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AS 2009 203

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, concernente la riscossione e il versamento di una quota parte della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein (Accordo TTPCP-Büsingen) (con allegato)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, concernente la riscossione e il versamento di una quota parte della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein (Accordo TTPCP-Büsingen)

Concluso il 7 dicembre 2004 Entrato in vigore mediante scambio di note il 19 novembre 2008

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania richiamando i rapporti di buon vicinato tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica federale di Germania, considerando il Trattato del 23 novembre 19642 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hoch- rhein nel territorio doganale svizzero (in seguito designato «Trattato Büsingen»), considerando l’introduzione di una tassa sul traffico pesante commisurata alle pre- stazioni (TTPCP) sul territorio della Confederazione Svizzera a partire dal 1° gen- naio 2001, desiderosi di tener conto della situazione geografica particolare del Comune di Büsingen e in particolare con lo scopo di evitare l’istituzione di posti di controllo sulle vie di collegamento da e per il Comune di Büsingen, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo 1. A complemento dell’articolo 2 del Trattato Büsingen la Confederazione Svizzera riscuote la TTPCP anche sul territorio del Comune di Büsingen. 2. I veicoli da cantiere e da manutenzione dell’Amministrazione statale delle strade del Land Baden-Württemberg o di terzi operanti a tale scopo per suo ordine sono esonerati dalla TTPCP per le corse da essi effettuate nell’assolvimento dei propri compiti legali, quali la costruzione e la manutenzione di strade in Svizzera e sul territorio del Comune di Büsingen.

RS 0.631.112.136.2

1 Dal testo originale tedesco (AS 2009 203)

2 RS 0.631.112.136

2004-1430 203

Accordo TTPCP-Büsingen RU 2009

3. La Confederazione Svizzera fa partecipare, in proporzione, il Comune di Büsin- gen al provento netto ricavato dalla riscossione della TTPCP sull’insieme del territo- rio della Confederazione Svizzera e del Comune di Büsingen secondo la chiave di ripartizione citata all’articolo 3.

Art. 2 Apparecchio elettronico di rilevazione Per quanto siano assoggettati alla TTPCP o utilizzati per trainare rimorchi di traspor- to assoggettati alla TTPCP, i veicoli a motore e i trattori a sella leggeri immatricolati a Büsingen devono essere equipaggiati con un apparecchio elettronico per la rileva- zione del chilometraggio riconosciuto dall’Amministrazione federale delle dogane conformemente alle disposizioni svizzere.

Art. 3 Chiave di ripartizione Per calcolare l’importo da versare al Comune di Büsingen sono determinanti il provento netto della TTPCP, il rapporto tra le spese di manutenzione della rete viaria svizzera e quelle della rete viaria del Comune di Büsingen, nonché tra la prestazione chilometrica sulla rete viaria svizzera e quella sulla rete viaria del Comune di Büsin- gen, tutti rapportati all’anno di riferimento.

Art. 4 Calcolo dell’importo da versare Il calcolo dell’importo da versare al Comune di Büsingen avviene ogni anno. Esso viene riportato nell’allegato al presente Accordo, il quale è una parte integrante dello stesso. Quale base di calcolo viene utilizzato il provento netto della TTPCP dell’anno precedente, ricorrendo ad una stima.

Art. 5 Durata di validità della chiave di ripartizione

1. La chiave di ripartizione è valida cinque anni.

2. Ogni Parte contraente può richiedere per via diplomatica, al più tardi un anno prima della scadenza della durata di validità di cinque anni, una nuova chiave di ripartizione per i cinque anni successivi.

3. La Commissione mista costituita secondo l’articolo 41 del Trattato Büsingen

decide in merito al nuovo calcolo della chiave di ripartizione.

Art. 6 Scadenza

1. Il rimborso al Comune di Büsingen degli importi calcolati conformemente al

presente Accordo avviene per la prima volta per l’anno 2001 ed è sempre esigibile il 30 giugno dell’anno seguente.

2. I relativi pagamenti sono effettuati alla cassa comunale di Büsingen.

Accordo TTPCP-Büsingen RU 2009

Art. 7 Risoluzione delle controversie 1. Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accor- do vengono risolte per quanto possibile dalla Commissione mista. 2. Se una controversia non può essere risolta in tal modo, ogni Parte contraente può richiedere che essa venga sottoposta per decisione ad un Tribunale arbitrale. 3. Il Tribunale arbitrale è composto di caso in caso. Ogni Parte contraente nomina un membro e i due membri designano di comune accordo un rappresentante di un terzo Stato come presidente, il quale sarà nominato dai governi delle Parti contraen- ti. I membri sono convocati entro due mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che una Parte contraente ha comunicato all’altra che intende sottoporre la vertenza ad un Tribunale arbitrale. 4. Se i termini menzionati nel capoverso 3 non sono rispettati, in mancanza di un altro accordo ciascuna Parte contraente può invitare il presidente della Corte interna- zionale di giustizia a procedere alle designazioni richieste. Se il presidente è citta- dino di una delle Parti contraenti, oppure si trova impedito per un’altra ragione, il vicepresidente procede alle designazioni. Se anche il vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti, oppure se si trova anch’egli impedito, il membro imme- diatamente inferiore nella gerarchia della Corte, che non è cittadino di uno dei due Stati contraenti, procede alle designazioni. 5. Il Tribunale arbitrale decide alla maggioranza dei voti sulla base dei trattati esistenti tra le due Parti contraenti e conformemente al diritto internazionale genera- le. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro e le spese inerenti alla sua rappresentanza nella procedura dinanzi al Tribunale arbitrale. Le spese per il presidente e le altre spese sono assunte in parti uguali dalle Parti contraenti. Il Tribunale arbitrale può decidere diversamente in merito alla ripartizione dei costi. Del rimanente, esso disciplina da sé la propria procedura.

Art. 8 Entrata in vigore Il presente Accordo entra in vigore non appena entrambe le Parti contraenti si saran- no notificate che le condizioni del diritto interno richieste per l’entrata in vigore sono adempiute. È determinante il giorno di ricezione dell’ultima notifica.

Art. 9 Durata della validità e denuncia

1. Il presente Accordo è concluso per la durata di cinque anni.

2. Se nessuna Parte contraente denuncia il presente Accordo due anni prima della

scadenza del termine citato al capoverso 1, esso resta in vigore e ogni Parte contra- ente ha il diritto di denunciarlo, con notifica scritta trasmessa per via diplomatica, per la fine di un anno civile mediante preavviso di due anni.

3. Indipendentemente dai capoversi 1 e 2, la denuncia del Trattato Büsingen com-

porta anche la denuncia del presente Accordo.

Accordo TTPCP-Büsingen RU 2009

Fatto a Berna in due esemplari in lingua tedesca, il 7 dicembre 2004.

Per il Per il Governo Consiglio federale svizzero: della Repubblica federale di Germania: Christoph Bubb Frank Elbe

Accordo TTPCP-Büsingen RU 2009

Allegato

Allegato all’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull’inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, concernente la riscossione e il versamento di una quota parte della tassa sul traffico pesante commi- surata alle prestazioni riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen (Accordo TTPCP-Büsingen).

Calcolo della quota parte di Büsingen al provento netto della TTPCP: Chiave di ripartizione

Percentuali determinanti* Chiave di ripartizione

Spese di manutenzione della rete viaria 0,0067795 % 50 % Prestazioni chilometriche nel traffico interno, di transito, all’importazione e all’esportazione 0,0081845 % 50 %

Quota parte di Büsingen ad un provento netto pari ad es. a 750 000 000.– CHF: 56 115.–

Accordo TTPCP-Büsingen RU 2009

* Percentuali determinanti:

Spese di manutenzione della rete viaria

Svizzera (secondo l’Ufficio federale di statistica)3 in CHF 2 215 337 000 Büsingen (secondo l’Amministrazione statale delle strade di Costanza)4 in CHF 150 200

Somma di entrambi i Paesi 2 215 487 200

Quota parte di Büsingen 150 200: 0,0067795 % 2 215 487 200 × 100

Prestazioni chilometriche nel traffico interno, di transito, all’importazione e all’esportazione

Svizzera (secondo il rapporto del Servizio per lo studio dei trasporti)5 in tkm 14 876 400 000 Büsingen (secondo l’indagine sul traffico)6 in tkm 1 217 662

Somma di entrambi i Paesi 14 877 617 662

Quota parte di Büsingen 1 217 662: 0,0081845 % 14 877 617 662 × 100

3 Calcolo globale dell’Ufficio federale di statistica (UST) delle spese per la manutenzione della rete viaria 1988–1997: Tabella 4: Kosten der Kapitalrechnung 1997. 4 Dati forniti dall’Amministrazione statale delle strade di Costanza, IV/3951: Kostenricht- werte für Unterhaltung von Landesstrassen, Staatshaushalt, Strassenbau, cap. 1004, pag. 125, per l’anno 2001. 5 SG–DATEC, Servizio per lo studio dei trasporti, Rapporto 2/99: Die verkehrlichen Auswirkungen des bilateralen Landverkehrsabkommens zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft auf den Strassen- und Schienengüterverkehr, Tabella A-3 Grundszenario 2001. 6 Volume di traffico a Büsingen nel 2000: conteggi effettuati nel 1995 dal Land Baden- Württemberg sulla strada nazionale e nel 1992 dalla Città di Sciaffusa sulla Rheinhalden- strasse, diversi conteggi effettuati dalla Divisione delle costruzioni di Sciaffusa; sulla base di questi conteggi è stato stimato il volume di traffico nel 2000.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania relativo al Trattato del 23 novembre 1964 sull'inclusione del Comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero, concernente la riscossione e il versamento di una quota parte della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni riscossa dalla Svizzera sul suo territorio nazionale e su quello del Comune di Büsingen am Hochrhein (Accordo TTPCP-Büsingen) (con allegato) | Lexipedia | Lexipedia