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AS 2008 579

Legge sull'imposizione degli oli minerali

Legge sull’imposizione degli oli minerali (LIOm)

Modifica del 23 marzo 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 20061, decreta:

I La legge federale del 21 giugno 19962 sull’imposizione degli oli minerali è modifi- cata come segue:

Art. 2 cpv. 3 lett. d

3 Nel senso della presente legge si considera:

d. «carburante proveniente da materie prime rinnovabili» il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

Art. 12a Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido 1 L’imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all’imposta secondo la tariffa dell’imposta sugli oli minerali. 2 L’imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell’allegato 1a della presente legge.

Art. 12b Esenzione dall’imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili

1 I carburanti indigeni provenienti da materie prime rinnovabili sono esentati

dall’imposta conformemente al capoverso 3. 2 Tenuto conto dell’offerta indigena, il Consiglio federale stabilisce la quantità di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili che possono essere importati esenti da imposta. L’esenzione può essere accordata soltanto se è adempiuto il capoverso 3.

2005-2429 579

Legge sull’imposizione degli oli minerali RU 2008

3 Il Consiglio federale designa i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili. Determina: a. l’entità dell’esenzione fiscale tenendo conto:

1. in particolare delle materie prime indigene rinnovabili,

2. del contributo che questi carburanti forniscono alla protezione dell’am-

biente e alle finalità della politica energetica,

3. della competitività di questi carburanti rispetto a quelli di origine fos-

sile; b. le esigenze minime per la prova di un bilancio ecologico globale positivo tenuto conto di condizioni di produzione socialmente accettabili.

Art. 12c Neutralità dei proventi 1 Le perdite fiscali risultanti dall’agevolazione fiscale secondo l’articolo 12a e dall’esenzione dall’imposta secondo l’articolo 12b devono essere compensate me- diante una maggiore imposizione della benzina. 2 Il Consiglio federale modifica le aliquote d’imposta per la benzina contenute nel- l’allegato 1 e nell’articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modi- ficate.

Art. 20a Miscele di carburanti 1 All’atto della dichiarazione delle miscele di carburanti costituite da merci che beneficiano di un’esenzione fiscale e da altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare la quota di tali merci conformemente all’articolo 12b. 2 L’esenzione dall’imposta può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell’aliquota d’imposta vigente per gli altri car- buranti. Se la condizione per l’esenzione dall’imposta non è più adempiuta, l’antici- pazione deve essere rimborsata.

3 Il Consiglio federale disciplina la procedura.

Art. 35 cpv. 1 1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario.

Art. 41 Inosservanza di prescrizioni d’ordine Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della pre- sente legge o di un disposto esecutivo, un’istruzione emanata in virtù di tali prescri- zioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi.

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II Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1a conformemente alla versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007 Gli articoli 12a, 12b, 12c e 20a, nonché l’allegato 1a hanno effetto per al massimo dodici anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

IV

1 Il presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007 Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007 La presidente: Christine Egerszegi-Obrist Il presidente: Peter Bieri Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2007.3

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2008.

30 gennaio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 FF 2007 2131

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Allegato 1a (art. 12a cpv. 2)

Tariffa d’imposta per il gas naturale e il gas liquido utilizzati come carburante Voce di tariffa4 Designazione della merce Imposizione Agevolazio- Imposizione Imposta Supplemen- fiscale5 ne fiscale fiscale5 sugli oli to fiscale minerali sugli oli (art. 12) (art. 12a) (art. 12a) minerali Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

per 1000 l per 1000 l per 1000 l per 1000 l per 1000 l a 15 °C a 15 °C a 15 °C a 15 °C a 15 °C

2711. Gas di petrolio e altri idro-

carburi gassosi: – liquefatti: – – gas naturale, non miscelato:

1110 – – – destinato a essere 484.90 264.40 220.50 84.10 136.40

utilizzato come carburante – – propano, non miscelato:

1210 – – – destinato a essere 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70

utilizzato come carburante – – butani, non miscelati:

1310 – – – destinato a essere 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70

utilizzato come carburante – – etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati:

1410 – – – destinato a essere 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70

utilizzato come carburante – – altri, non miscelati:

1910 – – – destinato a essere 509.10 294.10 215.00 88.30 126.70

utilizzato come carburante per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kg per 1000 kgper 1000 kg – allo stato gassoso: – – gas naturale:

2110 – – – destinato a essere 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70

utilizzato come carburante – – altri:

2910 – – – destinato a essere 809.20 587.00 222.20 112.50 109.70

utilizzato come carburante

4 RS 632.10 all.: giusta l’art. 5 cpv. 1 della L 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali del (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU. Il testo può essere consultato all’indirizzo www.ezv.admin.ch. Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all’indirizzo www.tares.ch.

5 Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.

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