AS 2008 5629
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell'acquis di Schengen)
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
del 13 giugno 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20072, decreta:
Art. 1
1 Lo scambio di note del 28 marzo 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea
relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) è approvato.
2 Conformemente all’articolo 7 capoverso 2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre
20044 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea,
riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea circa l’adempimento dei requisiti costituzionali riguardanti lo scambio di note di cui al capoverso 1.
2007-1048 5629
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note RU 2008 tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento del codice frontiere Schengen. DF
Art. 2 La legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri (LStr) è modificata come segue: Art. 7 cpv. 26 e 3 2 Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli accordi suddetti. Se l’entrata è rifiutata, l’autorità com- petente per il controllo al confine emana, su richiesta, una decisione motivata e impugnabile, mediante un modulo. La richiesta va presentata immediatamente dopo il rifiuto. Lo straniero va reso attento a questa possibilità. Il rifiuto d’entrata è imme- diatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. 3 Se, giusta l’articolo 23 del codice frontiere Schengen7, i controlli al confine svizze- ro sono ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen8. Il rifiuto d’entrata è imme- diatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. Art. 64 cpv. 2
2 Su richiesta presentata senza indugio, l’autorità competente emana mediante un
modulo una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Su richiesta, l’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo. Art. 65 Rifiuto d’entrata e allontanamento all’aeroporto 1 Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aero- porto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera. 2 L’Ufficio federale emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen9 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore. 3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell’aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi10).
5 RS 142.20
6 Modifica dell’art. 7 cpv. 2 nella versione dell’art. 127 LStr.
7 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1
8 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23
9 GU L 105 del 13.4.2006, pag. 23
10 RS 142.31
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Art. 66 rubrica e cpv. 2 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato
2 Con l’allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato.
Art. 3 1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge federale di cui all’articolo 2.11
Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum inutilizzato Il termine referendario per il presente decreto è scaduto inutilizzato 2 ottobre 2008.12
11 RU 2008 5405 12 FF 2008 4651
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