AS 2010 5219
Ordinanza sulla radiotelevisione
Ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)
Modifica del 13 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. b
2 Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che:
b. non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pub- blicità per propri prodotti e servizi.
Art. 22 cpv. 1, 1bis e 2 lett. a
1 Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie
durante le seguenti trasmissioni: a. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti; b. altre trasmissioni:
1. tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato
di almeno 90 minuti,
2. durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo pro-
grammato di almeno 30 minuti. 1bis Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.
2 Nei programmi televisivi della SSR:
a. gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano;
1 RS 784.401
2010-1603 5219
Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2010
Art. 37 Diffusione di programmi radiofonici fuori della zona di copertura (art. 38 cpv. 5 LRTV)
I programmi radiofonici di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone che sono diffusi via etere terrestre possono essere diffusi anche fuori della loro zona di copertura come segue: a. in tecnica digitale terrestre; b. su linea; c. via satellite.
Art. 60a Riscossione del canone (art. 68 cpv. 6 LRTV)
1 L’organo di riscossione del canone riscuote il canone annualmente. La persona
sottoposta all’obbligo di pagare il canone può richiedere una riscossione trimestrale. 2 L’organo di riscossione del canone scagliona i periodi di emissione della fattura annuale.
3 Esso rilascia le fatture:
a. in caso di fattura annuale, al più presto nel corso del secondo mese del peri- odo di riferimento; b. in caso di fattura trimestrale, al più presto nel corso del primo mese del peri- odo di riferimento.
Art. 61 cpv. 1
1 Il canone è esigibile:
a. in caso di fattura annuale, il primo giorno del terzo mese dal rilascio della fattura; b. in caso di fattura trimestrale, il primo giorno del secondo mese dal rilascio della fattura.
Art. 62, rubrica e cpv. 1 Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione (art. 68 cpv. 1 LRTV)
1 L’organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti:
franchi
a. un supplemento per il rilascio di ciascuna fattura trimestrale 2.– b. per un sollecito di pagamento scritto 5.– c. per esazione forzata giustificata 20.–
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Ordinanza sulla radiotelevisione RU 2010
Art. 63 lett. b Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio: b. gli ospiti delle case di cura che abbisognano di cure corrispondenti almeno al livello di cui all’articolo 7a capoverso 3 lettera e dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 19952 sulle prestazioni.
Art. 82 Disposizioni transitorie sull’esigibilità delle fatture annuali 1 L’organo di riscossione del canone effettua il passaggio alla fattura annuale nel
2011 a scaglioni.
2 La fattura parziale è inviata nel gennaio 2011 e comprende da una fino a undici mensilità. Le fatture parziali che comprendono: a. una o due mensilità scadono il 31 gennaio 2011; b. tre o quattro mensilità scadono il 1° febbraio 2011; c. cinque o sei mensilità scadono il 1° marzo 2011; d. sette o otto mensilità scadono il 1° aprile 2011; e. nove o dieci mensilità scadono il 1° maggio 2011; f. undici mensilità scadono il 1° giugno 2011.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
13 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 832.112.31
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