AS 2010 4573
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1 1 Se il salario determinante di un salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 55 700 franchi all’anno, i contributi del salariato sono calcolati conformemente all’articolo 21. Gli articoli 22–27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.
Art. 19 Reddito di poco conto proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio Se il reddito proveniente da attività indipendenti esercitate a titolo accessorio non supera 2300 franchi per anno civile, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente 1 Se il reddito conseguito con un’attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9300 franchi annui, ma è inferiore a 55 700 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
9 300 16 900 4,2 16 900 21 200 4,3 21 200 23 500 4,4 23 500 25 800 4,5 25 800 28 100 4,6 28 100 30 400 4,7
1 RS 831.101
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Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti RU 2010
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
30 400 32 700 4,9 32 700 35 000 5,1 35 000 37 300 5,3 37 300 39 600 5,5 39 600 41 900 5,7 41 900 44 200 5,9 44 200 46 500 6,2 46 500 48 800 6,5 48 800 51 100 6,8 51 100 53 400 7,1 53 400 55 700 7,4
2 Se il reddito computabile ai sensi dell’articolo 6quater è inferiore a 9300 franchi, l’assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.
Art. 27 cpv. 4 4 Per ogni persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, le autorità fiscali che trasmettono le comunicazioni attraverso la piattaforma informatica e di comuni- cazione centrale della Confederazione Sedex ricevono per ogni anno di contribu- zione un’indennità di 7 franchi prelevata dal Fondo di compensazione dell’assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti. L’Ufficio federale calcola le indennità per le autorità fiscali cantonali interessate.
Art. 28 cpv. 1 e 6 1 Per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 387 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le rendite giusta gli articoli 36 e 39 LAI2 non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:
Sostanza o reddito annuo conseguito in forma Contributo annuo Supplemento per ogni 50 000 franchi di rendita moltiplicato per 20 di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 Franchi Franchi Franchi
meno di 300 000 387 – 300 000 420 84 1 750 000 2856 126
4 000 000 e oltre 8400 –
2 RS 831.20
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6 Gli assicurati che ricevono prestazioni in virtù della legge federale del 6 ottobre 20063 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità versano il contributo minimo a meno che nel calcolo delle prestazioni complementari annue la presa in considerazione del contributo minimo non cagioni un’eccedenza di redditi.
Art. 29 cpv. 7 7 Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi. L’indennità di cui all’articolo 27 capoverso 4 è corri- sposta per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del contributo minimo.
Art. 34d cpv. 1 1 Se il salario determinante non supera 2300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, il contributo è percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
Art. 49bis Formazione 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e rico- nosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una forma- zione generale che funge da base per diverse professioni.
2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i
semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d’insegnamento scolastico. 3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucra- tiva mensile medio superiore all’importo massimo della rendita di vecchiaia com- pleta dell’AVS.
Art. 49ter Fine o interruzione della formazione
1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.
2 La formazione è considerata conclusa anche se è abbandonata o interrotta o se
nasce il diritto a una rendita d’invalidità. 3 Non sono considerati interruzioni ai sensi del capoverso 2 i seguenti periodi, a condizione che la formazione sia proseguita immediatamente dopo: a. usuali periodi senza lezioni e vacanze per una durata massima di quattro mesi; b. il servizio militare o civile per una durata massima di cinque mesi; c. le interruzioni per motivi di salute o per gravidanza per una durata massima di 12 mesi.
3 RS 831.30
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Art. 71ter, rubrica e cpv. 3 Versamento della rendita per i figli 3 Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di ver- samento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve dispo- sizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
II
Disposizioni finali della modifica del 24 settembre 2010 1 Le disposizioni concernenti le indennità per le comunicazioni fiscali giusta gli articoli 27 capoverso 4 e 29 capoverso 7 si applicano alle comunicazioni fiscali trasmesse a partire dall’entrata in vigore della presente modifica. 2 Per ogni anno di contribuzione, le autorità fiscali che non trasmettono le comuni- cazioni attraverso la piattaforma informatica e di comunicazione centrale della Confederazione Sedex ricevono, per ogni persona esercitante un’attività lucrativa indipendente, per ogni persona senza attività lucrativa tenuta a versare più del con- tributo minimo e per ogni salariato il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi, le seguenti indennità prelevate dal Fondo di compensazione dell’as- sicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: a. per le comunicazioni trasmesse nel 2011: 7 franchi; b. per le comunicazioni trasmesse nel 2012: 6 franchi; c. per le comunicazioni trasmesse nel 2013: 5 franchi; d. per le comunicazioni trasmesse a partire dal 2014: 3 franchi.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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