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AS 2012 6347

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 21 settembre 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS superiore a 21 060 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3510 franchi.

Art. 5 Adeguamento all’AVS (Art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti Nuovi importi in fr. in fr.

20 880 21 060 24 360 24 570 83 520 84 240 3 480 3 510

1 RS 831.441.1

2012-2089 6347

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2012

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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