AS 2013 4067
Scambio di lettere del 28 giugno/23 luglio 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada relativo al Protocollo fatto a Berna il 22 ottobre 2010 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997
Traduzione1
Scambio di lettere del 28 giugno/23 luglio 2012 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada relativo al Protocollo fatto a Berna il 22 ottobre 2010 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 31 ottobre 2013
John Baird Ottawa, 23 luglio 2012 Ministre des Affaires Etrangères du Canada
125 Promenade Sussex
Sua Eccellenza Signor Ulrich Lehner Ambasciatore di Svizzera in Canada
Signor Ambasciatore, Ho l’onore di confermare la Sua lettera del 28 giugno 2012 del seguente tenore:
«Signor Ministro, Ho l’onore, in riferimento al Protocollo fatto a Berna il 22 ottobre 20102 che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evi- tare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 19973 (di seguito «Protocollo di modifica»), di proporre in nome del Consiglio federale svizzero il seguente chiarimento per quanto riguarda la sua interpretazione: Alla lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione, aggiunto alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, conclusa a Berna il 5 maggio 1997 (di seguito «la Conven- zione») dall’articolo XII del Protocollo di modifica, sono contenute le informazioni che l’autorità competente dello Stato richiedente deve fornire
1 Dal testo originale francese (RO 2013 4067).
2 RU 2012 417 3 RS 0.672.923.21
2012-2080 4067
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2013 Scambio di lettere con il Canada
all’autorità competente dello Stato richiesto in caso di richiesta di informa- zioni ai sensi dell’articolo 25 della Convenzione. Il sottoparagrafo i) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione obbliga lo Stato richiedente a fornire il nome e, se disponibili, altre informazioni quali l’indirizzo, un numero di conto o la data di nascita che permettano l’identificazione della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta. Il sottoparagrafo v) della lettera b) del numero 2 del Proto- collo relativo all’interpretazione obbliga lo Stato richiedente a fornire il nome e, se disponibile, l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera c) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione viene precisato che seb- bene queste disposizioni contengano importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», essa deve essere interpretata in modo da non ostacolare lo scambio effettivo di informazioni. Pertanto, nonostante le disposizioni dei sottoparagrafi i) e v) della lettera b) del numero 2 del Protocollo relativo all’interpretazione della Convenzione, lo Stato richiesto accoglie la domanda di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi ii)–iv) della lettera b) del numero di cui sopra, fornisce anche le seguenti informazioni: a) identifica la persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l’indirizzo; b) indica, sempre che gli siano noti, il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richie- ste. Nel caso in cui il Governo del Canada accetti le proposte succitate, ho inol- tre l’onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, siano considerate come un accor- do tra i due Governi sull’interpretazione dell’articolo 25 della Convenzione che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consi- glio federale svizzero e il Governo del Canada comunica la reciproca con- clusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.»
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2013 Scambio di lettere con il Canada
Ho l’onore, in nome del Governo del Canada, di confermare che la proposta conte- nuta nella lettera di cui sopra è accettata dal Governo del Canada. La Sua lettera e la presente risposta, le cui versioni francese e inglese fanno ugualmente fede, sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno in cui la seconda nota diplomatica tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada comunica la reciproca conclusione delle procedure interne relative all’entrata in vigore ed è applicabile dalla data dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica.
Voglia gradire, Eccellenza, l’espressione della mia alta stima.
John Baird
Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. RU 2013 Scambio di lettere con il Canada