AS 2013 3507
AS 2013 3507
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 27 settembre 2013
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.
27 settembre 2013 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf
1 RS 642.124
2013-0994 3507
Scadenza e interessi nell’imposta federale diretta RU 2013
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2014, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2014 3,0 0,25 20133 3,0 0,25 20124 3,0 1,0 20115 3,5 1,0 20106 3,5 1,0 20097 4,0 1,5 20088 4,0 1,5 20079 3,5 1,0 200610 3,5 1,0 200511 3,5 1,0 200412 3,5 1,0 200313 4,0 1,5 200214 4,0 1,5
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.