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AS 2009 1

Legge federale sui diritti politici

Legge federale sui diritti politici

Modifica del 5 ottobre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale dell’8 novembre 20062, decreta:

I La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto 1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sot- toposti a votazione federale. 2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell’oggettività, della traspa- renza e della proporzionalità. 3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamen- tare.

4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell’As-

semblea federale.