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AS 2011 2403

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (Ordinanza sui concimi, OCon)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 gennaio 20011 sui concimi è modificata come segue:

Art. 4b Prescrizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura, in caso di celere intervento 1 In situazioni che impongono un intervento celere, l’Ufficio federale può vietare l’importazione, la messa in commercio e l’impiego di concimi che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente. 2 Può fissare, per tali concimi, valori massimi che non devono essere superati. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica. 3 Può stabilire per quali concimi l’importazione o la messa in commercio può avve- nire soltanto con la dichiarazione della competente autorità del Paese d’esportazione o di un servizio accreditato. 4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichia- razione deve essere corredata di altri documenti. 5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.171

2011-0715 2403

Ordinanza sui concimi RU 2011

2404