AS 2011 4627
Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Richieste di soppressione dell'immunità)
Legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Richieste di soppressione dell’immunità)
Modifica del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 19 agosto 20101; visto il parere del Consiglio federale del 20 ottobre 20102, decreta:
I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue:
Art. 17 Immunità relativa: definizione e competenze
1 Contro un parlamentare non può essere promosso alcun procedimento penale per
un reato direttamente connesso con la sua condizione o attività ufficiale, se non con l’autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente. 2 Se sembra giustificato dalle circostanze del caso, le commissioni competenti pos- sono affidare alle autorità penali della Confederazione il perseguimento e il giudizio di un reato sottostante alla giurisdizione cantonale. 3 L’Assemblea federale plenaria può eleggere un procuratore generale straordinario della Confederazione. 4 Le richieste manifestamente insostenibili possono essere direttamente liquidate, di comune intesa, dai presidenti delle commissioni competenti.
Art. 17a Immunità relativa: procedura 1 La richiesta di soppressione dell’immunità è trattata dapprima dalla commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare indagato. 2 Se le decisioni delle due commissioni circa l’entrata nel merito della richiesta o la soppressione dell’immunità divergono, si svolge una procedura di appianamento delle divergenze tra le commissioni. La seconda decisione di reiezione da parte di una commissione è definitiva.
2010-2048 4627
Legge sul Parlamento (Richieste di soppressione dell’immunità) RU 2011
3 Le commissioni deliberano validamente alla presenza della maggioranza dei rispet- tivi membri. Il quorum deve essere espressamente accertato. 4 Le commissioni sentono il parlamentare indagato. Questi non può farsi né rappre- sentare né accompagnare.
5 La decisione delle commissioni è definitiva.
6 Comunicata la sua decisione al parlamentare interessato, ciascuna commissione
informa senza indugio l’opinione pubblica. Informa nel contempo per scritto i mem- bri delle due Camere.
7 Se è membro di una delle commissioni competenti, il parlamentare indagato si
ricusa.
Art. 18 cpv. 3 e 4 3 Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalle presidenze delle Camere, deve essere richiesta, per il procedimento penale, l’autorizzazione delle commissioni competenti di ambo le Camere secondo l’articolo 17, salvo che la procedura venga sospesa. 4 L’incarcerazione è inammissibile senza l’autorizzazione delle commissioni compe- tenti di ambo le Camere.
Art. 20 cpv. 1–3 1 Durante la sessione, nessun parlamentare può, senza il suo consenso scritto o pre- ventiva autorizzazione della commissione competente della Camera cui appartiene, essere perseguito penalmente per crimini o delitti non direttamente connessi con la sua condizione o attività ufficiale. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente. 2 Rimane salvo l’arresto preventivo in caso di pericolo di fuga o, se si tratta di cri- mine, in caso di flagrante reato. Entro 24 ore, l’autorità che ha ordinato l’arresto deve chiedere direttamente il beneplacito della commissione competente della Camera cui appartiene il parlamentare in causa, salvo che questi non lo dia egli stesso per scritto. 3 Il parlamentare che, all’apertura di una sessione, risulta già oggetto di un procedi- mento penale per un reato menzionato nei capoversi 1 o 2 può domandare alla com- missione competente della Camera cui appartiene che vengano sospesi sia l’arresto sia le citazioni ad udienze. La domanda non ha effetto sospensivo.
Art. 95 lett. i Abrogata
Legge sul Parlamento (Richieste di soppressione dell’immunità) RU 2011
II La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.
III
Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 2011 Alla trattazione delle richieste di soppressione dell’immunità e richieste analoghe pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2011 della presente legge si applica il diritto anteriore.
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 La Conferenza di coordinamento ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
6 ottobre 2011.4
2 La presente legge entra in vigore il 5 dicembre 2011 come da decisione della
Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale.
12 settembre 2011 La Conferenza di coordinazione dell’Assemblea federale
4 FF 2011 4321
Legge sul Parlamento (Richieste di soppressione dell’immunità) RU 2011
Allegato (cifra II)
Modifica del diritto vigente
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge del 14 marzo 19585 sulla responsabilità
Ingresso, primo comma visto l’articolo 146 della Costituzione federale6;
Art. 14
1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle com-
missioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall’Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all’attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente. 2 I presidenti delle Camere designano, conformemente all’articolo 84 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento (LParl), la Camera la cui commissione tratta per prima la richiesta di soppressione dell’immunità. 3 Gli articoli 17 capoversi 2–4 e 17a capoversi 2, 3, 5 e 6 LParl si applicano per analogia.
4 Le commissioni danno all’incolpato l’opportunità di pronunciarsi.
5 Le due commissioni, ove deliberino di concedere il permesso, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell’Assemblea federale plenaria e proporre a quest’ultima la sospensione provvisoria dell’incolpato. La composizione di tale commissione è retta dall’articolo 39 capoverso 4 LParl. Ove il numero dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l’Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.
Art. 14bis cpv. 2 e 4, secondo e terzo periodo 2 In tal caso, una commissione formata dei presidenti e dei vicepresidenti delle due Camere decide circa la concessione o il diniego del permesso. Quest’ultimo è negato se non è approvato da almeno cinque membri della commissione.
5 RS 170.32 6 RS 101 7 RS 171.10
Legge sul Parlamento (Richieste di soppressione dell’immunità) RU 2011
4 … Appena eseguiti i provvedimenti autorizzati dalla commissione dev’essere chie- sto, per il procedimento penale, il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali secondo l’articolo 14, salvo che la procedura venga sospesa. L’incarcerazione è inammissibile senza tale permesso.
Se vi è contestazione quanto alla necessità del permesso, la decisione spetta alle commissioni competenti per il permesso medesimo.
2. Legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione
Abrogato
3. Legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale federale
Art. 11 Abrogato
4. Legge del 17 giugno 200510 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 12 Abrogato
5. Legge del 20 marzo 200911 sul Tribunale federale dei brevetti
Art. 16 Abrogato
8 RS 172.010 9 RS 173.110 10 RS 173.32 11 RS 173.41
Legge sul Parlamento (Richieste di soppressione dell’immunità) RU 2011
6. Legge del 19 marzo 201012 sull’organizzazione delle autorità penali
Art. 50 Abrogato
12 RS 173.71