AS 2012 6951
Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull’asilo, OAsi 2)
Modifica del 7 dicembre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 5 Abrogato
Art. 20, frase introduttiva La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per la durata della procedura d’asilo, dell’ammissione provvisoria e della concessione della protezione provvisoria. Versa tali somme forfettarie a contare dal mese seguente l’attribuzione al Cantone, la data della decisione concernente l’ammissione provvisoria o la con- cessione della protezione provvisoria, fino alla fine del mese in cui:
Art. 22 cpv. 1 e 5 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni benefi- ciario dell’aiuto sociale. L’indennità globale media svizzera ammonta a 1429,98 franchi al mese (stato dell’indice: 31 ott. 2008). 5 La quota parte per le spese di locazione è di 220,38 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 630,85 franchi e quella per le spese di assistenza è di 279,90 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2008). L’UFM adegua queste quote parte all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
1 RS 142.312
2012-0077 6951
Ordinanza 2 sull’asilo RU 2012
Art. 23 Calcolo della somma forfettaria 1 L’importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati regi- strati nella banca dati dell’UFM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone + contributo di base alle spese d’assistenza. 2 Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:
SP = P – ETAS – BETVA
Nella formula s’intende per: P = numero di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, residenti nel Cantone il primo giorno del mese. ETAS = numero di richiedenti l’asilo esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). BETVA = numero riveduto di persone ammesse provvisoriamente e persone biso- gnose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18–60 anni).
Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETVA = EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT)
Nella formula s’intende per: EAVA = numero di persone ammesse provvisoriamente e persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). EQCH = quota svizzera di persone ammesse provvisoriamente e persone biso- gnose di protezione non titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 3 La Confederazione versa a tutti i Cantoni un contributo di base di 28 206 franchi al mese, destinato al mantenimento di una struttura assistenziale minima. Tale contri- buto si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2008). L’UFM lo adegua all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
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Art. 23a Abrogato
Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva, e 4, frase introduttiva 1 La Confederazione versa ai Cantoni somme forfettarie globali per rifugiati e apo- lidi. Versa tali somme forfettarie a contare dall’inizio del mese seguente la decisione concernente il riconoscimento della qualità di rifugiato, l’ammissione provvisoria del rifugiato o il riconoscimento dello statuto di apolide, fino alla fine del mese in cui:
4 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale anche dopo il
rilascio del permesso di domicilio, ma al massimo fino a che siano divenuti per la prima volta economicamente autonomi, per rifugiati beneficiari dell’aiuto sociale che:
Art. 26 cpv. 1 e 5 1 La Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria globale per ogni benefi- ciario dell’aiuto sociale. L’indennità globale media per tutta la Svizzera ammonta a 1507,83 franchi (stato dell’indice: 31 ott. 2008). 5 La quota parte per le spese di locazione è di 320,87 franchi, quella per le altre spese di aiuto sociale è di 845,92 franchi e quella per le spese di assistenza e ammi- nistrative è di 275,27 franchi. Le quote si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 116,7 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2008). L’UFM adegua queste quote parte della somma forfettaria globale all’evoluzione di tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
Art. 27 Calcolo della somma forfettaria 1 L’importo totale (B) in franchi dovuto dalla Confederazione in base ai dati regi- strati nella banca dati dell’UFM è calcolato per Cantone e mese secondo la formula seguente: B = numero di beneficiari dell’aiuto sociale il primo giorno del mese × somma forfettaria globale per Cantone. 2 Il numero di beneficiari dell’aiuto sociale (SP) è calcolato secondo la formula:
SP = P – BETF Nella formula s’intende per: P = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora residenti nel Cantone il primo giorno del mese. BETF = numero riveduto di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa (18–60 anni).
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Il numero riveduto è calcolato secondo la formula: BETF = EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) Nella formula s’intende per: EAF = numero di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora in età di esercitare un’attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). EQCH = quota svizzera di rifugiati, apolidi e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, esercitanti attività lucrativa il primo giorno del mese (18–60 anni). ALQCH = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti in Svizzera secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO). ALQKT = tasso di disoccupazione del mese precedente degli stranieri residenti nel Cantone secondo la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
Art. 55 cpv. 2 2 Lo straniero è tenuto a pagare le spese di partenza con i mezzi di cui dispone. In ogni caso gli è lasciato un importo corrispondente all’indennità di viaggio ai sensi dell’articolo 59a capoverso 1.
Art. 58 cpv. 3 Abrogato
Art. 59 cpv. 1 lett. c ed e
1 La Confederazione rimborsa le spese per:
c. il trasporto del bagaglio, fino all’importo di 200 franchi per persona maggio- renne e di 50 franchi per minore, tuttavia soltanto fino a un importo massimo di 500 franchi per famiglia; e. Abrogata
Art. 59a cpv. 1, 2bis e 3 1 L’UFM può versare a copertura delle esigenze di base durante il viaggio verso il Paese di origine o di provenienza un importo per le spese di viaggio. Tale importo ammonta a 100 franchi per persona maggiorenne e a 50 franchi per minore. 2bis L’UFM può versare alle persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr2 che si dichiarano disposte a partire autonomamente un importo massimo di 500 franchi per le spese di viaggio. L’importo è versato previo svolgimento di un colloquio sulla partenza secondo l’articolo 59ater.
2 RS 142.20
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3 L’UFM versa gli importi forfettari di cui ai capoversi 1, 2 e 2bis direttamente alle persone interessate.
Art. 59abis Spese di partenza
1 L’UFM può versare alle persone tenute a lasciare la Svizzera che secondo
l’articolo 64 capoverso 1 sono escluse dall’aiuto al ritorno un importo massimo di
2000 franchi per le spese di partenza.
2 Le persone tenute a lasciare la Svizzera devono essere disposte a collaborare
all’acquisizione dei documenti di viaggio e a lasciare il Paese. 3 L’UFM decide in merito alla concessione dell’importo su proposta del Cantone. A tal fine, il Cantone indica: a. di aver intrapreso tempestivamente tutti i passi necessari in vista dell’acquisizione dei documenti e di aver condotto con le persone incarcera- te in virtù degli articoli 75–78 LStr3 un colloquio sulla partenza secondo l’articolo 59ater; e b. che è soddisfatto uno dei presupposti seguenti:
1. l’acquisizione dei documenti richiederà verosimilmente oltre sei mesi,
2. la persona da trasferire ha rifiutato almeno un allontanamento sotto
scorta di polizia verso il Paese d’origine o
3. la persona da trasferire è stata incarcerata in virtù degli articoli 75–78
LStr. 4 L’importo per le spese di partenza non è cumulabile con l’importo per le spese di viaggio secondo l’articolo 59a capoverso 2bis.
5 L’importo per le spese di partenza è versato dalla rappresentanza svizzera nel
Paese d’origine o nel Paese terzo oppure dall’organizzazione internazionale incari- cata dall’UFM.
Art. 59ater Colloquio sulla partenza 1 Durante il colloquio sulla partenza, le persone incarcerate in virtù degli articoli 75–78 LStr4 sono informate sulle loro prospettive di ritorno e sulla possibilità di beneficiare dell’importo per le spese di viaggio o dell’importo per le spese di par- tenza.
2 L’UFM può concludere con i Cantoni o con terzi accordi di prestazione relativi
allo svolgimento dei colloqui sulla partenza.
Art. 68a Contributi federali per compiti supplementari 1 L’UFM può prendere accordi con i Cantoni o con terzi per l’esecuzione di compiti supplementari che non figurano tra quelli di cui all’articolo 66.
3 RS 142.20 4 RS 142.20
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2 Questi compiti supplementari comprendono ad esempio l’esecuzione di sondaggi
specifici e di attività di consulenza e di informazione nonché compiti che presup- pongono conoscenze specifiche. 3 L’esecuzione di questi compiti supplementari, così come il rimborso finanziario, sono disciplinati nel quadro degli accordi tra l’UFM e i Cantoni o terzi. 4 I Cantoni o terzi possono sottoporre all’UFM progetti che rientrano tra quelli di cui ai capoversi 1 e 2. L’UFM si esprime in merito all’utilità del progetto e decide in merito al suo finanziamento.
Art. 74 cpv. 4 e 5
4 L’aiuto materiale supplementare è concesso fino a un importo massimo di
3000 franchi per persona o famiglia. Per le persone con esigenze personali, sociali o professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione, l’UFM può aumentare l’aiuto materiale supplementare fino a un importo massimo di
5000 franchi.
5 In casi di rigore, in particolare in caso di persone considerate vulnerabili a causa della loro situazione famigliare, dell’età o dello stato di salute, l’aiuto materiale supplementare può essere concesso anche a persone che si trattengono in Svizzera per meno di tre mesi.
Art. 74a cpv. 1 Abrogato
Art. 76 cpv. 2 2 Non è concesso l’aiuto individuale al ritorno se la persona interessata prosegue il proprio viaggio a destinazione di uno Stato dell’UE o dell’AELS oppure di uno Stato terzo quale Stati Uniti, Canada o Australia, o è cittadina di uno di questi Stati.
Art. 76a Partenza a destinazione di uno Stato non soggetto all’obbligo del visto 1 Sono esclusi dall’aiuto individuale o medico al ritorno nonché dall’aiuto materiale supplementare: a. i cittadini di Stati non soggetti all’obbligo del visto per soggiorni fino a tre mesi; b. le persone che proseguono il viaggio a destinazione di uno Stato secondo la lettera a.
2 L’UFM può consentire deroghe per persone con esigenze personali, sociali o
professionali particolari in termini di reintegrazione nello Stato di destinazione.
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II
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 7 dicembre 2012 1 Per il calcolo dell’entità degli importi forfettari ai sensi degli articoli 22, 23 capo- verso 3 e 26 all’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza, occorre tenere conto del rincaro fino allo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo al 31 ottobre 2012. 2 Il calcolo, la concessione nonché il versamento e il rimborso degli importi forfet- tari secondo gli articoli 20–27 prima dell’entrata in vigore della presente modifica d’ordinanza sono retti dal diritto anteriore.
III L’ordinanza 3 dell’11 agosto 19995 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 1e cpv. 2 2 La banca dati Finasi contiene i seguenti dati personali di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati e apolidi: cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, attività lucrativa, numero personale, numero d’assicurato AVS e numero UST del Comune di domicilio.
IV 1 La presente modifica entra in vigore, eccettuati gli articoli 58 capoverso 3 e 59 capoverso 1 lettera e, il 1° aprile 2013. 2 La modifica degli articoli 58 capoverso 3 e 59 capoverso 1 lettera e entra in vigore il 1° gennaio 2013.
7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RS 142.314
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