AS 2010 5419
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Modifica del 17 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 20071 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche,OPMed)
Art. 2 cpv. 1 lett. e
1 Sono rilasciati i seguenti titoli federali di perfezionamento:
e. farmacista specialista secondo l’allegato 3a.
Art. 5 cpv. 5 5 I dati necessari all’attribuzione del numero GLN di cui al capoverso 2 sono messi a disposizione dell’organizzazione competente da parte del segretariato della sezione «Formazione» della MEBEKO.
Art. 10 Durata La durata della formazione per ogni singolo titolo di perfezionamento è disciplinata negli allegati 1–3a.
2 I titoli federali di perfezionamento e quelli esteri riconosciuti devono essere usati nelle designazioni elencate nei seguenti allegati:
1 RS 811.112.0
2010-0849 5419
Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010
a. allegato 1 per la professione di medico; b. allegato 2 per la professione di dentista; c. allegato 3 per la professione di chiropratico; d. allegato 3a per la professione di farmacista. 2bis Possono anche essere usati sinonimi correnti, purché non diano adito a malintesi. I titoli di perfezionamento esteri riconosciuti possono essere utilizzati anche nel tenore e nella lingua nazionale dello Stato che li ha rilasciati, con menzione del Paese d’origine.
Art. 18 cpv. 1–8 Abrogati
Art. 18a Disposizioni transitorie della modifica del 17 novembre 2010 1 Le persone che hanno iniziato il ciclo di perfezionamento in medicina generale o medicina interna prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono completare il perfezionamento conformemente ai cicli di perfezionamento precedenti entro il 31 dicembre 2015 o passare al nuovo ciclo di perfezionamento in medicina interna generale. A queste persone è rilasciato il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale. 2 Le persone che hanno conseguito un titolo federale di perfezionamento in medicina generale o interna prima dell’entrata in vigore della modifica del 17 novembre 2010 possono continuare a usare il titolo federale di perfezionamento precedente oppure conseguire, su domanda, il nuovo titolo federale di perfezionamento in medicina interna generale, senza alcuna condizione. 3 I titoli federali di perfezionamento in farmacia d’officina o d’ospedale possono essere rilasciati solo dopo l’accreditamento dei cicli di perfezionamento corrispon- denti. 4 Le persone che hanno conseguito un titolo di perfezionamento di diritto privato in farmacia d’officina o d’ospedale prima dell’istituzione dei titoli federali di perfezio- namento corrispondenti possono utilizzare la designazione di farmacista specialista in farmacia d’officina o d’ospedale.
II
1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.
2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3a secondo la versione qui annessa.
Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010
Allegato 1 (art. 2 cpv. 1 lett. a e b e art. 10)
Perfezionamento dei medici
1. Specializzazioni secondo l’articolo 5
della direttiva 93/16/CEE2 e relativa durata Anestesiologia 6 anni chirurgia 6 anni ginecologia e ostetricia 6 anni medicina interna generalee 5 anni pediatria 5 anni neurochirurgia 6 anni neurologia 6 anni oftalmologia 5 anni chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore 6 anni otorinolaringoiatria 5 anni patologia 6 anni pneumologia 6 anni psichiatria e psicoterapia 6 anni urologia 6 anni allergologia e immunologia clinica 6 anni medicina del lavoro 5 anni dermatologia e venereologia 5 anni endocrinologia e diabetologia 6 anni gastroenterologia 6 anni ematologia 6 anni chirurgia del cuore e dei vasi toracici 6 anni cardiologia 6 anni chirurgia oro-maxillo-facciale 6 anni psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza 6 anni chirurgia pediatrica 6 anni
2 Cfr. allegato 4 lett. A.
Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010
farmacologia e tossicologia clinica 6 anni radiologia 6 anni medicina nucleare 5 anni radio oncologia / radioterapia 6 anni nefrologia 6 anni medicina fisica e riabilitazione 5 anni chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 6 anni prevenzione e salute pubblica 5 anni reumatologia 6 anni medicina tropicale e medicina di viaggio 5 anni malattie infettive 6 anni
2. Specializzazione e relativa durata secondo gli articoli 30–41 della
direttiva 93/16/CEE3 («Formazione specifica in medicina generale») medico generico 3 anni
3. Altre specializzazioni e relativa durata
angiologia 6 anni medicina intensiva 6 anni genetica medica 5 anni oncologia medica 6 anni medicina farmacologica 5 anni medicina legale 5 anni
3 Cfr. allegato 4 lett. A.
Diplomi, formazione, perfezionamento e esercizio della professione RU 2010
Allegato 3a (art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 10)
Perfezionamento dei farmacisti
Specializzazioni e durata in farmacia farmacia d’officina 2 anni farmacia d’ospedale 3 anni