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AS 2009 1499

Ordinanza sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)

Modifica del 25 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 settembre 2005 dell’ordi- nanza dell’11 settembre 19961 sulle scuole universitarie professionali sono modifi- cate come segue:

Parte A cpv. 1 lett. f bis 1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto vigente nei campi specifici di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–g LSUP prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell’ordi- nanza sulle scuole universitarie professionali oppure in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 20042 della LSUP, può portare i seguenti titoli protetti a dipendenza del campo specifico di studio: fbis. giurista d’impresa SUP;

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2009.

25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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