.1.2002, pag. 1) = versione consolidata 2003/97/CE (GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1) 2003/102/CE (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15) completata mediante la decisione

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE o regola- direttive di modificazione con date di pubblicazione mento

2004/90/CE (GU L 31 del 4.2.2004, pag. 21) corretta da (GU L 25 dell’1.2.2007, pag. 12) 2004/3/CE (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 36) 2004/78/CE (GU L 153 del 30.4.2004, pag. 104) corretta da (GU L 231 del 30.6.2004, pag. 69) 2004//104/CE (GU L 337 del 13.11.2004, pag. 13) corretta da (GU L 56 del 2.3.2005, pag. 35) corretta da (GU L 243 del 6.9.2006, pag. 51/ concerne soltanto il testo tedesco) 2005/49/CE (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 12) 2005/64/CE (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10) 2005/66/CE (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 37) completata mediante la decisione 2006/368/CE (GU L 140 del 29.5.2006, pag. 33) 2006/28/CE (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27) 2006/40/CE (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2007/37/CE (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 60) cfr. anche la direttiva 2007/46/CE 70/157/CEE Direttiva 70/157 del Consiglio, del 6 febbraio 1970, ECE-R 51 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati ECE-R 59 membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16, modificata dalle direttive: 73/350/CEE (GU L 321 del 22.11.1973, pag. 33) 77/212/CEE (GU L 66 del 12.3.1977, pag. 33) 81/334/CEE (GU L 131 del 18.5.1981, pag. 6) 84/372/CEE (GU L 196 del 26.7.1984, pag. 47) 84/424/CEE (GU L 238 del 6.9.1984, pag. 31) 87/354/CEE (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 89/491/CEE (GU L 238 del 15.8.1989, pag. 43) 92/97/CEE (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1) 96/20/CE (GU L 92 del 13.4.1996, pag. 23) 1999/101/CE (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 41) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2007/34/CE (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49) 74/483/CEE Direttiva 74/483 del Consiglio, del 17 settembre 1974, ECE-R 26 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore; GU L 266 del 2.10.1974, pag. 4, modificata dalle direttive: 79/488/CEE (GU L 128 del 26.5.1979, pag. 1) 87/354/CEE (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 43) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2007/15/CE (GU L 75 del 15.3.2007, pag. 21)

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE o regola- direttive di modificazione con date di pubblicazione mento

76/756/CEE Direttiva 76/756 del Consiglio, del 27 luglio 1976, ECE-R 48 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; GU L 262 del 27.9.1976, pag. 1, modificata dalle direttive: 80/233/CEE (GU L 51 del 25.2.1980, pag. 8) 82/244/CEE (GU L 109 del 22.4.1982, pag. 31) 83/276/CEE (GU L 151 del 9.6.1983, pag. 47) 84/8/CEE (GU L 9 del 12.1.1984, pag. 24) 89/278/CEE (GU L 109 del 20.4.1989, pag. 38) corretta da (GU L 114 del 27.4.1989, pag. 52) 91/663/CEE (GU L 366 del 31.12.1991, pag. 17) = versione consolidata corretta da (GU L 172 del 27.6.1992, pag. 87) 97/28/CE (GU L 171 del 30.6.1997, pag. 1) completato con le esigenze tecniche: ECE-R 48 (GU L 203 del 30.7.1997, pag. 1) 2007/35/CE (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 14) 2005/55/CE Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di parti- colato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli; GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1, modificata dalle direttive: 2005/78/CE (GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1) 2006/51/CE (GU L 152 del 7.6.2006, pag. 11) 2006/81/CE (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92) 2006/40/CE Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio; GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12, modificata dal regolamento: 706/2007/CE (GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33) 2007/38/CE Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità; GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25 2007/46/CE Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro); GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE o regola- direttive di modificazione con date di pubblicazione mento

715/2007/CE Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1

12 Normativa CE concernente l’apparecchio di controllo

nel settore dei trasporti su strada Direttive di base Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche della CE o regola- mento

3820/85/CEE Regolamento n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1 Applicato mediante la direttiva 88/599/CEE (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55) Modificato dal: Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1) Completato mediante la decisione 93/172/CEE (GU L 72 del 25.3.1993, pag. 30) Completato mediante la decisione 93/173/CEE (GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33) Direttiva 2006/22/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35) cfr. anche il regolamento n. 561/2006/CE 3821/85/CEE Regolamento n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8, modificato da: Regolamento n. 3314/90/CEE (GU L 318 del 17.11.1990, pag. 20) Regolamento n. 3572/90/CEE (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 13) Regolamento n. 3688/92/CEE (GU L 374 del 22.12.1992, pag. 12) Regolamento n. 2479/95/CE (GU L 256 del 26.10.1995, pag. 8) Regolamento n. 1056/97/CE (GU L 154 del 12.6.1997, pag. 21) Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1) modificato da: Regolamento n. 561/2006/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1) Regolamento n. 1360/2002/CE (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1) corretta da (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 71) Regolamento n. 1882/2003/CE (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) Regolamento n. 432/2004/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 3) Direttiva 2006/22/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35) Regolamento n. 561/2006/CE (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1)

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Direttive di base Titolo del regolamento con date di pubblicazione delle modifiche della CE o regola- mento

88/599/CEE Direttiva 88/599 del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l’applicazione del regolamento n. 3820/85 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada; GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55, modificato da: Regolamento n. 2135/98/CE (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1) cfr. anche la direttiva 2006/22/CE 93/172/CEE Decisione 93/172 della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all’articolo 6 della direttiva 88/599 del Consiglio nel settore dei trasporti su strada; GU L 72 del 25.3.1993, pag. 30 93/173/CEE Decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabili- sce il modello del formulario previsto all’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada; GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33 2006/22/CE Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio; GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35 561/2006/CE Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1

13 Regolamenti ECE

Reg. ECE n. Titolo dei regolamenti con complementi Direttiva di base della CE

ECE-R 125 Regolamento ECE n. 125 del 9 novembre 2007 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo anteriore del conducente ECE-R 126 Regolamento ECE n. 126 del 9 novembre 2007 sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di separazione installabili per la protezione dei passeggeri da spostamenti di bagagli

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21 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

89/173/CEE Direttiva 89/173 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, per il ECE-R 43 Allegato III ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote; GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1, corretta da GU L 176 del 6.7.2007, pag. 42, modificata dalle direttive: 97/54/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24 e 25) 2000/1/CE (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 16) 2006/26/CE (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 22) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81)

31 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

97/24/CE Direttiva 97/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote; GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1, corretta da GU L 65 del 5.3.1998, pag. 35 (concerne soltanto il testo tedesco), modificata dalle direttive: 2002/51/CE (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 20) 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24) 2005/30/CE (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17) corretta da 2006/120/CE (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16) 2006/27/CE (GU L 66 dell’8.3.2006, pag. 7) 2006/72/CE (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 43) 2006/120/CE (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16) Capitolo 1 Pneumatici dei veicoli a motore a due o tre ruote e loro mon- ECE-R 30 taggio; ECE-R 54 ECE-R 64 ECE-R 75 Capitolo 2 Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei ECE-R 3 veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R 19 ECE-R 20 ECE-R 37 ECE-R 38 ECE-R 50 ECE-R 56 ECE-R 57 ECE-R 72 ECE-R 82 ECE-R 112 ECE-R 113 Capitolo 3 Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 4 Retrovisori dei veicoli a motore a due o tre ruote; ECE-R 81

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

Capitolo 5 Misure contro l’inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 6 Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 7 Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli; Capitolo 8 Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o ECE-R 10 tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche; Capitolo 9 Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei ECE-R 41 veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 10 Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o tre ruote; Capitolo 11 Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza ECE-R 16 dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati; Capitolo 12 Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati, 2002/24/CE Direttiva 2002/24 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio; GU L 24 del 9.5.2002, pag. 1, corretta da GU L 49 del 22.2.2003, pag. 24, modificata dalle direttive: 2003/77/CE (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 24) 2005/30/CE (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17) corretta da 2006/120/CE (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16) 2006/96/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) 2006/120/CE (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 16)

421 Direttive della CE

Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

97/68/CE Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del ECE-R 96 Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamen- to delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedi- menti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali; GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1, modificata dalle direttive:

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Direttive di base Titolo e date di pubblicazione della direttiva di base come anche Reg. ECE n. della CE direttive di modificazione con date di pubblicazione

2001/63/CE (GU L 227 del 23.8.2001, pag. 41) 2002/88/CE (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 28) 2004/26/CE (GU L 146 del 30.4.2004, pag. 1) corretta da (GU L 225 del 25.6.2004, pag. 3 e GU L 75 del 15.3.2007, pag. 27/Concerne soltanto i testi tedesco e italiano) 2006/105/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368) corretta da (GU L 80 del 21.3.2007, pag. 15)

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Allegato 4

N. 10 titolo

Tavole e segnali

10 Cartello di demarcazione posteriore per veicoli con una

velocità massima di 45 km/h (art. 68 cpv. 4)

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Allegato 5

N. 211 lett. a, 211c e 216

Misurazione del fumo, dei gas di scarico e dell’evaporazione

21 Procedimento e valori limite

211 Gli autoveicoli equipaggiati di motori ad accensione comandata o ad

accensione per compressione devono adempiere le seguenti prescrizioni: a. Direttiva 70/220/CEE rispettivamente regolamento (CE) n. 715/2007 o regolamento ECE n. 83; 211c I motori ad accensione per compressione di autocarri con un peso totale massimo di 7,50 t e una velocità massima di 45 km/h è sufficiente che siano conformi ai requisiti della direttiva 97/68/CE. In questo caso essi devono essere muniti di un filtro antiparticolato testato da VERT o di un sistema equivalente in termini di emissioni.

216 I numeri 211, 211a, 211b, 211c, 212 e 215 si applicano anche ai veicoli

dispensati dall’approvazione del tipo.

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