AS 2009 6013
Ordinanza sui binari di raccordo
Ordinanza sui binari di raccordo (OBR)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 febbraio 19921 sui binari di raccordo è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 22 della legge federale del 5 ottobre 19902 sui binari di raccordo ferroviario (legge); visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie; visti gli articoli 18 e 38 della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata,
Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFT».
Art. 2 Prescrizioni in materia di sicurezza 1 Le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici sono applicabili anche alla pianificazione, alla costru- zione, all’esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comuni- cazioni può stabilire deroghe sulla base di condizioni particolari.
Art. 2a Vigilanza L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può delegare a terzi le attività di vigilanza.
2009-1187 6013
Ordinanza sui binari di raccordo RU 2009
Art. 3 Svolgimento dell’esercizio ferroviario e estensione futura degli impianti ferroviari Lo svolgimento dell’esercizio ferroviario e l’estensione futura degli impianti ferro- viari non sono compromessi segnatamente se il raccordo corrisponde alle concezioni del gestore dell’infrastruttura in materia di costruzione ed esercizio.
Art. 6 Decisione di massima circa il raccordo 1 L’autorità pianificatoria o il raccordando che intende presentare una domanda di costruzione per un binario di raccordo chiede al gestore dell’infrastruttura di pro- nunciarsi sulla concessione del raccordo. 2 Se il gestore dell’infrastruttura rifiuta la concessione del raccordo, l’autorità o il raccordando può, entro 30 giorni, esigere che l’UFT emani una decisione formale sull’obbligo di concedere il raccordo.
Art. 8 Consenso dell’UFT 1 L’approvazione del piano d’utilizzazione e il rilascio del permesso di costruzione da parte dell’autorità competente presuppongono il consenso dell’UFT. A tal fine, l’autorità competente trasmette all’UFT i documenti dell’esposizione pubblica dei piani nonché le eventuali opposizioni.
2 L’UFT sente il gestore dell’infrastruttura interessato.
3 L’UFT dà o nega il proprio consenso mediante decisione formale indipendente e la comunica al gestore dell’infrastruttura e all’autorità competente.
Art. 10 cpv. 1
1 La domanda di rilascio dell’autorizzazione d’esercizio deve essere presentata
all’UFT il più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio dell’esercizio.
Art. 11 Abrogato
Art. 12 cpv. 1 1 Se è necessario procedere all’adeguamento del dispositivo di raccordo, il gestore dell’infrastruttura deve informarne il più presto possibile il raccordato. L’elimina- zione del raccordo deve essere comunicata e motivata per scritto al raccordato, di regola con preavviso di un anno.
Art. 14 cpv. 2 2 Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se il volume di trasporto annuo sul raccordo è di almeno 12 000 tonnellate o 720 vagoni.
6014
Ordinanza sui binari di raccordo RU 2009
Art. 15 Importo 1 Gli aiuti finanziari si situano tra il 40 e il 60 per cento dei costi computabili. Il contributo della Confederazione non può superare 30 franchi per tonnellata trasbor- data all’anno sui binari di collegamento o 4400 franchi per metro di binario princi- pale. 2 Per determinare l’aliquota, l’UFT considera il volume di trasporto annuo preventi- vato o il numero annuo preventivato di carri completi e l’importo dei costi computa- bili. Per i binari principali dei Comuni, può essere considerato anche il numero presumibile dei raccordati. 3 La Confederazione riduce i suoi aiuti finanziari se, sommati ad altre prestazioni dei poteri pubblici e del gestore dell’infrastruttura o delle imprese ferroviarie, superano il 90 per cento dei costi computabili.
4 Gli aiuti finanziari inferiori a 30 000 franchi non sono versati.
Art. 16 cpv. 2 e 3 lett. b
2 Abrogato
3 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 18 cpv. 1 lett. d
1 La domanda d’aiuto finanziario deve essere presentata all’UFT, corredata dei
seguenti documenti: d. il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi.
Art. 19 cpv. 1 lett. c
1 L’UFT emana una decisione d’assegnazione, che stabilisce in particolare:
c. il volume di trasporto preventivato (art. 15 cpv. 2).
Art. 22 Sorveglianza e notifica 1 L’UFT sorveglia l’osservanza delle condizioni cui è subordinato l’aiuto finanzia- rio.
2 L’impresa ferroviaria comunica annualmente all’UFT il volume di trasporto sui
binari di raccordo e il numero di carri completi.
3 L’impresa ferroviaria comunica all’UFT i binari di raccordo definitivamente
abbandonati.
6015
Ordinanza sui binari di raccordo RU 2009
Art. 23 Restituzione 1 Si esige la restituzione integrale dell’aiuto finanziario se durante cinque anni:
a. un binario di raccordo non viene utilizzato dopo il rilascio dell’autorizza- zione d’esercizio; b. non è raggiunto il volume di trasporto minimo secondo l’articolo 14 capo- verso 2.
2 Si esige la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario se:
a. entro cinque anni dall’inizio dell’esercizio, il volume di trasporto stabilito nella decisione di assegnazione non è raggiunto; l’importo da restituire è calcolato in funzione della percentuale non utilizzata del volume di trasporto stabilito; b. il binario di raccordo è definitivamente abbandonato; l’importo da restituire si riduce del 5 per cento per ogni anno d’esercizio concluso. 3 Sugli importi da restituire secondo i capoversi 1 e 2 lettera a è riscosso un interesse annuo del 5 per cento a decorrere dal versamento. 4 Su richiesta del raccordato, l’UFT può, in casi giustificati, prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2. Sente dapprima le imprese ferroviarie e il gestore dell’infra- struttura interessati. 5 Nei casi di rigore, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, si può rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
6016