AS 2008 5797
Ordinanza sugli emolumenti dell'Ispettorato federale della sicurezza nucleare
Ordinanza sugli emolumenti dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ordinanza sugli emolumenti IFSN)
del 9 settembre 2008 approvata dal Consiglio federale il 12 novembre 2008
Il Consiglio dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Consiglio dell’IFSN), visto l’articolo 6 capoverso 6 lettera e della legge federale del 22 giugno 20071 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, ordina:
Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza, nonché la tassa di vigilanza dell’Ispettorato federale della sicu- rezza nucleare (IFSN). 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti.
Art. 2 Emolumenti
1 L’IFSN riscuote emolumenti:
a. per le decisioni emanate e le prestazioni fornite nel quadro delle sue compe- tenze esecutive nell’ambito della legislazione sull’energia nucleare, della legislazione sulla radioprotezione, della legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose, in particolare per:
1. i nullaosta,
2. le perizie di progetti e i pareri tecnici,
3. l’attuazione, il controllo e la sorveglianza di lavori legati alla procedu-
ra di selezione dei depositi in strati geologici profondi e al programma di gestione delle scorie nucleari,
4. l’esercizio di un’organizzazione interna per i casi di emergenza e di un
servizio di picchetto,
5. le attestazioni legate alle prescrizioni sul trasporto di sostanze radio-
attive,
6. il riconoscimento di certificati per i modelli di colli;
b. per la vigilanza sugli impianti nucleari.
RS 732.222
2008-1838 5797
Odinanza sugli emolumenti IFSN RU 2008
2 La vigilanza sugli impianti nucleari comprende in particolare le seguenti attività:
a. le ispezioni degli impianti nucleari; b. il seguito della messa fuori servizio per revisione; c. la realizzazione delle misurazioni di radiazioni; d. il controllo a distanza dello stato degli impianti e dei dintorni; e. il controllo dei rapporti; f. il coordinamento dello scambio di informazioni tra i gestori di impianti nucleari e l’autorità di vigilanza; g. i pareri relativi alle comunicazioni conformemente alla legge del 21 marzo
20033 sull’energia nucleare e all’applicazione delle misure;
h. la realizzazione dei calcoli di previsione; i. la trattazione di eventi e accertamenti; j. l’attribuzione di licenze al personale degli impianti nucleari.
Art. 3 Tassa di vigilanza 1 I costi non attribuibili direttamente a un impianto nucleare e non coperti dagli emolumenti sono coperti da una tassa di vigilanza.
2 Questi costi comprendono, in particolare, i costi per:
a. la partecipazione alle commissioni e alle organizzazioni internazionali; b. lo studio dell’evoluzione della scienza e della tecnica nonché la formazione e il perfezionamento relativi; c. l’attuazione e lo sviluppo dell’attività di vigilanza; d. i progetti di ricerca legati alla vigilanza sugli impianti nucleari.
Art. 4 Determinazione degli emolumenti Gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato e applicando un’aliquota media per ora di lavoro pari al massimo a 180 franchi (tariffa media oraria).
Art. 5 Supplementi
1 Un supplemento pari al massimo al 100 per cento dell’emolumento ordinario può
essere riscosso per: a. le decisioni o le prestazioni che, su richiesta degli assoggettati agli emolu- menti, devono essere emanate o fornite urgentemente; b. le ore di lavoro effettuate la domenica, nei giorni festivi o di notte.
2 I supplementi devono essere motivati e indicati separatamente.
3 RS 732.1
Odinanza sugli emolumenti IFSN RU 2008
Art. 6 Esborsi 1 Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e vengono calcolati separata- mente.
2 I seguenti costi sono considerati esborsi:
a. i costi per la consultazione di terzi; b. i costi di trasmissione e di comunicazione; c. i costi di viaggio e di trasporto; d. i costi d’esercizio.
Art. 7 Riscossione degli emolumenti e delle tasse di vigilanza 1 L’IFSN può riscuotere gli emolumenti e le tasse di vigilanza a cadenza trimestrale.
2 Il conteggio definitivo viene effettuato con la quarta fattura parziale.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.
9 settembre 2008 In nome del Consiglio dell’IFSN: Il presidente: Peter Hufschmied
Odinanza sugli emolumenti IFSN RU 2008