AS 2009 5187
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)
Modifica del 12 giugno 2009
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 14 gennaio 20091; visto il parere del Consiglio federale del 25 febbraio 20092, decreta:
I La legge del 17 dicembre 19933 sul libero passaggio è modificata come segue:
1bis L’assicurato ha diritto a una prestazione d’uscita anche se lascia l’istituto di previdenza a un’età compresa fra l’età minima per il pensionamento anticipato e l’età ordinaria di pensionamento previste dal regolamento, e continua ad esercitare un’attività lucrativa o è annunciato all’assicurazione contro la disoccupazione. Se il regolamento non la stabilisce, l’età ordinaria di pensionamento è determinata confor- memente all’articolo 13 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). 3 La prestazione d’uscita è esigibile con l’uscita dall’istituto di previdenza. A partire da tale momento frutta un interesse conformemente all’articolo 15 capoverso 2 LPP.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab