AS 2009 5535
Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)
Modifica del 21 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d’identità è modificata come segue:
Art. 2 Tipi di passaporto
1 Esistono i seguenti tipi di passaporto:
a. passaporto ordinario; b. passaporto provvisorio; c. passaporto diplomatico ordinario; d. passaporto diplomatico provvisorio; e. passaporto di servizio ordinario; f. passaporto di servizio provvisorio. 2 I passaporti ordinari, i passaporti diplomatici ordinari e i passaporti di servizio ordinari sono muniti di un microchip.
Art. 2a Abrogato
Art. 5 cpv. 1, 1bis e 3
1 Il passaporto ordinario e la carta d’identità sono rilasciati per:
a. dieci anni, alle persone che al momento della richiesta hanno compiuto
18 anni;
b. cinque anni, alle persone che al momento della richiesta non hanno ancora compiuto 18 anni; c. Abrogata 1bis Abrogato
1 RS 143.11
2008-0007 5535
Ordinanza sui documenti d’identità RU 2009
3 In caso di perdita di tre o più documenti d’identità dello stesso tipo nell’arco di cinque anni, la validità del nuovo documento d’identità è limitata a due anni, salvo se la persona rende verosimile che ha trattato i documenti d’identità con la dovuta cura. La validità ridotta non influisce sull’ammontare degli emolumenti.
Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2: Richiesta, rilascio, perdita e restituzione Sezione 1: Autorità di rilascio
Art. 6 Documenti d’identità ordinari 1 Le autorità di rilascio competenti in Svizzera sono i servizi designati dai Cantoni di domicilio.
2 L’autorità di rilascio competente all’estero è la rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera presso cui la persona richiedente è immatricolata.
3 Le persone che non sono immatricolate presso una rappresentanza diplomatica o
consolare e che non hanno un domicilio in Svizzera chiedono il documento d’iden- tità all’autorità di rilascio competente del loro luogo di dimora attuale. 4 In casi motivati, anche l’autorità di rilascio del luogo di dimora può accettare, previo accordo con l’autorità di rilascio competente, una domanda di rilascio di un documento d’identità.
Art. 7 Passaporti provvisori 1 Il passaporto provvisorio va chiesto all’autorità di rilascio competente (art. 6). Esso è preparato dall’autorità di rilascio competente e consegnato alla persona richie- dente. L’articolo 6 capoversi 3 e 4 si applica per analogia. È possibile rinunciare all’accordo di cui all’articolo 6 capoverso 4 se non sussiste alcun dubbio sull’iden- tità e sui dati personali della persona richiedente. 2 I Cantoni possono designare in particolare negli aeroporti le autorità di rilascio che emettono esclusivamente passaporti provvisori. Questi servizi possono essere gestiti sotto la vigilanza del Cantone, segnatamente dal Corpo delle guardie di confine o dalla polizia.
Art. 7a Abrogato
Art. 8 Conflitti di competenza 1 Se tra i servizi competenti secondo l’articolo 4 capoverso 1 LDI vi sono dubbi o controversie sull’autorità competente, decide l’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale).
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2 Se tra le autorità di rilascio all’estero secondo l’articolo 4 capoverso 2 LDI vi sono dubbi o controversie sull’autorità competente, decide il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). 3 Se tra i servizi competenti secondo l’articolo 4 capoverso 1 LDI e le autorità di rilascio secondo l’articolo 4 capoverso 2 LDI vi sono dubbi o controversie sull’auto- rità competente, decide l’Ufficio federale.
Titolo prima dell’art. 9 Sezione 2: Procedura di richiesta e di rilascio
Art. 9 Richiesta di rilascio 1 Chi intende richiedere un documento d’identità, può trasmettere i propri dati per- sonali all’autorità di rilascio competente tramite Internet o telefonicamente prima di presentarsi personalmente (art. 12), oppure può mostrarli quando si presenta di persona. Le autorità di rilascio competenti stabiliscono i metodi di richiesta da loro consentiti. 2 I Cantoni stabiliscono se la persona richiedente può portare una fotografia digitale. I requisiti concernenti la fotografia sono fissati dal Dipartimento. Le autorità di rilascio controllano la qualità della fotografia e decidono se soddisfa i requisiti.
Art. 10 Richiamo e controllo dei dati personali 1 L’autorità di rilascio competente richiama i dati personali contenuti nel registro elettronico dello stato civile (Infostar) e li inserisce nel sistema d’informazione per documenti d’identità (ISA) di cui all’articolo 11 LDI. Se questo non è possibile, i dati personali possono essere richiamati dal registro del controllo degli abitanti, sempre che esso sia tenuto in base agli atti d’origine o al registro delle famiglie. 2 I dati personali già registrati in ISA possono essere riutilizzati per una nuova richiesta, se il richiamo dai registri di cui al capoverso 1 non è possibile. È obbliga- torio confrontare i dati personali con una seconda fonte di dati. Le autorità di rilascio competenti possono a questo scopo esigere dalla persona richiedente di presentare un documento (p. es. documento dell’ufficio di stato civile o certificato di domici- lio). 3 L’autorità di rilascio competente verifica i dati richiamati in ISA e in particolare la cittadinanza svizzera. Se i dati non possono essere richiamati da uno dei registri di cui ai capoversi 1 o 2 o in caso di dubbio sulla loro esattezza, l’autorità di rilascio competente chiede al Comune di domicilio della persona richiedente o all’ufficio di stato civile competente di verificarli. 4 La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati personali.
5 I dati personali seguenti possono essere richiamati da Infostar:
a. cognome(i) e nome(i) della persona richiedente; b. sesso;
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c. luogo e data di nascita; d. cognome(i) e nome(i) dei genitori; e. cittadinanza; f. luogo o luoghi d’origine; g. stato di vita; h. numero d’assicurato AVS.
Art. 12 Obbligo di presentarsi personalmente 1 La persona richiedente deve presentarsi personalmente all’autorità di rilascio com- petente, portare i documenti eventualmente richiesti dall’autorità di rilascio e dimo- strare la propria identità. L’autorità di rilascio verifica l’identità del richiedente. 2 La persona richiedente può presentarsi presso l’autorità di rilascio di un altro Cantone, sempre che tra i due Cantoni in questione vi sia un accordo in tal senso. In singoli casi e con l’accordo delle autorità interessate, la persona richiedente può presentarsi presso l’autorità di rilascio di un altro Cantone. La richiesta di cui all’articolo 9 capoverso 1 va presentata presso l’autorità di rilascio competente del Cantone di domicilio. 3 Una persona immatricolata all’estero può presentarsi personalmente presso qualsi- asi autorità di rilascio all’estero. In singoli casi e con l’accordo delle autorità interes- sate, la persona richiedente può presentarsi presso l’autorità di rilascio di un Can- tone. La richiesta di cui all’articolo 9 capoverso 1 va presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è immatricolata. 4 L’autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall’obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l’identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo.
Art. 13 Registrazione della fotografia e delle impronte digitali 1 L’autorità di rilascio competente effettua una fotografia digitale della persona richiedente, sempre che quest’ultima non ne abbia portata una o che quella portata non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 2. 2 Essa registra due impronte digitali della persona richiedente sotto forma di impron- ta piatta dell’indice sinistro e destro. Se manca un indice, se la qualità dell’impronta digitale non è sufficiente o il polpastrello è ferito, in via sostitutiva è possibile regi- strare l’impronta piatta del dito medio, dell’anulare o del pollice. 3 Le impronte digitali non sono registrate se la persona richiedente non ha ancora compiuto 12 anni o se non è possibile rilevarle per motivi medici di natura non tem- poranea. Per le richieste di rilascio di una carta d’identità le impronte digitali non sono registrate.
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4 Se le impronte digitali non possono essere registrate per motivi medici di natura temporanea, è rilasciato un passaporto con una validità ridotta a un anno. La validità ridotta non influisce sull’importo degli emolumenti.
Art. 13a Ulteriori controlli e decisione di rilascio
1 L’autorità di rilascio competente esamina se:
a. sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per la richiesta del documento d’identità; b. esiste già un documento d’identità dello stesso tipo per la persona richie- dente; c. la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un delitto; se del caso, essa consulta l’autorità che ha emesso la segnalazione; d. esiste un altro motivo di rifiuto secondo l’articolo 6 LDI; e. la fotografia e le impronte digitali della persona richiedente corrispondono ai dati già registrati della persona richiedente. 2 Per l’esame dei criteri di cui al capoverso 1 lettere b–e l’autorità di rilascio compe- tente si basa su ISA, su Infostar e sul sistema informatizzato di ricerca RIPOL. 3 L’autorità di rilascio competente esamina la completezza e la correttezza della richiesta. Dopo aver approvato la richiesta, la trasmette senza indugio al servizio preposto alla stesura. 4 Essa notifica alla persona richiedente l’eventuale decisione di rifiuto con l’indica- zione dei rimedi giuridici.
Art. 14 Contenuto del documento d’identità 1 Sono considerati dati secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettere a–f LDI i dati regi- strati in Infostar, nel registro delle famiglie o eccezionalmente in ISA (cfr. art. 10 cpv. 1 e 2). La persona richiedente può tuttavia domandare l’iscrizione del proprio cognome d’affinità. 2 Nel documento d’identità può essere registrato un solo luogo d’origine. Se ha più luoghi d’origine, la persona richiedente stabilisce quale iscrivere nel documento d’identità. Soltanto quest’ultimo è registrato in ISA. 3 Nel documento d’identità il servizio responsabile di cui all’articolo 4 capoverso 1 LDI è indicato come autorità di rilascio. 4 La statura dei bambini di età inferiore a 14 anni non è indicata. L’indicazione della statura può essere omessa anche per le persone permanentemente sulla sedia a rotelle. Per i bambini di età inferiore a 7 anni nonché per le persone che non sanno o non possono scrivere, la firma è omessa. 5 Chi desidera un’iscrizione aggiuntiva secondo l’articolo 2 capoverso 4 LDI deve renderla verosimile. Chi intende iscrivere un nome d’arte deve dimostrare di essere generalmente noto nella società con questo nome. La decisione in merito a questa richiesta spetta all’autorità di rilascio competente.
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6 Sulla carta d’identità non sono possibili iscrizioni aggiuntive particolari di cui all’articolo 2 capoverso 4 e 5 LDI, fatta salva quella concernente il cognome d’affi- nità.
Art. 14a Contenuto ulteriore del passaporto 1 Sul microchip dei passaporti di cui all’articolo 2 capoverso 2 sono registrati i dati seguenti: a. i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–h e j–m LDI; b. una fotografia del viso; e c. due impronte digitali.
2 Il contenuto del microchip è protetto da una firma elettronica.
3 È applicabile il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre
20042, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biome- trici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Art. 14b Abrogato
Titolo prima dell’art. 15 Sezione 3: Servizi preposti alla stesura dei documenti d’identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori
Art. 15 Prova della buona reputazione 1 Per la verifica della buona reputazione, oltre a poter disporre un controllo di sicu- rezza relativo alle persone, l’Ufficio federale può chiedere alle persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 6a capoversi 1 e 2 LDI, o ai rispettivi organi, di presen- tare in particolare i seguenti documenti: a. l’estratto del casellario giudiziale centrale; b. l’estratto del registro di commercio; c. gli estratti degli ultimi dieci anni del registro esecuzioni e fallimenti; d. il curriculum vitae, compresi tutti gli impegni d’affari; e. una ricapitolazione delle partecipazioni finanziarie degli ultimi dieci anni; f. l’elenco di tutte le indagini penali e di tutti i procedimenti penali e civili degli ultimi dieci anni.
2 GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1. Regolamento modificato in ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2009, GU L 142 del 6.6.2009, pag. 1.
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2 Per aventi economicamente diritto e titolari di quote in grado di esercitare un’in- fluenza determinante sull’impresa s’intendono le persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale o ai diritti di voto è superiore al 10 per cento. Se lo ritiene necessario, l’Ufficio federale può chiedere di presentare i documenti anche alle persone la cui partecipazione diretta o indiretta al capitale o ai diritti di voto è inferiore al 10 per cento. 3 Se una delle persone di cui ai capoversi 1 e 2 ha avuto il domicilio all’estero negli ultimi dieci anni, vanno presentati documenti esteri di pari valore probatorio. 4 L’Ufficio federale può esigere che i servizi di cui all’articolo 6a capoverso 1 LDI verifichino periodicamente in modo autonomo la buona reputazione della persona interessata e ne diano conferma.
Art. 16 Obbligo di presentazione e di verifica 1 L’Ufficio federale può chiedere ai servizi di cui all’articolo 6a capoverso 1 LDI ed eventualmente ai membri del gruppo d’imprese di presentare in particolare i seguenti documenti: a. un conto annuale verificato; b. un elenco di tutti gli aventi economicamente diritto e titolari di quote; c. i dati sull’organizzazione dell’impresa e sulle responsabilità di ogni singola persona; d. un sistema di gestione della qualità certificato e orientato alla produzione dei documenti d’identità; e. un piano relativo alla sicurezza che illustra in particolare come sono garan- tite la protezione dei dati e la sicurezza dei documenti d’identità da produrre e delle loro parti; f. una descrizione delle misure adottate per acquisire, salvaguardare e svi- luppare le conoscenze specialistiche e le qualifiche nel settore dei documenti d’identità. 2 I conti annuali vanno sottoposti a un ufficio di revisione indipendente dal profilo economico e giuridico, nell’ambito di una revisione ordinaria. Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le imprese di revisione che dispongono di un’abili- tazione di perito revisore ai sensi dell’ordinanza del 22 agosto 20073 sull’abili- tazione e la sorveglianza dei revisori. Per le società con sede all’estero sono applica- bili le prescrizioni equivalenti dei rispettivi Paesi. 3 I servizi di cui all’articolo 6a capoverso 1 LDI forniscono periodicamente le prove dell’osservanza e dell’attualità del sistema di gestione della qualità e del piano rela- tivo alla sicurezza.
3 RS 221.302.3
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Art. 17–19 Abrogati
Art. 25 cpv. 1 e 2 1 Il vecchio documento d’identità è consegnato all’autorità presso la quale la persona richiedente ha l’obbligo di presentarsi personalmente secondo l’articolo 12. L’auto- rità rende il vecchio documento inservibile prima di approvare la richiesta.
2 Se al momento della richiesta il vecchio documento d’identità non può essere
consegnato perché ad esempio serve ancora per un viaggio o per un atto giuridico, lo scambio dei documenti deve essere effettuato tramite un’altra autorità.
Art. 27 Consegna 1 Il servizio preposto alla stesura consegna il documento d’identità direttamente all’indirizzo di consegna indicato dalla persona richiedente.
2 IlDFAE può emanare disposizioni derogatorie per la consegna di documenti
d’identità all’estero. 3 I documenti d’identità non consegnabili o non ritirati sono rimessi all’autorità di rilascio competente. Essa li conserva per dodici mesi dalla data di rilascio dopo di che li distrugge. 4 Prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto alla stesura dei documenti verifica il buon funzionamento del passaporto.
Art. 27a cpv. 2 e 3 lett. c 2 Il titolare di un passaporto può verificare il suo buon funzionamento e accedere al contenuto del microchip. Le autorità di rilascio mettono a disposizione gli apparec- chi di controllo necessari.
3 Il servizio preposto alla stesura dei documenti informa il titolare:
c. della possibilità di controllare il buon funzionamento del passaporto secondo il capoverso 2.
Art. 28 lett. i e k ISA serve in particolare per: i. identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti nonché le persone scomparse; k. registrare i risultati dei controlli dei passaporti previsti dall’articolo 27a capoverso 2.
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Art. 30 cpv. 2 e 3
2 La consultazione dei dati in ISA per la verifica dell’identità avviene esclu-
sivamente mediante il numero del documento d’identità da controllare. Se una per- sona non può presentare un documento d’identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi acconsen- ta. È vietata la consultazione per verificare l’identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici. 3 La consultazione dei dati in ISA per la verifica dell’identità di vittime di incidenti, di catastrofi naturali, di atti violenti oppure di persone scomparse, può avvenire unicamente in base al cognome e al nome.
Titolo prima dell’art. 37a Sezione 3: Sicurezza dei dati e controllo
Art. 37a Requisiti delle autorità di rilascio 1 L’autorità di rilascio competente provvede affinché il trattamento della richiesta sia effettuato da almeno due persone (principio dei quattro occhi). 2 Se questo non è possibile, le persone che si occupano del trattamento di una richie- sta devono sottoporsi a un controllo di sicurezza delle persone e devono essere adottate ulteriori misure di controllo opportune.
Titolo prima dell’art. 38 Abrogato
Art. 44 1 La Confederazione finanzia l’allacciamento e la gestione delle linee di trasmis- sione dei dati dal computer centrale a un raccordo centrale (distributore principale) del capoluogo cantonale. 2 I Cantoni assumono i costi d’istallazione e di gestione per la distribuzione capillare sul loro territorio. 3 I Cantoni e le altre autorità collegate a ISA assumono i costi per la manutenzione e la sostituzione degli apparecchi acquistati per l’introduzione del passaporto 03. 4 La Confederazione designa gli apparecchi di registrazione e di controllo dei dati biometrici e i loro fornitori. L’acquisto di tali apparecchi avviene conformemente alla legge federale del 16 dicembre 19944 sugli acquisti pubblici.
4 RS 172.056.1
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5 I Cantoni acquistano esclusivamente gli apparecchi designati dalla Confederazione presso i fornitori designati dalla stessa. I Cantoni assumono i costi per l’acquisto, la manutenzione e la sostituzione dell’infrastruttura necessaria per rilasciare e con- trollare i documenti d’identità.
Art. 46 cpv. 2 lett. a
2 Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti:
a. ulteriori chiarimenti in relazione al rilascio di un documento d’identità ordi- nario o di un passaporto provvisorio secondo l’articolo 6 capoverso 4;
Art. 48 cpv. 1 1 Dopo una fase di consolidamento il Consiglio federale verifica se gli emolumenti coprono i costi.
Art. 50 Riscossione 1 Gli emolumenti per i documenti d’identità in linea di principio sono versati perso- nalmente all’autorità di rilascio al momento della richiesta. Essa stabilisce le moda- lità di pagamento. 2 Gli emolumenti per altre prestazioni e le spese sono versati all’autorità che fornisce il servizio. 3 All’estero gli emolumenti sono pagati nella valuta nazionale locale. Il DFAE può emanare disposizioni derogatorie. Le rappresentanze stabiliscono il corso del cambio secondo le istruzioni del DFAE.
Art. 51 Rimborso spese nel caso di documenti d’identità rifiutati Se il documento d’identità richiesto non può essere rilasciato, l’autorità di rilascio competente restituisce la quota per la produzione in base all’allegato 3, sempre che il documento non sia già stato prodotto.
Art. 52 Assunzione delle spese nel caso di errori e ritardi
1 Se la persona richiedente riceve un documento d’identità errato, incompleto o
rovinato, le viene gratuitamente fornito un documento d’identità sostitutivo se segnala il difetto entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento del documento d’identità. 2 In Svizzera il termine di consegna del documento d’identità è di dieci giorni lavo- rativi e all’estero di 30 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta da parte dell’autorità competente. La rappresentanza all’estero può fissare in singoli casi un termine di consegna più lungo. 3 In casi motivati, segnatamente se vi sono problemi tecnici, il Dipartimento può disporre un termine più lungo. La proroga del termine è pubblicata sul Foglio fede- rale.
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4 Se il termine di consegna non è rispettato, la persona richiedente può reclamare entro cinque giorni. In questo caso ha diritto al rilascio gratuito di un passaporto provvisorio, se ne ha bisogno per un viaggio o per altri scopi. Se la persona richie- dente non riceve il passaporto richiesto oppure se si può presumere che non lo riceverà, ha diritto al rilascio gratuito di un nuovo documento.
5 Se il servizio preposto alla stesura è responsabile degli errori nel documento
d’identità o del ritardo nella consegna, l’autorità di rilascio competente gli fornisce i documenti che giustificano la stesura gratuita del documento d’identità. 6 In caso di divergenza fra l’autorità di rilascio competente e il servizio preposto alla stesura, decide l’Ufficio federale. 7 Se il documento d’identità non è più utilizzabile nonostante sia stato trattato con cura o se il microchip non funziona più, fino alla sua scadenza al titolare è rilasciato gratuitamente un nuovo documento d’identità. Il titolare non ha diritto al risarcimen- to delle spese della richiesta.
Art. 55 cpv. 3 Abrogato
Art. 56 cpv. 2 2 Per il rilascio e il controllo dei documenti d’identità esso gestisce una propria autorità di rilascio.
Art. 58 cpv. 3 e 4 Abrogati
Art. 58a Abrogato
Art. 61ter Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: richiesta 1 I Cantoni possono prevedere che le carte d’identità possano anche in futuro essere richieste presso il Comune di domicilio, per un periodo transitorio di due anni al massimo a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza. 2 La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio e certi- fica la propria identità. Porta con sé una fotografia. I requisiti concernenti la fotogra- fia sono stabiliti dal Dipartimento. 3 Il Comune di domicilio compila il modulo di richiesta in modo completo e corretto in base alle indicazioni del registro delle famiglie, dell’atto d’origine o di Infostar. 4 La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati e versa l’emolumento per il documento d’identità.
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5 Il Comune di domicilio inoltra il modulo di richiesta debitamente compilato
all’autorità di rilascio competente.
Art. 61quater Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: controllo, richiesta e rilascio 1 L’autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste nonché la qualità della fotografia e della firma. Essa registra in ISA i dati contenuti nella richiesta. 2 Se i dati sono inesatti o incompleti, l’autorità di rilascio competente informa il Comune di domicilio che lo comunica alla persona richiedente. 3 L’autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all’articolo 13a.
4 L’autorità di rilascio competente conserva il modulo di richiesta per due mesi. In seguito, lo distrugge. Se la decisione su una richiesta dipende dall’esito di una causa, il modulo corrispondente è conservato fino alla sentenza.
II Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2010.
21 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 30 cpv. 1)
Autorizzazione per l’elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA A = consultazione; E = entrata e consultazione
Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id. Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio rilascio Cant. UFP chiarimenti S. stesura Cgcf
Record doc. d’id. + banca dati
I. Dati del documento d’identità
Cognome ufficiale secondo l’art. 2 cpv. E A E E A E E A A
1 lett. a LDI o cognome d’affinità
Nome(i), lett. b E A E E A E E A A
Sesso, lett. c E A E E A E E A A
Data di nascita, lett. d E A E E A E E A A
Luogo d’origine, lett. e E A E E A E E A A
Cittadinanza, lett. f E A E E A E E A A E
Statura, lett. g E A E E A E E A A
Firma, lett. h E A E E A E E A A
Fotografia, lett. i / fotografia digitale, art. E A E E A E E A E 14a cpv. 1 lett. b ODI
Impronte digitali, art. 14a cpv. 1 lett. c E A1 E1 E1 A1 E1 E1 A1 ODI
Autorità di rilascio, lett. j E A E E A E E A A
Data di rilascio, lett. k E A E E A E E A A E
Data di scadenza della validità, lett. l E A E E A E E A A E
Numero del documento lett. m E A E E A E E A A E
Tipo di documento, lett. m E A E E A E E A A 1 Solo confronto, non si possono visualizzare sullo schermo e non si possono esportare i dati.
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id. Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio rilascio Cant. UFP chiarimenti S. stesura Cgcf
Zona leggibile elettronicamente, art. 2 E A E E A E E A A E cpv. 2 LDI
Limitazione della validità, cpv. 3 E A E E A E E A A
Registrazione su domande del E A E E A E E A A richiedente, cpv. 4
Rappresentanti legali dei minorenni, E A E E A E E A A cpv. 5
II. Dati supplementari nella banca dati
Autorità richiedente, art. 11 cpv. 1 lett. a E A E E A E E A A LDI
Numero della richiesta E A E E A E E A A
Data della richiesta E A E E A E E A A
Numero di pratica E E E E E
Numero di fascicolo E E E E E
Tipo di richiesta E E E E E
Motivo della richiesta E E E E E
Osservazioni sulla richiesta E E E E E
Documenti relativi alla richiesta E E E E E
Data della registrazione E E E E E
Servizio di produzione E E E E E E
Stato della produzione E A E E A E E A A E
Numero dell’invio E E E E A E
Codice della lingua E A E E A E E A A
Data dell’incarico E E E E E
Tipo di emolumento E E E E E
Conferma della produzione E E E E E
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id. Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio rilascio Cant. UFP chiarimenti S. stesura Cgcf
Data dell’invio E E E E E
Indirizzo del domicilio E E E E E
Recapito E E E E E
Indirizzo dell’invio E E E E E
Luogo di nascita, art. 11 cpv. 1 lett. b E A E E A E E A A LDI
Cognomi e nomi dei genitori, lett. d E A E E A E E A A
Numero d’assicurato dell’AVS A
Data del primo e del nuovo rilascio, E A E E A E E A A lett. e
Modifica dei dati contenuti nel docu- E A E E A E E A A mento
Iscrizioni inerenti al blocco, lett. f E E E E A
Deposito di un documento E A E E A E A A A
Rifiuto E A E E E A
Notifica o revoca della perdita E E E E A E
Ritiro E A E E A E A A A
Misure di protezione di minorenni o E E E E A interdetti, lett. g
Firma/e del/i rappresentante/i legale/i per E E E E E documenti intestati a minorenni, lett. h
Perdita e revoca della cittadinanza, lett. i E E E E A
Particolarità dei documenti d’identità A E diplomatici e consolari, lett. j (campo particolare)
Stato del documento E A E E A E A A A
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 2009
Abbreviazioni: Fedpol Doc. id.: Ufficio federale di polizia, sezione Documenti d’identità (art. 12 cpv. 1 lett. a LDI) Fedpol Pol: Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. d e f nonché cpv. 3 LDI) DFAE A. est. Autorità di rilascio esterne del DFAE per i documenti d’identità, rilascio: i passaporti provvisori e i passaporti biometrici (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) = rappresentanze estere DFAE A. int. Autorità di rilascio interne del DFAE per passaporti diplomatici rilascio: biometrici, passaporti di servizio biometrici e passaporti provvi- sori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Cgcf: Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c LDI) Cant. A. rilascio: Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Cant. UPP: Autorità cantonale di rilascio per passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Uff. pol. CID Uffici di polizia designati dai Cantoni per la verifica dell’identità chiarimenti: (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI) Uff. pol. perdita: Uffici di polizia designati dai Cantoni per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI) S. stesura: Servizio preposto alla stesura dei documenti d’identità ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI)
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 2009
Allegato 2 (art. 47)
Emolumenti per i documenti d’identità (art. 45)
CID Passaporto Passaporto + CID Passaporto assieme provvisorio fr. fr. fr. fr.
Bambini* 30.– 60.– 68.– 100.– Adulti* 65.– 140.– 148.– 100.–
* Passaporto: bambini = persone che non hanno ancora compiuto 18 anni; adulti = persone che hanno compiuto 18 anni.
Emolumenti per altre prestazioni (art. 46) fr. Supplementi obbligatori (giusta il capoverso 1): a. registrazioni successive presso un’autorità di rilascio; 20.– b. rilascio di un passaporto provvisorio: – al di fuori degli orari d’ufficio ordinari, 25.– – il sabato, la domenica e nei giorni festivi legali; 50.– c. rilascio di un passaporto provvisorio in un aeroporto. 50.– Supplementi facoltativi (giusta il capoverso 2): a. per particolari verifiche in relazione al rilascio di un documento d’identità ordinario o di un passaporto provvisorio: – tempo di lavoro/tariffa oraria; 80.– b. ritiro di un documento; 40.– c. restituzione di un documento; 40.– d. richiesta di documenti e trasmissione di documenti: – emolumento di base, 20.– – spese giusta l’articolo 49. secondo i costi effettivi
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 2009
Allegato 3 (art. 53 cpv. 2)
Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni
Documenti d’identità Confederazione Cantoni o rappresentanze svizzere all’estero
Quota per Quota della la produzione Confederazione in senso stretto fr. fr. fr.
CID Bambini 3.80 2.40 23.80 Adulti 8.25 5.15 51.60 Passaporto Bambini 17.70 11.10 31.20 Adulti 45.90 24.20 69.90 Passaporto + CID assieme Bambini 25.70 11.10 31.20 Adulti 53.90 24.20 69.90 Passaporto provvisorio 30.— 0.— 70.—
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