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AS 2008 3587

Ordinanza sul diritto fondiario rurale

Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

Modifica del 25 giugno 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 ottobre 19931 sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 2a cpv. 2, 3 e 5

2 A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e

coefficienti: a. supplemento patate 0.045 USM/ha b. supplemento bacche, piante medicinali e aromatiche 0.300 USM /ha c. supplemento vigna con torchiatura in proprio 0.300 USM /ha d. supplemento coltura di alberi di Natale 0.045 USM /ha e. supplemento serra con fondamenta fisse 0.900 USM /ha f. supplemento tunnel o letti di forzatura 0.450 USM /ha g. foresta di proprietà dell’azienda 0.012 USM /ha h. vacche da latte in un’azienda d’estivazione 0.015/carico normale i. animali da reddito in un’azienda d’estivazione 0.010/carico normale. 3 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere h e i custoditi in aziende d’estivazione possono essere computati soltanto se l’azienda d’estivazione facente parte dell’azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo. 5 Per colture dell’orticoltura produttrice si applicano per analogia i coefficienti e i supplementi USM secondo i capoversi 1 e 2.

1 RS 211.412.110

2008-0199 3587

Ordinanza sul diritto fondiario rurale RU 2008

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2008.

25 giugno 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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