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AS 2011 2983

Decisione n. 1/2011 concernente il riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità recante modifica all'articolo 3 e all'appendice 1 dell'Allegato I della Convenzione AELS

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 1/2011 concernente il riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità recante modifica all’articolo 3 e all’appendice 1 dell’Allegato I della Convenzione

Approvata il 31 marzo 2011 Entrata in vigore per la Svizzera il 31 marzo 2011

Traduzione1

Il Comitato, considerato l’articolo 53 paragrafo 4 della Convenzione AELS2 concernente il riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità; e considerato l’articolo 43 paragrafo 3 della Convenzione AELS in relazione con l’articolo 10 dell’Allegato I della Convenzione AELS decide:

1. L’Allegato I della Convenzione è modificato dall’allegato alla presente decisione.

2. La presente decisione entra in vigore immediatamente.

3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio deposita il testo della presente decisione presso il depositario.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.632.31

2011-1104 2983

Conv. istitutiva dell’AELS. Dec. n. 1/2011 del Comitato RU 2011

Allegato alla decisione n. 1/2011 del Comitato

L’articolo 3 paragrafo 1 dell’Allegato I della Convenzione è sostituito da quanto segue:

Allegato I

Riconoscimento reciproco in materia di valutazione della conformità

Art. 3 Campo d’applicazione e oggetto 1. Il campo d’applicazione del presente allegato è identico a quello dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità3 nella versione da ultimo emendata mediante decisione del Comitato misto n. 1/2009 del 21 dicembre 20094.

3 RS 0.946.526.81; GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369.

4 RU 2010 4003; GU L 147 del 12.6.2010, pag. 11.

Conv. istitutiva dell’AELS. Dec. n. 1/2011 del Comitato RU 2011

L’Appendice 1 dell’Allegato I della Convenzione è completato come segue:

Appendice 1

Autorità designatrici5

La presente appendice elenca le autorità designatrici degli Stati membri per i seguenti settori di prodotti: …

17. Ascensori

17. Ascensori

Stati AELS parti allo SEE Islanda: Ministry of Welfare Liechtenstein: Amt für Handel und Transport Norvegia: National Office of Building Technology and Administration Svizzera: Segreteria di Stato dell’economia (SECO)

5 Il Governo del Liechtenstein è autorizzato a designare a una data ulteriore organi nazio- nali appropriati dell’amministrazione quali organismi di valutazione della conformità.

Conv. istitutiva dell’AELS. Dec. n. 1/2011 del Comitato RU 2011

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