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AS 2011 6109

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 6 dicembre 2011

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 concernente il personale militare è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 Sono ufficiali e sottufficiali di professione specialisti gli ufficiali e i sottufficiali di professione previsti specificamente per l’impiego nelle formazioni di professionisti «Sicurezza militare», «comando forze speciali» o «compagnia di pronto intervento per l’aiuto in caso di catastrofe» (art. 7 cpv. 2 lett. b n. 2–4 dell’organizzazione dell’esercito del 4 ott. 20022.

Art. 5 cpv. 1 lett. a e d 1 Possono essere assunte a partire dall’inizio dell’istruzione di base come ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di pro- fessione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, le persone che: a. sono titolari di un diploma universitario o di un diploma di una scuola uni- versitaria professionale riconosciuto dallo Stato, adempiono le condizioni del PF di Zurigo per l’ammissione al ciclo di studi di bachelor per ufficiali di professione oppure dispongono di un attestato federale di capacità dopo una formazione professionale di base di almeno tre anni con un esame di fine tirocinio ai sensi della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione profes- sionale (LFPr); d. hanno conseguito il grado di:

1. primotenente e assolto il corso di formazione alla condotta I o il corso

di formazione di stato maggiore I, oppure

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Personale militare RU 2011

2. di tenente e assolto il ciclo di studi di bachelor per ufficiali di profes-

sione del PF di Zurigo;

Art. 20 Militari a contratto temporaneo

1 Iltempo di lavoro settimanale dei militari a contratto temporaneo è stabilito

secondo le necessità. Corrisponde, in media annuale, a 45 ore. 2 Il tempo di lavoro che supera le 41 ore settimanali è compensato con una settimana di congedo supplementare per ogni anno civile. 3 Il tempo di lavoro che supera il tempo di lavoro settimanale di 45 ore può essere riconosciuto come lavoro straordinario. Il lavoro straordinario deve essere compen- sato con un periodo di tempo libero della stessa durata. 4 All’anno civile successivo possono essere riportate complessivamente al massimo 50 ore di lavoro straordinario. Le ore che superano tale limite decadono senza inden- nità. 5 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoro straordinario può essere indennizzato in contanti al 100 per cento dello stipendio convertito in salario orario.

Art. 25 cpv. 4 4 Gli aspiranti ufficiali di professione, gli aspiranti sottufficiali di professione e i sottufficiali di professione del gruppo d’impiego 1 possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego. È fatto salvo l’articolo 35 capoverso 4.

Art. 27 cpv. 2ter 2ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori di professione specialisti possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.

Art. 28 cpv. 3ter 3ter Gli ufficiali e i sottufficiali superiori a contratto temporaneo possono viaggiare in prima classe nei mezzi di trasporto pubblici per i tragitti tra il luogo di lavoro e il luogo d’impiego nonché tra luoghi d’impiego.

Art. 40–42 Abrogati

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II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

6 dicembre 2011 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Ueli Maurer

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