AS 2012 1249
Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione
Decreto federale che approva la Convenzione tra la Svizzera e la Turchia per evitare la doppia imposizione
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 20102, decreta:
Art. 1
1 La Convenzione del 18 giugno 20103 tra la Confederazione Svizzera e la Repub-
blica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 La Svizzera accoglie una domanda di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una «fishing expedition» e la Turchia: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3. 5 Nell’applicazione delle disposizioni di cui al capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
Art. 2 1 Il Consiglio federale dichiara al Governo della Repubblica Turca che la Svizzera non concede assistenza amministrativa in materia fiscale se la domanda di assistenza si basa su dati ottenuti illegalmente e che la Svizzera farà in tal caso richiesta di assistenza giudiziaria. 2 Il Consiglio federale si adopera per ottenere una dichiarazione equivalente dal Governo della Repubblica Turca.
RS 672.976.3
2010-1754 1249
Approvazione di una Convenzione per evitare la doppia imposizione RU 2012 con la Turchia. DF
Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.4
20 marzo 2012 Cancelleria federale
4 FF 2011 4441