AS 2012 4107
Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni
Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni
del 16 marzo 2012
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 20112, decreta:
Art. 1 1 La Convenzione del 25 febbraio 20113 tra la Confederazione Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.
3 La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se Malta: a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; e b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 4 L’Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell’interpretazione presentata nel capoverso 3. 5 Nell’applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.
RS 672.954.5
2007-0056 4107
Approvazione di una Convenzione con Malta per evitare le doppie imposizioni. DF RU 2012
Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 5 luglio 2012.4
31 luglio 2012 Cancelleria federale
4 FF 2012 3135