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AS 2009 4741

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti

Ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE)

Modifica del 15 settembre 2009

L’Ufficio federale della sanità pubblica, visto l’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 giugno 19951 sulle sostanze estranee e sui componenti, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui compo- nenti è modificato come segue: 1 Le precisazioni concernenti la lista 1 sono sostituite dalla nuova versione qui annessa. 2 La lista 1 è completata, per le seguenti sostanze attive, con le osservazioni qui appresso:

1 2 3 4 5 6

Sostanza attiva Campo Derrate alimentari Valore di Valore Osservazioni d’appli- tolleranza limite cazione mg/kg mg/kg

… Imidacloprid I/B cavoli 0.05 risultante dall’impiego come disinfettante per semenza " I/B insalata 0.05 " …

3 Nella lista 1 è soppressa la seguente iscrizione: Spinosad I lamponi 0.02

1 RS 817.021.23

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Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti RU 2009

4 La lista 2 è completata come segue:

1 2 3 4 5

Sostanza Derrate alimentari Valore di Valore Osservazioni tolleranza limite mg/kg mg/kg

… Piombo Integratori alimentari 3 riferito ai prodotti reperibili in commercio Cadmio Integratori alimentari, 3 riferito ai prodotti reperibili costituiti unicamente o in commercio prevalentemente da zostera secca, oppure da prodotti da essa ricavati. Cadmio Integratori alimentari 1 altri; riferito ai prodotti reperibili in commercio Cadmio pesci: Auxis spp. 0.2 Cadmio pesci: Scomber spp. 0.1 Mercurio pesci: Genypterus 1 blacodes Mercurio pesci: Genypterus 1 capensis Mercurio Integratori alimentari 0.1 riferito ai prodotti reperibili in commercio …

5 Le seguenti iscrizioni della lista 2 sono modificate come segue:

Cadmio microalghe 0.5 nel caso di integratori alimentari si deve utilizzare il valore corrispondente; riferito alla sostanza secca Cadmio pesci: Engraulis spp. 0.3

6 Le liste 3a e 3b sono sostituite dalle versioni qui annesse.

7 All’allegato è aggiunta una nuova lista 3c secondo la versione qui annessa.

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8 La lista 4 è completata, in riferimento alla sostanza Metanolo, con le concentrazio- ni massime seguenti:

1 2 3 4 5

Sostanza Derrate alimentari Valore di Valore Osservazioni tolleranza limite mg/kg mg/kg

… Metanolo acquavite di sambuco 13500 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di cotogne 13500 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di ribes rosso 13500 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di ribes nero 13500 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di sorba 13500 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di ginepro 13500 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di albicocche 12000 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di pere 12000 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di more 12000 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di lamponi 12000 20000 riferito all’alcol puro; mg/l " acquavite di pesche 12000 20000 riferito all’alcol puro; mg/l …

9 Nella lista 4 è soppressa la seguente iscrizione:

Metanolo acquavite di corbezzole 12000 20000 riferito all’alcol puro; mg/l

II

Disposizione transitoria della modifica del 15 settembre 2009 Le derrate alimentari integrate nella lista 2 con la modifica del 15 settembre 2009 della presente ordinanza possono essere importate, fabbricate e caratterizzate secon- do il diritto anteriore fino al 1° ottobre 2010. Esse possono essere consegnate ai consumatori fino ad esaurimento delle scorte.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2009.

15 settembre 2009 Ufficio federale della sanità pubblica: Thomas Zeltner

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Allegato (cifra I cpv. 1)

1 Lista delle concentrazioni massime (valori di tolleranza,

valori limite) dei prodotti fitosanitari, dei prodotti di protezione delle derrate immagazzinate nonché dei regolatori di crescita delle piante Precisazioni concernenti la lista

1.1 Le concentrazioni massime sono fissate, salvo indicazione contraria nella

lista, per la derrata allo stato fresco o non lavorato. Per le derrate secche, se non dichiarate espressamente come tali, le concentrazioni massime sono riferite alla derrata ricostituita. Parte del prodotto cui si applicano le concentrazioni massime consentite: agrumi, chicchi di caffè e di prodotto intero cereali, leguminose secche, semi di cacao, semi oleaginosi, spe- zie, tè e tè di erbe frutta con guscio, uova prodotto intero, senza guscio frutta a granelli e a nocciolo, prodotto intero, senza peduncolo frutta esotica, olive, ortaggi a frutto bacche e piccola frutta prodotto intero, previa rimozione di calice ed eventuale peduncolo e, nel caso del ribes, i frutti con peduncolo erbe aromatiche fresche, ortaggi prodotto intero, previa rimozione delle a foglia (insalata inclusa), foglie (esterne) guaste o essiccate, delle ortaggi a stelo, varietà di cavoli radici e dei detriti terrosi eventuali; (eccetto il cavolo rapa) broccoli, cavolfiori: soltanto le infiore- scenze leguminose (fresche) prodotto intero, previa rimozione dei baccelli o con i baccelli se sono destinati ad essere mangiati ortaggi a radice e a tubero, prodotto intero, previa rimozione delle cavoli rapa punte e dei detriti terrosi eventuali ortaggi a bulbo prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi eventuali funghi commestibili prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del biotopo

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1.2 Per le derrate preparate (miscele, estratti, concentrati, ecc.) si terrà conto, salvo indicazione contraria nella lista, delle concentrazioni massime delle materie prime considerate in misura proporzionale. 1.3 Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, nonché per gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, il valore di tolleranza è di 0,01 mg/kg, riferito alla preparazione pronta al consumo, se nessuna concentrazione massima particolare è fissata. Questa disposizione non è applicabile alle sostanze naturalmente presenti nelle materie prime (p. es. ioni di bromuro, rame, zolfo). 1.4 Le concentrazioni massime fissate per le spezie, il tè, il mate, il tè di erbe e di frutti sono riferite ai prodotti secchi. Per questi prodotti e per i funghi commestibili selvatici secchi, in mancanza di un valore particolare, la con- centrazione massima da prendere in considerazione è il valore più alto fissato per una categoria di frutta o di ortaggi.

1.5 La designazione generale «frutta» indica i diversi prodotti vegetali non

elaborati definiti nell’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novem- bre 20052 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confet- ture.

1.6 La designazione «ortaggi» indica le piante o le parti di piante descritte

nell’articolo 5 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla frutta, la verdura, le confetture e i prodotti simili alle confetture, nonché i funghi commestibili. Sotto la designazione «insalata» sono considerati gli ortaggi a foglia e le cicorie, da consumare crudi, della famiglia delle composite (p. es. lattuga cappuccio, lattuga romana, scarola, cicorino, ecc.), nonché valerianella, crescione, portulaca e rucola. La designazione «cavoli» indica le varietà di Brassica oleracea L. (p. es. cavoli bianchi, cavoli rossi, verze, cavolfiori, broccoli, cavoli di Bruxelles, cavoli rapa, ecc.).

1.7 Nel valore numerico della concentrazione massima sono compresi, salvo

indicazione contraria nella lista, i metaboliti biologicamente significanti della sostanza estranea.

1.8 Le concentrazioni massime figuranti nelle colonne 4 o 5 per «derrate non

precisate» (v. colonna 3) si riferiscono alle quantità di sostanze estranee, provenienti dall’impiego nel settore non agricolo (lotta antiparassitaria e disinfestazione in locali di attività alimentari, protezione del legno, ecc.). Non sono incluse le concentrazioni massime per l’acqua potabile indicate nella lista 4.

2 RS 817.022.107

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1.9 Le abbreviazioni figuranti nella colonna 2 della lista significano:

A = Acaricida F = Fungicida H = Erbicida I = Insetticida N = Nematicida R = Regolatore di crescita delle piante V = Protettivo di scorte P = Feromone B = Disinfettante per semenza M = Molluschicida S = Sinergiste/Safener

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Allegato (cifra I cpv. 6)

3a Lista delle concentrazioni massime di residui (valori limite) di sostanze farmacologicamente attive Le concentrazioni massime di residui di sostanze farmacologicamente attive si riferiscono all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 19903, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. Precisazioni concernenti la lista nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90

1 Il limite massimo di residui è la concentrazione massima di residui risultante

dall’uso di un medicinale veterinario, espressa in mg/kg o µg/kg sulla base del peso vivo. Esso è stabilito sulla base del tipo e del quantitativo del residuo considerato esente da rischi tossicologici per la salute umana secondo il criterio della dose giornaliera accettabile (DGA), o sulla base di una DGA temporanea che utilizzi un fattore di sicurezza supplementare. Tiene anche conto di altri rischi pertinenti per la pubblica sanità e di aspetti di tecnologia alimentare.

2 Per residui di sostanze farmacologicamente attive s’intendono i principi

attivi di medicinali veterinari e i loro metaboliti che rimangono negli ali- menti ottenuti da animali cui sia stato somministrato il medicinale veterina- rio in questione.

3 Campi di applicazione:

1. Agenti antinfettivi

1.1 Prodotti chemioterapici

1.2 Antibiotici

2. Agenti antiparassitari

2.1 Agenti attivi contro gli endoparassiti

2.2 Agenti attivi contro gli ectoparassiti

2.3 Agenti attivi contro gli endo- ed ectoparassiti

2.4 Agenti attivi contro i protozoi

3. Agenti attivi sul sistema nervoso

3.1 Agenti attivi sul sistema nervoso centrale

3.2 Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

4. Agenti antinfiammatori

4.1 Agenti antinfiammatori non steroidei

5. Corticoidi

5.1 Glucocorticoidi

6. Agenti attivi sull’apparato riproduttivo

3 GU L 224 del 18 ago. 1990, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 582/2009 del 3 lug. 2009, GU L 175 del 4 lug. 2009, pag. 5. Il testo di questo atto nor- mativo può essere consultato o ordinato dietro pagamento presso l’Ufficio federale della sanità pubblica, 3003 Berna.

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3b Lista delle concentrazioni massime di residui (valori limite) degli additivi per l’alimentazione animale nelle derrate alimentari di origine animale Precisazioni concernenti la lista

1 I limiti massimi di residui corrispondono alla concentrazione massima di

residui derivati dall’impiego di additivi per l’alimentazione animale secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 7 dell’ordinanza del 26 maggio

19994 sugli alimenti per animali, espressa in µg/kg sulla base del peso vivo,

in una derrata alimentare di origine animale.

2 Campo di applicazione:

K = coccidiostatici, secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera m dell’ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali in combinato disposto con l’allegato 2 numero 4.d.1. dell’ordinanza del 10 giugno 19995 sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione degli animali.

Sostanza attiva Campo Specie animale Derrate alimentari Concentrazioni d’applica- massime di residui zione µg/kg

Diclazuril K Polli da ingrasso, fegato 1500 tacchini da ingrasso " " " reni 1000 " " " tessuto muscolare 500 " " " tessuti cutanei e adiposi 500 Lasalocid K Pollame vedi lista 3a vedi lista 3a Monensin K Polli da ingrasso, tessuti cutanei e adiposi 25 sodico tacchini " " " fegato, reni e tessuto 8 muscolare Narasin K Polli da ingrasso in tutti i tessuti pesati umidi 50 Robénidine K Polli da ingrasso fegato 800 " " " reni 350 " " " tessuto muscolare 200 " " " tessuti cutanei e adiposi 1300 " " Tacchini fegato 400 " " " reni 200 " " " tessuto muscolare 200 " " " tessuti cutanei e adiposi 400 Salinomicina K Polli da ingrasso in tutti i tessuti pesati umidi 5 sodica

4 RS 916.307 5 RS 916.307.1. Il testo di questo All. non è pubblicato nella RU. Può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.alp.admin.ch/themen/00587/00626/index.html?lang=it.

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Allegato (cifra I cpv. 7)

3c Lista delle concentrazioni massime di residui (valori limite) degli additivi per l’alimentazione animale presenti negli alimenti di origine animale in conseguenza del carry-over di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio Le concentrazioni massime autorizzate di coccidiostatici e istomonostatici, residui presenti negli alimenti di origine animale in conseguenza del carry-over, si riferi- scono all’articolo 1 capoversi 1 e 2 nonché all’allegato del regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 20096, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry- over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio. Precisazione concernente il regolamento (CE) n. 124/2009 Il significato dell’espressione «tenore massimo» di cui al regolamento (CE) n. 124/2009 è identico a quello di «concentrazione massima» di cui all’articolo 2 capoverso 1 della presente ordinanza.

6 GU L 40 dell’11 feb. 2009, pag. 7.

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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