AS 2008 4303
Ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali, OFPAn)
Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali
del 5 settembre 2008
Il Dipartimento federale dell’economia, visti gli articoli 190 capoversi 3 e 4, 197 capoverso 3, 198 capoverso 3,
202 capoverso 2 e 203 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 aprile 20081
sulla protezione degli animali (OPAn), ordina:
Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 1 La presente ordinanza contiene i criteri di riconoscimento della formazione specia- listica non legata a una professione per: a. le persone che detengono cavalli a titolo professionale, che accudiscono animali selvatici oppure che detengono, accudiscono o allevano animali da compagnia a titolo professionale; b. il personale addetto al trasporto di animali; c. il personale del macello che si occupa degli animali o li stordisce; e d. i formatori dei detentori di animali. 2 Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione del personale specializ- zato nella sperimentazione animale. 3 Essa contiene i criteri di riconoscimento della formazione con attestato di compe- tenza per: a. la detenzione e l’accudimento di animali domestici e di animali selvatici; b. la detenzione di cani; c. il trattamento di pesci e decapodi; d. l’accudimento degli animali in occasione di esposizioni, borse di settore e in caso di pubblicità; e e. la decornazione e la castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli. 4 Essa contiene i criteri di riconoscimento del perfezionamento per gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali.
RS 455.109.1 1 RS 455.1
2008-0798 4303
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5 Essa disciplina la forma dell’aggiornamento e la procedura per lo svolgimento dei corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento.
6 Essa contiene il regolamento d’esame per la formazione:
a. del personale addetto al trasporto di animali; b. del personale del macello che si occupa degli animali vivi; e c. dei formatori dei detentori di animali. 7 Essa non è applicabile alla formazione con un attestato di competenza per il tratta- mento di pesci e decapodi di cui all’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre
19932 concernente la legge federale sulla pesca.
Capitolo 2: Formazione specialistica non legata a una professione Sezione 1: Detenzione professionale di cavalli, accudimento di animali selvatici e detenzione professionale, accudimento o allevamento di animali da compagnia
Art. 2 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2 o 102 capoverso 2 OPAn è di insegnare al detentore di animali o alla persona respon- sabile dell’accudimento degli animali a detenere questi ultimi in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.
Art. 3 Forma e durata della formazione 1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un’azienda di cui all’articolo 206 OPAn.
2 La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo
40 ore, di cui almeno 20 sono dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte
pratica. Il periodo di pratica comprende almeno 3 mesi. 3 La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compa- gnia deve comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere d–g.
2 RS 923.01
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Art. 4 Contenuto della parte teorica 1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti: a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rile- vanti; b. trattamento rispettoso degli animali; c. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive; d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali; e. anatomia e fisiologia degli animali; e f. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.
2 Laparte teorica permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli
animali accuditi negli ambiti seguenti: a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti; b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimen- tare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all’assunzione di cibo; c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli ani- mali di adottare il comportamento tipico della specie; d. allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie; e. svolgimento normale del parto o della deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita o di difficoltà nella deposizione delle uova; f. genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e g. obiettivi d’allevamento e tare ereditarie.
Art. 5 Contenuto della parte pratica La parte pratica deve comprendere esercitazioni inerenti al modo di trattare gli animali, di prestare loro le cure necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.
Sezione 2: Personale addetto al trasporto di animali
Art. 6 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 150 OPAn è di insegnare al personale addetto al trasporto a trattare gli animali con riguardo e ad accudirli in modo adeguato.
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Art. 7 Forma e durata della formazione
1 La parte teorica comprende almeno 12 ore.
2 La parte pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali sotto la supervisione di un trasportatore di animali esperto e comprende: a. almeno 5 giorni lavorativi, di cui al minimo un giorno deve essere impiegato per ogni gruppo di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–d; b. per il personale addetto al trasporto di volatili almeno 2 giorni lavorativi, che devono essere impiegati per i volatili.
Art. 8 Contenuto della parte teorica
1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti
seguenti: a. legislazione in materia di protezione degli animali, di epizoozie e di circola- zione stradale; b. comportamento normale degli animali e loro esigenze; e c. anatomia e fisiologia degli animali.
2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti:
a. trattamento degli animali durante il carico e lo scarico nonché loro condu- zione, ricovero rispettoso durante il trasporto, tenendo conto in particolare del clima di trasporto e della composizione dei gruppi di animali; b. accudimento degli animali malati o feriti; c. condotta di guida; d. requisiti che devono soddisfare le attrezzature edili e le installazioni tec- niche, quali rampe, veicoli e rimorchi; e. responsabilità, obblighi e competenze dei membri della direzione, degli agenti di trasporto, degli autisti e del personale che accudisce gli animali; e f. pulizia e disinfezione.
Art. 9 Contenuto della parte pratica
1 La parte pratica si svolge in modo specifico per ognuno dei seguenti gruppi di
animali: a. giovani bovini o torelli; b. vacche; c. suini; d. piccoli ruminanti; e e. volatili.
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2 Essa deve comprendere esercitazioni inerenti al modo di trattare gli animali
durante il carico e lo scarico, alla conduzione, alla guida e all’accudimento degli animali.
Sezione 3: Personale del macello
Art. 10 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 OPAn è di insegnare al personale del macello a trattare gli animali con riguardo nonché a stordirli e a dissanguarli correttamente.
Art. 11 Forma e durata della formazione 1 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica si svolge in base a indicazioni precise durante il lavoro in uno o in diversi impianti di macellazione. Essa è effettuata in modo specifico per le mansioni previste, in pre- senza di almeno 2 gruppi di animali di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettere a–d oppure di volatili. 2 Le persone che svolgono una funzione dirigente devono seguire una formazione in entrambi i settori di competenza di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettere a e b OPAn.
3 La parte teorica comprende almeno 6 ore per i collaboratori del macello.
4 La parte pratica comprende per ogni gruppo di animali al minimo 2 giorni, com-
plessivamente almeno: a. 24 ore per i collaboratori del macello; b. 12 ore per i collaboratori del macello che lavorano esclusivamente con vola- tili.
Art. 12 Contenuto della parte teorica
1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti
seguenti: a. legislazione in materia di protezione degli animali, di epizoozie e di igiene delle derrate alimentari; b. comportamento normale degli animali e loro esigenze; e c. anatomia e fisiologia degli animali. 2 La parte teorica della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera a OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti: a. trattamento degli animali durante lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l’accudimento; e
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b. responsabilità, obblighi e competenze delle persone addette allo scarico, alla conduzione, al ricovero conforme alla protezione degli animali e al loro accudimento negli impianti di macellazione.
3 La
parte teorica della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera b OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite negli ambiti seguenti: a. applicazione dei metodi di stordimento e verifica della loro efficacia; b. dissanguamento; c. applicazione a regola d’arte, pulizia e immagazzinamento degli apparecchi di stordimento e delle munizioni nonché verifica del loro funzionamento; e d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone addette allo stordimento e al dissanguamento degli animali negli impianti di macellazione.
Art. 13 Contenuto della parte pratica La parte pratica comprende: a. esercitazioni inerenti al modo di trattare gli animali durante lo scarico, la conduzione, il ricovero e l’accudimento, se si tratta della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera a OPAn; b. l’applicazione dei metodi di stordimento nonché la pulizia e la verifica degli apparecchi utilizzati per stordire gli animali, se si tratta della formazione di cui all’articolo 177 capoverso 2 lettera b OPAn.
Sezione 4: Formatori dei detentori di animali
Art. 14 Obiettivi di apprendimento 1 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 203 OPAn è di fornire ai formatori dei detentori di animali conoscenze approfondite riguardo alle esigenze particolari delle diverse specie animali e alla loro detenzione adeguata. 2 I formatori dei detentori di animali nel settore della detenzione di cani di cui all’articolo 68 OPAn devono inoltre disporre delle conoscenze approfondite di cui all’articolo 35 della presente ordinanza, delle teorie di apprendimento e dei metodi di educazione per i cani basati su di esse nonché della conduzione corretta di un cane. 3 Dopo aver svolto la formazione, i formatori devono essere in grado di trasmettere le loro conoscenze in modo semplice e comprensibile.
Art. 15 Durata della formazione La formazione comprende complessivamente almeno 140 ore, di cui al minimo 50 e al massimo 70 sono destinate alla parte teorica.
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Art. 16 Contenuto della parte teorica
1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti
seguenti: a. strutturazione delle lezioni e degli orari dei corsi; b. psicologia dell’apprendimento applicata; c. collocazione della legislazione sulla protezione degli animali nel sistema giuridico svizzero, compiti delle autorità preposte alla protezione degli ani- mali e obblighi dei detentori di animali; e d. amministrazione dei corsi.
2 Essapermette di acquisire conoscenze approfondite nei settori delle rispettive
formazioni di cui agli articoli 197 e 198 OPAn.
Art. 17 Contenuto della parte pratica La parte pratica permette di acquisire competenze pratiche negli ambiti di cui all’articolo 16.
Capitolo 3: Formazione del personale specializzato negli esperimenti sugli animali Sezione 1: Formazione in scienza degli animali da laboratorio per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio
Art. 18 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 115 OPAn è di insegnare ai direttori dei centri di detenzione a tenere adeguatamente gli animali da laboratorio e a curarli in modo professionale nonché a trattarli in modo rispettoso, ad allevarli e a farli riprodurre in modo responsabile.
Art. 19 Durata della formazione La formazione comprende complessivamente almeno 40 ore, di cui al minimo 30 sono destinate alla parte teorica.
Art. 20 Contenuto della parte teorica 1 La parte teorica permette di acquisire nozioni fondamentali delle materie di cui all’articolo 24 capoverso 1 lettere b–d.
2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite nelle materie di cui
all’articolo 24 capoversi 1 lettere e–j e 2 lettere a–f nonché i e all’articolo 28 lettere a, f nonché g.
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Art. 21 Contenuto della parte pratica La parte pratica permette di acquisire i contenuti di cui all’articolo 25 lettere a–f e l’applicazione pratica delle prescrizioni in un centro di detenzione di animali da laboratorio esistente.
Sezione 2: Formazione per le persone che eseguono esperimenti
Art. 22 Obiettivi di apprendimento
1 L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 134 OPAn è di insegnare alla
persona che esegue esperimenti a trattare gli animali da laboratorio in modo respon- sabile e rispettoso. 2 La formazione mira a trasmettere il principio delle 3R (replace-reduce-refine), secondo cui: a. gli esperimenti sugli animali devono essere sostituiti, per quanto possibile, da metodi che non prevedono l’impiego di animali da laboratorio («replace»); b. il numero di esperimenti sugli animali deve essere limitato al minimo («reduce»); c. la sofferenza degli animali da laboratorio deve essere la più esigua possibile («refine»).
Art. 23 Durata della formazione Sia la parte teorica che la parte pratica comprendono ciascuna almeno 20 ore.
Art. 24 Contenuto della parte teorica 1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti alle specie di animali da laboratorio utilizzati spesso nella sperimentazione negli ambiti seguenti: a. principi della legislazione sulla protezione degli animali e disposizioni speci- fiche della sperimentazione animale; b. principi etici concernenti l’utilizzazione di animali a scopi scientifici, la loro dignità e il loro statuto; c. anatomia e fisiologia degli animali; d. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza; e. metodi di allevamento, principali ceppi di animali da laboratorio e standar- dizzazione genetica; f. metodi della produzione di animali geneticamente modificati e loro caratte- rizzazione;
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g. allevamento di animali; h. sorveglianza della salute e principali malattie degli animali da laboratorio, igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive; i. detenzione di animali in sistemi a barriera, in particolare di animali esenti da organismi patogeni specifici e di animali gnotobiotici; e j. responsabilità, obblighi e competenze delle persone che devono accudire gli animali. 2 La parte teorica permette di acquisire conoscenze più approfondite in merito alle specie di animali da laboratorio utilizzati nella sperimentazione negli ambiti seguenti: a. trattamento rispettoso degli animali da laboratorio; b. accudimento e cura, in particolare di animali da laboratorio malati o operati; c. alimentazione, in particolare di animali da laboratorio malati o operati; d. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli ani- mali di adottare il comportamento tipico della specie; e. disturbi comportamentali in vista di eventuali sintomi di malattia, dolore, agitazione e ansietà; f. trasporto rispettoso di animali da laboratorio; g. metodi di anestesia rispettosi e verifica della loro efficacia; h. analgesia praticata a regola d’arte; i. uccisione a regola d’arte degli animali; e j. principio delle 3R e sua applicazione pratica in base a esempi collaudati.
Art. 25 Contenuto della parte pratica La parte pratica deve comprendere esercitazioni concernenti: a. il trattamento rispettoso degli animali da laboratorio; b. l’osservazione del comportamento; c. la determinazione del peso e del sesso; d. la marchiatura degli animali da laboratorio; e. i prelievi di sangue, l’applicazione di sostanze nonché la raccolta di cam- pioni di urina e di feci; f. il modo di lavorare igienico; g. il riconoscimento dei diversi stadi di un’anestesia generale e la loro sorve- glianza nonché la somministrazione di analgesici e la sorveglianza del- l’analgesia.
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Sezione 3: Perfezionamento concernente la sperimentazione animale per i responsabili d’esperimento
Art. 26 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo del perfezionamento di cui all’articolo 132 OPAn è di insegnare ai responsabili d’esperimento a pianificare e a dirigere gli esperimenti sugli animali a regola d’arte e in modo metodicamente corretto nonché ad applicare il principio delle 3R.
Art. 27 Forma e durata della formazione Il perfezionamento comprende una parte teorica e una parte incentrata sull’obiettivo sperimentale della durata di almeno 20 ore ciascuna.
Art. 28 Contenuto della parte teorica La parte teorica approfondisce i contenuti didattici di cui all’articolo 24 e permette di acquisire conoscenze negli ambiti seguenti: a. disposizioni sulla protezione degli animali inerenti alla sperimentazione animale e agli animali da laboratorio; b. disposizioni nazionali inerenti alla registrazione di medicamenti, di prodotti biologici e chimici nonché nozioni fondamentali dei pertinenti accordi inter- nazionali; c. ricerca e analisi di pubblicazioni scientifiche in vista della pianificazione degli esperimenti e verifica di possibili metodi alternativi, nozioni delle principali fonti riguardanti i metodi alternativi; d. biometria e applicazione di metodi statistici nella pianificazione degli espe- rimenti, analisi e interpretazione dei risultati; e. scelta di specie animali, di linee e di ceppi adeguati in funzione della descri- zione dell’esperimento; f. valutazione dei dolori e rilevamento della sofferenza; g. possibilità di diminuzione della sofferenza degli animali da laboratorio, in particolare possibilità di somministrare calmanti e applicazione di criteri d’interruzione; h. principi della buona pratica di laboratorio; i. prevenzione e accertamento di malattie, influsso delle malattie infettive o della somministrazione di medicamenti sui risultati degli esperimenti; j. gnotobiologia; k. procedure, stadi e possibili complicazioni durante e dopo un’anestesia, com- prese le misure necessarie per eliminarle; e
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l. proprietà farmacologiche degli anestetici e degli analgesici più utilizzati, loro scelta in funzione della specie animale, del tipo di intervento e del pro- tocollo sperimentale nonché reazioni specifiche delle specie animali agli anestetici.
Art. 29 Contenuto della parte incentrata sull’obiettivo degli esperimenti La parte incentrata sull’obiettivo degli esperimenti permette di acquisire in una forma adeguata le nozioni specifiche sui metodi sperimentali e sulle specie animali indispensabili per garantire un’esecuzione a regola d’arte degli esperimenti previsti sugli animali.
Capitolo 4: Formazione con attestato di competenza Sezione 1: Detenzione e accudimento di animali domestici nonché detenzione privata e accudimento di animali selvatici
Art. 30 Obiettivo di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 31 capoverso 4 o all’articolo 85 capoverso 3 OPAn è che il detentore di animali o la persona responsabile del loro accudimento impari a conoscere i principi della detenzione adeguata degli animali.
Art. 31 Forma e durata della formazione La formazione è impartita sotto forma di un corso o di un periodo di pratica. Il corso comprende almeno 5 ore di teoria, mentre il periodo di pratica almeno 3 settimane di collaborazione nell’accudimento degli animali in un’azienda detentrice di animali.
Art. 32 Contenuto La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali o competenze pratiche negli ambiti seguenti: basi legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, accudimento degli animali, alimentazione, allestimento dell’ambiente nel quale tenere gli animali e allevamento della progenie.
Sezione 2: Detenzione di cani
Art. 33 Obiettivi di apprendimento 1 L’obiettivo della formazione teorica di cui all’articolo 68 capoverso 1 OPAn è di sensibilizzare le persone che intendono acquistare un cane a una detenzione confor- me alla protezione degli animali e socialmente rispettosa nonché a un trattamento adeguato del cane.
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2 L’obiettivo della formazione pratica di cui all’articolo 68 capoverso 2 OPAn è di insegnare alle persone responsabili dell’accudimento come si educano i cani in modo adeguato, come si capiscono i loro principali modi di esprimersi e come si conducono con prudenza.
Art. 34 Forma e durata della formazione 1 La formazione di cui all’articolo 33 capoverso 1 si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 4 ore. 2 La formazione di cui all’articolo 33 capoverso 2 si svolge sotto forma di corso con esercitazioni pratiche di regola suddivise in almeno 4 unità della durata massima di un’ora. La persona responsabile dell’accudimento del cane deve frequentare il corso assieme al suo cane.
Art. 35 Contenuto 1 La formazione di cui all’articolo 33 capoverso 1 comprende nozioni fondamentali negli ambiti seguenti: basi legali, esigenze particolari delle diverse specie animali, scopi di utilizzazione tipici delle varie razze, comportamento sociale, alimentazione, impegno necessario per accudire gli animali, trattamento adeguato dei cani e allestimento di un ambiente adeguato nel quale tenere gli animali.
2 La formazione di cui all’articolo 33 capoverso 2 permette di acquisire:
a. le competenze pratiche che permettono di tenere sotto controllo un cane nelle varie situazioni della vita quotidiana; b. le nozioni concernenti il trattamento adeguato e l’educazione metodicamente corretta dei cani nonché il riconoscimento dei segnali del corpo, che indi- cano un atteggiamento minaccioso o aggressivo, di insicurezza oppure di sottomissione, come pure le nozioni inerenti alla consultazione di specialisti in caso di comportamenti problematici di un cane.
Sezione 3: Trattamento di pesci e decapodi
Art. 36 Obiettivi di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 97 capoverso 2 OPAn è che le perso- ne che hanno svolto la formazione sappiano come si trattano con riguardo i pesci e i decapodi, risparmiando loro ogni sofferenza inutile.
Art. 37 Forma e durata della formazione La formazione si svolge sotto forma di un corso con esercitazioni pratiche e dura almeno 5 ore.
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Art. 38 Contenuto della formazione La formazione permette di acquisire: a. nozioni fondamentali nei settori delle basi legali, dell’anatomia nonché della fisiologia dei pesci e dei decapodi come pure nella sorveglianza della qualità dell’acqua; b. conoscenze approfondite inerenti ai requisiti per la detenzione, in particolare in caso di elevata densità di occupazione dei bacini, e al livello di sofferenza dovuto ai metodi di marchiatura; c. la capacità di usare un trattamento di riguardo durante la cattura, la marchia- tura, la detenzione temporanea nonché l’uccisione dei pesci e dei decapodi.
Sezione 4: Accudimento degli animali in occasione di esposizioni, borse di settore e nell’ambito della pubblicità
Art. 39 Obiettivo di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 103 lettera d OPAn è di insegnare alla persona responsabile dell’accudimento come si tratta con riguardo un animale in occasione di esposizioni, borse di settore o nell’ambito della pubblicità.
Art. 40 Forma e durata della formazione La formazione si svolge sotto forma di un corso della durata di almeno 3 ore o di un periodo di pratica durante almeno 3 manifestazioni in un’azienda di cui all’articolo 206 OPAn, sotto la direzione di un titolare del rispettivo attestato di competenza.
Art. 41 Contenuto della formazione La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali delle basi legali e cono- scenze approfondite concernenti la cattura e la detenzione di animali, il trasporto rispettoso, l’accudimento adeguato alle esigenze delle specie animali e l’allestimento di parchi nonché la tenuta di registri di controllo dell’effettivo degli animali.
Sezione 5: Decornazione e castrazione di agnelli, capretti, vitelli e lattonzoli
Art. 42 Obiettivo di apprendimento L’obiettivo della formazione di cui all’articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l’ani- male e a regola d’arte.
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Art. 43 Forma e durata della formazione La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un’esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.
Art. 44 Contenuto della formazione
1 La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia
nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all’anestesia e alla chirurgia. 2 L’esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi con- cernenti la preparazione dell’animale all’intervento, il corretto dosaggio e la sommi- nistrazione di medicamenti veterinari nonché l’esecuzione corretta dell’intervento e la sorveglianza dell’animale.
Capitolo 5: Perfezionamento degli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali
Art. 45 Obiettivo di apprendimento L’obiettivo del perfezionamento di cui all’articolo 103 lettera b OPAn è che gli impiegati del commercio al dettaglio siano in grado di tenere gli animali in modo adeguato e di mantenerli sani, trasmettano le loro conoscenze conformemente alle esigenze dei clienti e sappiano ciò che è importante nella riproduzione e nell’alle- vamento di animali sani.
Art. 46 Forma e durata della formazione 1 Il perfezionamento comprende una parte teorica e un periodo di pratica in una o in diverse aziende di cui all’articolo 206 OPAn. Il periodo di pratica si svolge in modo specifico per ogni gruppo di animali e prevede almeno 4 gruppi di animali di cui all’articolo 48 capoverso 1. 2 La parte teorica comprende almeno 90 ore e il periodo di pratica almeno 40 giorni lavorativi, di cui al minimo 10 giorni lavorativi con 4 diversi gruppi di animali di cui all’articolo 48.
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Art. 47 Contenuto della parte teorica
1 La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali negli ambiti
seguenti: a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rile- vanti; b. trattamento rispettoso degli animali; c. igiene nei parchi, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive; d. anatomia e fisiologia degli animali; e e. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza. 2 Essa permette di acquisire conoscenze approfondite in merito alle specie animali negoziate spesso negli ambiti seguenti: a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti; b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimen- tare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all’assunzione di cibo; c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli ani- mali di adottare il comportamento tipico della specie; d. allevamento di animali; e e. uccisione a regola d’arte degli animali accuditi.
Art. 48 Contenuto del periodo di pratica
1 Il periodo di pratica si svolge con i seguenti gruppi di animali:
a. cani, gatti e furetti; b. piccoli mammiferi, in particolare roditori, conigli e ricci; c. uccelli, in particolare canarini, pappagallini, estrildidi e psittacidi; d. pesci di acqua dolce e di mare; e. pesci di stagno; f. rettili, in particolare tartarughe, e anfibi, e in particolare le rane Xenopus. 2 Esso deve comprendere esercitazioni concernenti il trattamento degli animali, la loro cura, l’osservazione del loro comportamento, l’allestimento di parchi, l’igiene e il trasporto degli animali.
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Capitolo 6: Aggiornamento
Art. 49 Scopo dell’aggiornamento Lo scopo dell’aggiornamento consiste nell’attualizzare le conoscenze tecniche e le competenze pratiche conformemente al più recente stato della scienza.
Art. 50 Forma dell’aggiornamento L’aggiornamento può svolgersi: a. sotto forma di un corso; b. sotto forma di un periodo di pratica; c. mediante la partecipazione a congressi o a workshop.
Capitolo 7: Procedura Sezione 1: Principi applicati nello svolgimento dei corsi di formazione e di perfezionamento
Art. 51 Documentazione dei corsi Chiunque organizza e svolge corsi di formazione e di perfezionamento deve conse- gnare ai partecipanti una documentazione scritta sul programma d’insegnamento.
Art. 52 Controllo delle conoscenze acquisite Dopo la parte teorica della formazione viene effettuata una valutazione delle cono- scenze acquisite che deve essere documentata.
Art. 53 Esercitazione pratica nell’ambito delle formazioni L’esercitazione pratica nell’ambito di una formazione si svolge sotto vigilanza e in funzione del lavoro effettuato giornalmente in un’azienda detentrice di animali. È vietato eseguire interventi su animali soltanto per scopi di esercitazione, a meno che un intervento di cui all’articolo 141 OPAn sia stato autorizzato quale esperimento sugli animali.
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Sezione 2: Attestazione della partecipazione a una formazione, a un perfezionamento o a un aggiornamento
Art. 54 Attestazione della partecipazione a un perfezionamento, a una formazione o a un corso L’attestazione della partecipazione a un perfezionamento o a una formazione di cui all’articolo 197 OPAn e l’attestato di competenza conseguito dopo un corso di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn devono contenere almeno le indicazioni seguenti: a. logo o timbro con il nome e l’indirizzo dell’organizzatore della formazione; b. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del partecipante al corso; c. luogo e data del corso di formazione nonché denominazione della forma- zione o del perfezionamento; d. luogo, data, nome e firma della persona responsabile della formazione o del perfezionamento.
Art. 55 Attestazione di un periodo di pratica L’attestato di competenza di un periodo di pratica di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. nome, indirizzo, formazione ed esperienza pratica della persona responsabile ’di seguire il praticante; b. informazioni inerenti all’effettivo di animali e al tipo di utilizzazione degli animali; c. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del praticante; d. durata, entità e genere delle attività svolte dal praticante; e. luogo, data, nome e firma del direttore dell’azienda.
Art. 56 Conferma ufficiale di un’esperienza pluriennale L’autorità conferma l’esperienza pluriennale di una persona con una specie animale di cui all’articolo 193 capoverso 3 OPAn indicando i dati seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio della persona in questione; b. indicazioni inerenti all’effettivo di animali, al tipo di utilizzazione, alla durata dell’esistenza della detenzione di animali e alla persona responsabile dell’accudimento degli animali; c. luogo, data, timbro, nome e firma della persona autorizzata dall’autorità competente.
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Art. 57 Attestazione della partecipazione a un aggiornamento La conferma della partecipazione a un corso di aggiornamento deve contenere almeno le indicazioni seguenti: a. l’organizzatore del corso; b. la designazione e la durata del corso di aggiornamento con il luogo e la data di svolgimento; c. il nome del partecipante.
Capitolo 8: Regolamento d’esame per la formazione del personale addetto al trasporto degli animali, del personale del macello e dei formatori dei detentori di animali Sezione 1: Organizzazione degli esami
Art. 58 Svolgimento dell’esame 1 Le persone che offrono le formazioni di cui all’articolo 201 capoversi 1 e 2 OPAn organizzano gli esami al termine della formazione per il personale addetto al tras- porto degli animali e per il personale del macello. 2 I centri di formazione di cui all’articolo 205 OPAn organizzano l’esame al termine della formazione per i formatori dei detentori di animali.
Art. 59 Sorveglianza degli esami
1 Gliorganizzatori delle formazioni designano il comitato di sorveglianza degli
esami. 2 Il comitato di sorveglianza degli esami si compone di almeno 3 membri che soddi- sfano i requisiti posti ai periti d’esame di cui all’articolo 60.
Art. 60 Periti d’esame 1 Gli organizzatori nominano i periti d’esame che soddisfano al minimo i requisiti di cui all’articolo 203 OPAn per le materie oggetto dell’esame. 2 Per lo svolgimento dell’esame occorre designare, oltre al perito d’esame, almeno un’altra persona indipendente in qualità di membro assistente. 3 I risultati degli esami, le osservazioni particolari fatte durante gli esami e le obie- zioni dei candidati devono essere registrati per scritto nonché firmati dalla persona esaminante e dal membro assistente.
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Art. 61 Decisione in merito al risultato dell’esame 1 I periti d’esame comunicano per scritto al comitato di sorveglianza degli esami i risultati dell’esame e la loro valutazione in merito all’eventuale successo. 2 Il comitato di sorveglianza degli esami decide se l’esame è stato superato basan- dosi su tale valutazione.
Art. 62 Iscrizione all’esame
1 L’iscrizione all’esame deve essere inviata all’attenzione dell’organizzazione
responsabile del suo svolgimento allegando l’attestazione della partecipazione ai corsi di formazione prescritti.
2 Il centro di formazione competente decide in merito all’ammissione all’esame.
Art. 63 Valutazione 1 La valutazione è espressa in punti interi e mezzi punti. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti.
2 L’esame del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del
macello è superato se è stata ottenuta almeno la nota 4. 3 L’esame dei formatori dei detentori di animali è superato se la media raggiunge almeno il 4: nessuna nota parziale della parte scritta o orale può essere inferiore al 3.
Art. 64 Ripetizione dell’esame 1 Un esame non superato può essere ripetuto al massimo 2 volte. Una ripetizione è possibile non prima di 3 mesi dall’ultimo esame non superato. 2 I formatori dei detentori di animali non devono ripetere le parti di esami che hanno concluso ottenendo almeno la nota 4.
Art. 65 Attestato d’esame Chi ha superato l’esame ottiene dall’organizzazione competente in questo ambito un attestato che conferma il superamento dell’esame e contiene almeno le indicazioni seguenti: a. logo con il nome e l’indirizzo dell’organizzatore responsabile dell’esame; b. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del candidato; c. luogo e data dell’esame; d. denominazione della formazione in cui si è superato l’esame; e. luogo, data, nome e firma dell’organizzatore dell’esame.
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Sezione 2: Forma, contenuto e durata degli esami per il personale addetto al trasporto degli animali e per il personale del macello
Art. 66 Forma e durata Il personale addetto al trasporto degli animali e il personale del macello è esaminato oralmente, durante 30 minuti, in almeno 3 ambiti diversi della materia prevista dalla formazione.
Art. 67 Contenuto dell’esame 1 Le materie d’esame vertono su tutti gli ambiti della formazione, di cui occorre tuttavia esaminare prioritariamente gli aspetti pratici.
2 Le domande d’esame devono riguardare specificamente le mansioni previste per i
candidati.
Sezione 3: Forma e contenuto dell’esame per i formatori dei detentori di animali
Art. 68 Forma dell’aggiornamento L’esame comprende una parte scritta e una parte orale.
Art. 69 Contenuto dell’esame L’esame scritto e l’esame orale coprono complessivamente tutti gli ambiti inerenti alle materie previste dalla formazione.
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 70 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 22 agosto 19863 concernente l’ottenimento del certificato di capa- cità di guardiano d’animali (OGA) è abrogata.
Art. 71 Disposizioni transitorie
1 Le formazioni che permettono di ottenere il certificato di capacità di cui
all’articolo 13 OGA4 e che sono state iniziate prima del 1° ottobre 2008 si svolgono conformemente al diritto previgente.
3 RU 1986 1511 4 RU 1986 1511
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2 Le formazioni per i formatori dei detentori di animali che si sono svolte prima del 1° ottobre 2008 e un’esperienza pluriennale in questo ambito sono computate dal centro di formazione di cui all’articolo 205 OPAn adeguandole a una formazione equivalente secondo la presente ordinanza.
Art. 72 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2008.
5 settembre 2008 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
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