AS 2012 2575
Codice penale svizzero
Codice penale svizzero
Modifica del 30 settembre 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 20101; visto il parere del Consiglio federale del 25 agosto 20102, decreta:
I Il Codice penale3 è modificato come segue:
Ingresso, primo comma visto l’articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale4,
Art. 97 cpv. 2
2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti
(art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.
Art. 124 Mutilazione di 1 Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femmi- organi genitali femminili nile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro fun- zione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a
180 aliquote giornaliere.
2 È punibile anche chi commette il reato all’estero, si trova in Svizzera
e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.
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Art. 260bis cpv. 1 lett. cbis
1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena
pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch’egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: cbis. mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
II
1. Coordinamento dell’articolo 97 capoverso 2 del Codice penale5 con la legge
federale del 13 giugno 20086 sulla prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi su fanciulli Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge sulla prescrizione dell’azione penale in caso di reati commessi su fanciulli o la modifica del Codice penale del 30 settembre 2011, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 97 capoverso 2 CP riceve il seguente tenore:
Art. 97 cpv. 2
2 In caso di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 124, 182, 189–191
e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, come pure di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), la prescrizione dell’azione penale decorre dal giorno in cui la vittima compie o avrebbe compiuto diciotto anni.
2. Coordinamento dell’articolo 97 capoverso 2 del Codice penale7 con la
modifica del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 19 dicembre 20088 Concerne soltanto il testo tedesco.
5 RS 311.0 6 FF 2008 4593 7 RS 311.0 8 RU 2011 725
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III Il Codice di procedura penale9 è modificato come segue:
Art. 168 cpv. 4 lett. a
4 La facoltà di non deporre non sussiste se:
a. il procedimento penale concerne un reato di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189, 190 o 191 CP10; e
Art. 251 cpv. 4 4 Le persone non imputate possono essere sottoposte contro il loro volere a ispezioni corporali e a interventi nella loro integrità fisica soltanto se indispensabile per far luce su uno dei reati di cui agli articoli 111–113, 122, 124, 140, 184, 185, 187, 189,
190 o 191 CP11.
Art. 269 cpv. 2 lett. a 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: a. Codice penale12: articoli 111–113, 115, 118 numero 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 161, 163 numero 1, 180, 181–185, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195, 197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244,
251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260bis–260quinquies, 261bis, 264–267,
271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305bis numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322ter, 322quater e 322septies;
Art. 286 cpv. 2 lett. a 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle dispo- sizioni seguenti: a. Codice penale13: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capo- verso 1, 144 capoverso 3, 144bis numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191,
9 RS 312.0 10 RS 311.0 11 RS 311.0 12 RS 311.0 13 RS 311.0
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192 capoverso 1, 195, 197 numeri 3 e 3bis, 221 capoversi 1 e 2, 223
numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230bis, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260bis–260quinquies, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305bis numero 2, 310, 322ter, 322quater e 322septies;
IV
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 30 settembre 2011 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2011 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum ed entrata in vigore
1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
19 gennaio 2012.14
2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2012.15
25 aprile 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
14 FF 2011 6583 15 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del
24 apr. 2012.
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